PROPOSTA DI RISOLUZIONE
28.6.2007
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Jan Andersson
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla comunicazione della Commissione "Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi: massimizzare i vantaggi e il potenziale garantendo al contempo la protezione dei lavoratori"
B6‑0266/2007
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione "Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi: massimizzare i vantaggi e il potenziale garantendo al contempo la protezione dei lavoratori"
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[1],
– vista la comunicazione della Commissione del 4 giugno 2007 "Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi"[2],
– vista la comunicazione della Commissione del 13 giugno 2007 "Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi: massimizzare i vantaggi e il potenziale garantendo al contempo la protezione dei lavoratori"[3],
– viste le risoluzioni del Parlamento europeo relative al distacco di lavoratori[4],
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
– vista l'interrogazione orale B6-0132/2007 alla Commissione sulla comunicazione della Commissione "Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi: massimizzare i vantaggi e il potenziale garantendo al contempo la protezione dei lavoratori",
A. considerando che un'applicazione piena e coerente della direttiva 96/71/CE si è dimostrata problematica a seguito di un'applicazione lacunosa negli Stati membri e della mancanza di coordinamento fra le rispettive autorità competenti;
B. considerando che il Parlamento europeo ha ritenuto inadeguate le precedenti comunicazioni della Commissione su tale argomento e che esse non hanno risolto i problemi sollevati dalla direttiva; che permangono divergenze fra la Commissione e il Parlamento europeo per quanto riguarda questioni quali la presenza, nel paese ospitante, di un rappresentante legale dell'impresa che ha distaccato i lavoratori e la conservazione dei documenti sul luogo di lavoro per controllarne la conformità con il disposto della direttiva;
C. considerando che la protezione dei lavoratori distaccati è della massima importanza per garantire la libera circolazione dei lavoratori e mantenere condizioni di lavoro conformi al disposto del trattato, e che essa dovrebbe essere considerata una ragione primaria di interesse generale;
D. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le conclusioni dell'avvocato generale nella causa Laval[5], stabiliscono chiaramente che le misure rientranti nel campo di applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori e attinenti alle misure della comunicazione, possono essere giustificate se motivate da obiettivi di interesse pubblico, quali la protezione dei lavoratori;
1. è convinto che la piena applicazione della direttiva 96/71/CE sia della massima importanza per conseguire un giusto equilibrio fra la libertà di prestazione di servizi e la protezione dei lavoratori, in particolare contro il dumping sociale;
2. propone che la Commissione, nei suoi orientamenti e nell'interpretazione giuridica, vada in taluni casi oltre quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
3. invita la Commissione a tenere pienamente conto, nel momento di adottare misure sul distacco dei lavoratori, della grande varietà di modelli sociali nell'Unione europea; la invita altresì a tener conto del fatto che taluni Stati membri richiedono la presenza di un rappresentante giuridico, munito di mandato, nel paese ospitante per verificare la corretta applicazione della direttiva; ritiene che potrebbe trattarsi di qualsiasi persona munita di un mandato dell'impresa (compreso un lavoratore);
4. reputa che la cooperazione e lo scambio di informazione fra Stati membri siano sinora stati insufficienti e che la soluzione di tale problema sia un requisito preliminare per applicare con efficacia la direttiva; è dell'opinione che la Commissione dovrebbe essere più precisa quando fornisce agli Stati membri orientamenti su misure di verifica accettabili nell'ambito della direttiva, nell'intento di proteggere i lavoratori distaccati;
5. ritiene che le verifiche e i controlli effettuati ai sensi della direttiva da taluni Stati membri ospitanti, in particolare l'obbligo di conservare taluni documenti nel paese ospitante, debbano essere considerati come un importante strumento per garantire la protezione dei diritti dei lavoratori distaccati; reputa che tali misure debbano tuttavia essere strettamente proporzionali e non intralciare indirettamente l'esercizio del diritto alla libera circolazione;
6. insiste sul fatto che la giurisprudenza esistente riconosce il diritto dello Stato membro ospitante di richiedere taluni documenti per verificare la conformità con le condizioni occupazionali stabilite dalla direttiva sul distacco dei lavoratori;
7. invita la Commissione a trovare la corretta combinazione di orientamenti destinati alle imprese e agli Stati membri, affinché capiscano meglio ciò che è consentito in base alla direttiva e alla giurisprudenza in materia; chiede alla Commissione di sostenere attivamente la cooperazione fra organismi di controllo negli Stati membri, creando una piattaforma europea permanente per la cooperazione transfrontaliera; si compiace, a tale riguardo, dell'intenzione della Commissione di creare un gruppo di alto livello per sostenere e assistere gli Stati membri a individuare e a scambiare buone pratiche, nonché per sostenere la partecipazione ufficiale e regolare delle parti sociali;
8. reputa opportuno che, negli Stati membri in cui la direttiva viene attuata mediante contratti collettivi, le parti sociali abbiano accesso diretto alle informazioni sulle imprese che distaccano lavoratori, in modo da poter esercitare quel controllo che, in altri Stati membri, spetta alle autorità che dispongono di tale accesso alle informazioni relative alle imprese;
9. condivide la conclusione della Commissione secondo cui lo Stato membro ospitante deve poter richiedere al prestatore di servizi una dichiarazione preventiva che gli consenta di verificare il rispetto delle condizioni occupazionali;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.