Proposta di risoluzione - B6-0267/2007Proposta di risoluzione
B6-0267/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

29.6.2007

presentata a seguito delle interrogazioni orali B6‑0004/2007, B6‑0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 e B6-0008/2007
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Paolo Costa
a nome della commissione per i trasporti e il turismo
sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)

Procedura : 2007/2516(RSP)
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B6-0267/2007
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B6-0267/2007
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B6‑0267/2007

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili)

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,

–  vista la proposta della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2005)0429),

–  visto il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione,

–  vista il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (introduzione di liquidi negli aeromobili),

–  viste le interrogazioni orali B6‑0004/2007, B6‑0005/2007, B6-0006/2007, B6-0007/2007 e B6-0008/2007,

–  visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

1.  appoggia tutte le misure di sicurezza contro i rischi di atti terroristici nel trasporto aereo che siano concepite realisticamente per ridurre al minimo il rischio e non siano sproporzionate;

2.  pone in rilievo il fatto che il controllo dei liquidi nel bagaglio a mano mediante apparecchiature a raggi X non è in grado di rilevare la presenza di esplosivi nei liquidi, e invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi a sostegno delle ricerche volte a trovare strumenti efficaci per la rilevazione degli esplosivi nei liquidi;

3.  ritiene che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione non siano state applicate in maniera uniforme e coerente in tutti gli aeroporti dell'Unione europea, e chiede che ciò avvenga;

4.  prende atto dei maggiori costi che l'applicazione di detto regolamento comporta per gli aeroporti e per gli operatori;

5.  prende inoltre atto, pur consapevole della necessità di misure di sicurezza di alta qualità, dei costi che comporta per i passeggeri del trasporto aereo la confisca di oggetti personali effettuata in applicazione del regolamento;

6.  riconosce i considerevoli disagi e difficoltà che i passeggeri, specialmente quelli in transito, e gli operatori devono affrontare a causa del regolamento;

7.  teme che i costi generati dal regolamento possano essere sproporzionati rispetto al valore aggiunto che la sua applicazione comporta in termini di disposizioni supplementari di sicurezza;

8.  invita la Commissione a procedere con urgenza alla revisione, che deve essere continua, del regolamento (CE) n. 1546/2006 (introduzione di liquidi negli aeromobili),

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.