PROPOSTA DI RISOLUZIONE
29.6.2007
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Paolo Costa
a nome della commissione per i trasporti e il turismo
sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)
B6‑0267/2007
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,
– vista la proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2005)0429),
– visto il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione,
– vista il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili),
– viste le interrogazioni orali B6‑0004/2007, B6‑0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 e B6-0008/2007,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
1. appoggia tutte le misure di sicurezza contro i rischi di atti terroristici nel trasporto aereo che siano concepite realisticamente per ridurre al minimo il rischio e non siano sproporzionate;
2. pone in rilievo il fatto che il controllo dei liquidi nel bagaglio a mano mediante apparecchiature a raggi X non è in grado di rilevare la presenza di esplosivi nei liquidi, e invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi a sostegno delle ricerche volte a trovare strumenti efficaci per la rilevazione degli esplosivi nei liquidi;
3. ritiene che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione non siano state applicate in maniera uniforme e coerente in tutti gli aeroporti dell'Unione europea, e chiede che ciò avvenga;
4. prende atto dei maggiori costi che l'applicazione di detto regolamento comporta per gli aeroporti e per gli operatori;
5. prende inoltre atto, pur consapevole della necessità di misure di sicurezza di alta qualità, dei costi che comporta per i passeggeri del trasporto aereo la confisca di oggetti personali effettuata in applicazione del regolamento;
6. riconosce i considerevoli disagi e difficoltà che i passeggeri, specialmente quelli in transito, e gli operatori devono affrontare a causa del regolamento;
7. teme che i costi generati dal regolamento possano essere sproporzionati rispetto al valore aggiunto che la sua applicazione comporta in termini di disposizioni supplementari di sicurezza;
8. invita la Commissione a procedere con urgenza alla revisione, che deve essere continua, del regolamento (CE) n. 1546/2006 (introduzione di liquidi negli aeromobili),
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.