PROPOSTA DI RISOLUZIONE
9.7.2007
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Sophia in 't Veld
a nome del gruppo ALDE
sull'accordo PNR con gli Stati Uniti
B6‑0280/2007
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo PNR con gli Stati Uniti
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 6 TUE, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– viste le sue risoluzioni sul PNR, del 7 settembre 2006 (P6_TA(2006)0354) e del 14 febbraio 2007 (P6_TA(2007)0039),
– visti i precedenti accordi PNR, quello tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America del 28 maggio 2004 e quello tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 19 ottobre 2006,
– vista la bozza di accordo del 28 giugno 2007 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (PNR) da parte dei vettori aerei all'Ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, trasmessa in via non ufficiale dal Presidente in carica, il Ministro Schäuble, al Presidente della commissione LIBE,
– vista la lettera in data 28 giugno 2007 del dipartimento per la sicurezza interna degli USA che illustra le garanzie relative alla conservazione dei dati nel PNR, che il Ministro Schäuble, presidente in carica, ha trasmesso in via non ufficiale al presidente della commissione LIBE,
– vista la lettera del Garante europeo della protezione dei dati del 27 giugno 2007, riguardante il nuovo accordo PNR con gli USA, indirizzata al Presidente Schäuble,
– visti l'articolo 2 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone in materia di trattamento dei dati di carattere personale, riguardante le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati,
– vista la direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'intento dichiarato dell'accordo PNR è di fornire una base giuridica per il trasferimento di dati PNR dall'UE agli USA, e di garantire una protezione adeguata dei dati personali e salvaguardie procedurali per i cittadini europei,
B. considerando che l'accordo PNR non persegue il secondo di questi obiettivi, poiché esso è sostanzialmente lacunoso per quanto riguarda la certezza del diritto, la protezione dei dati e gli strumenti giuridici di ricorso per i cittadini dell'UE, in particolare a causa delle definizioni aperte e vaghe e delle numerose possibilità di eccezioni,
C. considerando che, affinché la condivisione dei dati e delle informazioni costituisca uno strumento valido e affidabile nella lotta contro il terrorismo, è necessaria un'adeguata protezione della privacy e delle libertà civili dei cittadini nonché controlli sulla qualità dei dati,
Considerazioni generali
1. si rammarica profondamente dalla mancanza di qualunque visione democratica, visto che l'accordo PNR, scaturito da esigenze statunitensi, è stato negoziato e concordato senza alcuna partecipazione del Parlamento europeo, che i parlamenti nazionali hanno avuto scarse opportunità di esercitare influenza sul mandato negoziale, non hanno potuto valutare in modo esauriente l'accordo proposto né proporre alcuna modifica;
2. preoccupato dalla persistente mancanza di certezza giuridica quanto alle conseguenze e alla portata degli obblighi imposti alle compagnie aeree nonché al legame giuridico tra l'accordo PNR e la lettera del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti;
3. critica il fatto che l'accordo PNR non offre un adeguato livello di protezione dei dati PNR e si rammarica della insufficiente chiarezza e proporzionalità delle disposizioni in fatto di condivisione di accesso, conservazione e supervisione dei dati da parte delle autorità preposte alla loro protezione, ed è preoccupato delle numerose norme attuabili a discrezione del dipartimento per la sicurezza interna degli USA;
Quadro giuridico
4. è preoccupato per il fatto che il trattamento, la raccolta, l'utilizzo e la conservazione dei dati PNR da parte del dipartimento per la sicurezza interna degli USA non sia fondata su un accordo vero e proprio, ma soltanto su garanzie non vincolanti che possono essere cambiate unilateralmente dal dipartimento in qualsiasi momento e che non comportano alcun diritto o beneficio per alcuna persona o parte;
5. si rammarica della mancanza di un "obiettivo limitato" (purpose limitation) nella lettera del dipartimento, in cui si nota che i dati del PNR possono essere utilizzati ai fini della lotta contro il terrorismo e reati connessi, ma anche per una serie di scopi addizionali non specificati, segnatamente "per la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, o in qualsiasi procedimento giudiziario di natura penale o in qualsiasi altro modo conforme alla legge";
6. accoglie con favore la disponibilità del dipartimento a passare al sistema PUSH (Sistema di selezione e trasmissione dei dati) entro il 1° gennaio 2008, ma si rammarica del fatto che tale passaggio (già previsto nell'accordo PNR del 2004) sia stato ritardato per anni, sebbene le condizioni per la sua fattibilità tecnica siano da tempo presenti; ritiene che il sistema PUSH per tutti i vettori aerei dovrebbe una conditio sine qua non per qualsiasi trasferimento di dati PNR; sottolinea che la coesistenza dei sistemi "PUSH" e "PULL" potrebbe portare ad una distorsione della concorrenza tra i vettori comunitari;
7. chiede che la revisione periodica congiunta da parte del dipartimento per la sicurezza interna degli USA e dell'UE sia completa, che avvenga annualmente e che i suoi risultati siano pubblicati; insiste affinché tale revisione comprenda una valutazione dell'efficacia delle misure in termini di sicurezza accresciuta; deplora che tale revisione non preveda alcuna partecipazione del Garante europeo per la protezione dei dati, che pure era prevista dal precedente accordo PNR;
8. insiste affinché i passeggeri siano adeguatamente informati quanto all'utilizzo dei loro dati nonché dei loro diritti, e tale obbligo sia di competenza delle compagnie aeree; ritiene che il dipartimento per la sicurezza interna USA e la Commissione europea debbano assumersi la responsabilità dell'informazione da fornire ai passeggeri e raccomanda che il "breve preavviso per viaggiare tra l'Unione europea e gli Stati Uniti" suggerito dall'articolo 29 del gruppo di lavoro (WP 132) sia disponibile per tutti i passeggeri;
Protezione dei dati
9. accoglie con favore il fatto che la legge statunitense sulla tutela della privacy verrà estesa, da un punto di vista amministrativo, ai cittadini dell'UE;
10. si rammarica del fatto che il dipartimento per la sicurezza interna si riservi il diritto di introdurre deroghe in virtù della legge relativa alla libertà di informazione;
11. 12. deplora il fatto che il periodo di conservazione dei dati PNR verrà esteso da 3 anni e mezzo a 15 anni, nonché il fatto che tale estensione verrà applicata retroattivamente alla raccolta di dati avvenuta nell'ambito dei precedenti accordi PNR; è decisamente critico sul fatto che dopo un periodo di archiviazione di 15 anni, di cui 7 anni di "attività" e 8 anni di "dormienza", non vi sia alcuna garanzia che i dati vengano definitivamente cancellati;
12. prende atto della riduzione dei campi di dati da 34 a 19, ma rileva che tale riduzione è per lo più di natura cosmetica ed è dovuta più alla loro fusione e alla loro ridenominazione che alla loro effettiva soppressione;
13. rileva con preoccupazione che i dati sensibili (ad esempio i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale dell'individuo) saranno messi a disposizione del dipartimento per la sicurezza interna degli USA e che tali dati potranno essere da esso utilizzati in casi eccezionali;
14. esprime preoccupazione per il fatto che i dati saranno conservati per sette anni in "banche dati analitiche attive", il che comporta un notevole rischio di attività di profiling (studio del profilo) e di estrazione dei dati, che è incompatibile con i principi basilari europei ed è una pratica ancora discussa al Congresso USA;
Condivisione delle informazioni
15. si rammarica che l'accordo ancora non definisca precisamente quali autorità USA possano accedere ai dati PNR;
16. si oppone fermamente al fatto che paesi terzi in generale possano avare accesso ai dati PNR qualora si attengano alle condizioni specifiche del dipartimento per la sicurezza interna USA, e che i paesi terzi possano, in via eccezionale, in casi di emergenza non specificati, avere accesso ai dati PNR senza garanzie che tali dati vengano trattati con il medesimo livello di protezione dei dati applicati dal dipartimento per la sicurezza interna statunitense;
Un sistema PNR europeo
17. rileva che l'accordo fa riferimento ad un eventuale futuro sistema PNR a livello dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri, nonché alla disposizione secondo cui i dati PNR di tale sistema potranno essere messi a disposizione del dipartimento per la sicurezza statunitense;
18. chiede che la Commissione europea chiarisca la situazione attuale per quanto riguarda un sistema PNR dell'UE, mettendo tra l'altro a disposizione lo studio di fattibilità che si era impegnata ad effettuare;
19. ribadisce le preoccupazioni espresse del gruppo di lavoro Articolo 29 per quanto riguarda l'utilizzo dei dati PNR a fini di perseguimento dei reati, e chiede in particolare che la Commissione europea motivi:
- a)l'esigenza operativa e lo scopo della raccolta di dati PNR al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione europea;
- b)il valore aggiunto della raccolta dei dati PNR in considerazione del fatto che sono già in vigore misure di controllo all'ingresso nell'UE per motivi di sicurezza, quali il sistema Schengen, il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema API;
- c)l'utilizzo previsto dei dati PNR, più specificatamente se essi siano destinati all'identificazione delle persone onde garantire la sicurezza aerea, all'identificazione di coloro che entrano nel territorio dell'UE o alla definizione di un profilo generale, negativo o positivo, dei passeggeri;
20. insiste affinché il Parlamento europeo venga coinvolto in eventuali nuovi sviluppi, come disposto dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) e dall'articolo 251 del TCE;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso degli Stati Uniti d'America.