Proposta di risoluzione - B6-0274/2006Proposta di risoluzione
B6-0274/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

4.4.2006

a conclusione della discussione sulla dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Romano Maria La Russa
a nome del gruppo UEN
sulla situazione dei rifugiati a Malta

Procedura : 2006/2558(RSP)
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B6-0274/2006
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B6-0274/2006
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Il Parlamento europeo,

–  viste la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione europea sui diritti umani e la Carta europea dei diritti fondamentali, segnatamente l'articolo primo di quest'ultima sull'inviolabilità della dignità umana,

–  vista la direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 che fissa standard minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo, entrata in vigore il 5 febbraio 2005,

–  visto il regolamento 2003/343, detto "Dublino II", che fissa i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile per l'esame di una richiesta di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro dell'UE,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando le visite della delegazione della sua commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni ai centri di accoglienza temporanea nell'UE, e in particolare la visita a Malta il 24 marzo 2006,

B.  considerando che Malta è situata ai confini meridionali dell'UE ed è una piccola isola con una superficie di 316 km2, ha una popolazione di 400.000 persone con una densità di 1.200 persone/km2 e ha una capacità limitata di ospitare migranti e richiedenti asilo,

C.  considerando che la media attuale dei migranti che arrivano a Malta è pari al 45% del tasso di natalità nel paese, e un arrivo a Malta corrisponde a 140 in Italia, 150 in Francia e 205 in Germania,

D.  considerando che Malta spende l'1% del proprio PIL per la politica dell'immigrazione e utilizza una percentuale non indifferente delle forze armate e di polizia per far fronte a crisi umanitarie,

E.  considerando che Malta non è la destinazione finale dei migranti,

F.  considerando che le autorità maltesi non dispongono di personale sufficiente per trattare le richieste di asilo e che i migranti sono detenuti per 18 mesi prima che sia adottata una decisione,

G.  considerando che la detenzione temporanea in "centri aperti" è sempre preferibile alla detenzione in carceri vere e proprie, come è stato dimostrato dalla tragedia a Ceuta e Melilla,

H.  considerando che l'Unione europea dovrebbe esplicare ogni sforzo possibile per assistere Malta e gli altri paesi di confine dell'UE che registrano problemi analoghi,

1.  manifesta solidarietà alle autorità, alle forze di sicurezza e alla popolazione di Malta che devono affrontare il grave problema dell'immigrazione illegale e riconosce le difficoltà in cui Malta si trova;

2.  giudica positivamente lo sforzo effettuato dalle autorità maltesi per far fronte all'emergenza migratoria in modo trasparente, consentendo così alla delegazione della sua commissione per le libertà pubbliche, la giustizia e gli affari interni e alla stampa di accedere liberamente ai centri;

3.  manifesta preoccupazione, tuttavia, per le condizioni di vita inaccettabili dei migranti che si trovano nei centri di accoglienza temporanea a Malta;

4.  invita le autorità maltesi a ridurre considerevolmente il periodo di detenzione dei migranti;

5.  sollecita l'UE a svolgere un ruolo determinante nella gestione delle crisi umanitarie concernenti problemi migratori e richiedenti asilo e chiede alla Commissione di proporre la creazione di un fondo di emergenza per contribuire a far fronte alle crisi umanitarie che si verificano negli Stati membri;

6.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero dimostrare una maggiore solidarietà nei riguardi degli Stati membri in difficoltà a causa degli arrivi dei migranti;

7.  chiede urgentemente alla Commissione di adottare al più presto un'iniziativa in vista di una revisione del regolamento 343/2003, detto Dublino II, che rimetta in causa il suo stesso principio, e cioè che lo Stato membro responsabile del trattamento di una domanda di asilo è il primo paese d'accesso, il che impone un onere insopportabile sui paesi situati a sud e a est dell'UE, e introduca un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri;

8.  invita il Consiglio ad adottare con il Parlamento, al più presto possibile, la direttiva sui rimpatri che definisce standard minimi per le condizioni di detenzione dei migranti illegali nell'UE;

9.  ribadisce il suo appello in ordine ad una politica comunitaria dell'immigrazione che tenga conto delle dimensioni, della capacità di accoglienza e dell'ubicazione geografica degli Stati membri di confine dell'UE, in particolare in sede di attribuzione di fondi;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.