PROPOSTA DI RISOLUZIONE
8.11.2006
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ria Oomen-Ruijten e Maria Martens
a nome del gruppo PPE-DE
sul sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea
B6‑0579/2006
Risoluzione del Parlamento europeo sul sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio[1], del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate,
– vista la decisione della Commissione 2005/924/CE[2], del 21 dicembre 2005, sull’elenco dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo come disposto dall’articolo 26, lettera e), del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, previsto dalla decisione della Commissione 2005/924/CE, comporta la concessione di un accesso preferenziale ai mercati europei per i beni originari dei paesi in via di sviluppo che applicano determinate norme internazionali in materia di diritti umani e di diritti del lavoro, di protezione dell'ambiente, di lotta alla droga ed il buon governo,
B. considerando che la Commissione, con la sua suddetta decisione del 21 dicembre 2005, ha concesso il regime speciale di incentivazione a Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Repubblica moldova, Mongolia, Nicaragua, Panama, Perù, El Salvador e Venezuela,
C. considerando che il nuovo sistema SPG+ dovrebbe fungere da incentivo ai paesi beneficiari per il conseguimento di obiettivi di sviluppo, compresa la creazione di istituzioni appropriate per applicare pienamente i diritti sanciti nelle convenzioni OIL,
D. considerando che l'applicazione delle convenzioni ONU/OIL dovrebbe essere valutata sulla base delle conclusioni dell'OIL e di altri organismi di controllo competenti con una procedura periodica, tenendo debito conto del parere del Parlamento europeo e dei paesi beneficiari,
E. considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), clausole di salvaguardia e provvedimenti di revoca temporanea possono essere applicati ai paesi che si rendono responsabili di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio,
F. considerando che le clausole di salvaguardia e i provvedimenti di revoca temporanea vanno applicati come estremo rimedio e nel debito rispetto del principio di proporzionalità,
1. prende atto della decisione della Commissione di concedere preferenze ai paesi elencati nella decisione della Commissione 2005/924/CE;
2. invita la Commissione a rafforzare il suo impegno volto a promuovere e garantire l'effettiva applicazione, nei paesi beneficiari del regime SPG+, dei diritti umani e del lavoro fondamentali sanciti nelle convenzioni ONU/OIL, nonché delle convenzioni riguardanti principi ambientali e di buon governo;
3. osserva che lo sviluppo economico dei paesi beneficiari dell'SPG+ e la loro integrazione nel sistema commerciale mondiale sono essenziali per la realizzazione degli obiettivi dello sviluppo, compresi la stabilità e il buon governo; sottolinea a tale riguardo che gli operatori economici, sia dell'UE che dei paesi beneficiari dell'SPG+, hanno bisogno di un regime commerciale e di investimenti stabile e prevedile; ammonisce pertanto a non prendere decisioni precipitose o prive di fondamento, al momento sia di concedere che di revocare le preferenze commerciali;
4. invita la Commissione ad un controllo rafforzato dell'attuazione delle convenzioni OIL nei paesi beneficiari dell'SPG+, tenendo conto del parere dei paesi beneficiari, e in particolare la invita ad adempiere gli obblighi previsti all'articolo 18 del regolamento;
5. invita la Commissione ad informare il Parlamento in merito al grado di osservanza delle pertinenti convenzioni OIL/ONU da parte dei paesi beneficiari dell'SPG+, e in particolare ad indicare l'eventuale esistenza di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti in tali convenzioni;
6. sottolinea che un'eventuale decisione della Commissione di applicare una revoca temporanea delle preferenze nel caso di gravi violazioni dei principi stabiliti nelle convenzioni OIL deve basarsi sulle constatazioni delle appropriate istituzioni di controllo, tenendo debito conto del parere del Parlamento europeo;
7. sostiene fermamente che, prima dell'eventuale concessione del rinnovo delle preferenze SPG+ alla scadenza dell'attuale regolamento, nel 2008, si deve procedere ad una valutazione dell'effettivo soddisfacimento delle condizioni previste per tale regime;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.