Proposta di risoluzione - B6-0521/2006Proposta di risoluzione
B6-0521/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

4.10.2006

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
sul futuro della politica europea in materia di brevetti

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B6-0521/2006
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B6‑0521/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro della politica europea in materia di brevetti

Il Parlamento europeo,

–  visto il Libro verde della Commissione, intitolato "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto - Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa" (COM(1997)0314),

–  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzione biotecnologiche,

–  vista la sua decisione del 6 luglio 2005 di respingere la posizione comune del Consiglio su una proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (direttiva sui brevetti del software, 2002/0047/COD),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2005 sui brevetti delle invenzioni biotecnologiche,

–  vista la consultazione della Commissione sul futuro del sistema dei brevetti in Europa, avviata il 9 gennaio 2006, e la relativa audizione tenutasi il 12 luglio 2006,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.  dichiara il proprio impegno a raggiungere un equilibrio tra gli interessi dei detentori di brevetti e l'interesse più generale del pubblico nell'innovazione e nei mercati competitivi;

2.  rileva che il numero di richieste di brevetti presentate ogni anno presso l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha registrato un aumento del 60% circa negli ultimi sette anni e che a fronte di tale cifra non si è avuto un incremento corrispondente dell'attività innovativa, la qual cosa desta preoccupazioni circa un'estensione del campo d'applicazione della materia brevettabile, livelli qualitativi più bassi, la creazione di giungle inestricabili di brevetti e un maggiore ricorso strategico ai brevetti quali sostituti di una reale innovazione;

3.  incoraggia gli Stati membri a vagliare, senza perdere di vista le circostanze specifiche di ciascun paese, la ratifica dell'accordo di Londra sull'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo quale mezzo per ottimizzare il sistema europeo dei brevetti nel breve periodo ed avvicinarsi gradualmente ad un accordo sul regime linguistico per un futuro brevetto comunitario nel lungo periodo;

4.  ritiene che le necessità collegate ai brevetti delle piccole e medie imprese (PMI) non si soddisfino mediante la sola riduzione dei costi, bensì mediante una riduzione dei costi come parte di una strategia globale che preveda anche l'incremento qualitativo dei brevetti e riduca il rischio di violazione involontaria, come pure i costi che possono risultare da presunte violazioni;

5.  ritiene che la creazione di un organismo giudiziario europeo in materia di brevetti (EPJ) non comunitario e di un tribunale europeo dei brevetti (EPCt) non comunitario, conformemente con l'Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (EPLA), rimetterebbe in questione l'impegno dei suoi stati aderenti (che sono anche Stati membri) nei confronti dei tribunali comunitari e del mercato unico;

6.  insiste sul fatto che soltanto un quadro comunitario può creare le condizioni necessarie per un controllo efficace e democratico della legislazione europea in materia di brevetti a livello internazionale;

7.  ritiene non democratico il fatto che il Comitato amministrativo dell'EPJ, che consisterebbe di delegati non eletti provenienti dai ministeri nazionali, abbia un'autorità legislativa quanto al regolamento interno dell'EPCt, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a, e dell'articolo 87 della bozza dell'EPLA;

8.  rileva con preoccupazione che il gruppo di lavoro intergovernativo cui era stata affidata la stesura dell'EPLA non ha ancora presentato una proposta ufficiale per quanto riguarda il previsto regolamento interno dell'EPCt;

9.  ritiene che la nomina e la rinomina periodica dei magistrati dell'EPCt da parte del Comitato amministrativo dell'EPJ comprometterebbe l'indipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo, dal momento che i dipartimenti dei ministeri nazionali competenti per la politica dei brevetti invierebbero funzionari al Comitato amministrativo dell'EPJ, il quale governerebbe l'EPCt, nonché al consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, che governa l'EPO;

10.  esprime la propria preoccupazione per il fatto che gli articoli 2, lettera b) e 6, paragrafo 1, del progetto di statuto dell'EPCt consentano ai membri delle commissioni di ricorso di lavorare, successivamente o anche contemporaneamente, come giudici presso l'EPCt;

11.  ritiene che gli interessi economici dell'Europa, e in particolare delle PMI europee, non siano favoriti da talune recenti decisioni delle commissioni di ricorso dell'EPO, favorevoli ad un campo d'applicazione estremamente vasto della materia brevettabile, come ad esempio la decisione della sentenza T 0424/03 - 3.5.01 del 23 febbraio 2006 di mantenere un brevetto sul formato dei dati; è inoltre preoccupato per il fatto che l'EPLA potrebbe sancire una giurisprudenza in contrasto con le posizioni sul diritto sostanziale in materia di brevetti espresse dalle maggioranze parlamentari in varie occasioni;

12.  teme che l'EPLA riduca i costi legati alle controversie soltanto in un esiguo numero di casi di controversie soggette a più giurisdizioni, mentre contribuirebbe ad aumentare il costo medio della maggior parte delle cause legate ai brevetti, esponendo pertanto le PMI a rischi maggiori (secondo la valutazione dell'impatto dell'EPO relativa all'EPLA, i costi complessivi di una controversia medio-piccola sarebbero dell'ordine di 97.000 - 415.000 euro, soltanto per la prima istanza);

13.  invita la Commissione a chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee un'opinione sugli aspetti legati all'UE dell'eventuale conclusione dell'EPLA da parte degli Stati membri, in considerazione delle sovrapposizioni dell'EPLA con l'acquis comunitario nonché di fare chiarezza sul ruolo procedurale del Parlamento europeo per quanto riguarda l'eventuale conclusione dell'EPLA;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.