PROPOSTA DI RISOLUZIONE
9.7.2007
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Kathalijne Maria Buitenweg e Eva Lichtenberger
a nome del gruppo Verts/ALE
sull'accordo PNR con gli Stati Uniti
B6‑0281/2007
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo PNR con gli Stati Uniti
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 6 delle TUE e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali,
– viste le sue risoluzioni sul PNR del 7 settembre 2006 (P6_TA(2006)0354) e del 14 febbraio 2007 (P6_TA(2007)0039),
– visti i precedenti accordi PNR conclusi tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America il 28 maggio 2004 e tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America il 19 ottobre 2006,
– vista la bozza di accordo del 28 giugno 2007 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti, trasmessa in via non ufficiale dal sig. Schäuble, Presidente in carica, al presidente della commissione LIBE,
– vista la lettera in data 28 giugno 2007 del Dipartimento per la sicurezza interna degli USA che illustra le modalità relative alla conservazione dei dati PNR, che il sig. Schäuble, Presidente in carica, ha trasmesso in via non ufficiale al presidente della commissione LIBE,
– vista la lettera del Garante europeo della protezione dei dati del 27 giugno 2007, riguardante il nuovo accordo PNR con gli USA, indirizzata al sig. Schäuble, Presidente in carica,
– vista la direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'intento dichiarato dell'accordo PNR è, da un lato, di fornire una base giuridica per il trasferimento di dati PNR dell'UE agli USA, e, dall'altro, di garantire una protezione adeguata dei dati personali e salvaguardie procedurali per i cittadini europei,
B. considerando che l'accordo PNR non persegue il secondo di questi obiettivi, poiché esso è sostanzialmente lacunoso per quanto riguarda la certezza del diritto, la protezione dei dati e gli strumenti giuridici di ricorso per i cittadini dell'UE, in particolare a motivo delle definizioni ambigue e vaghe e delle numerose possibilità di eccezione ivi contenute,
C. considerando che, affinché la condivisione dei dati e delle informazioni rappresenti uno strumento valido e affidabile nella lotta contro il terrorismo, è necessaria un'adeguata protezione della privacy e delle libertà civili dei cittadini nonché controlli della qualità dei dati,
D. esprimendo preoccupazione per il fatto che l'UE ha indebolito la sua posizione negoziale non facendo chiarezza sulle sue richieste e dichiarando ripetutamente questa sua posizione di debolezza senza tentare di porvi rimedio,
In generale
1. si rammarica profondamente della mancanza di qualunque controllo democratico, poiché l'accordo PNR, scaturito da esigenze statunitensi, è stato negoziato e concordato senza alcuna partecipazione del Parlamento europeo, e i parlamenti nazionali non hanno avuto la possibilità di esercitare alcuna influenza sul mandato negoziale, né hanno potuto valutare in modo esauriente l'accordo proposto, né proporre alcuna modifica;
2. preoccupato dalla persistente mancanza di certezza del diritto quanto alle conseguenze e alla portata degli obblighi imposti alle compagnie aeree nonché al rapporto giuridico tra l'accordo PNR e la lettera del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti;
3. critica il fatto che l'accordo PNR non offra un adeguato livello di protezione dei dati PNR e si rammarica della mancanza di disposizioni chiare e commisurate per quanto riguarda la condivisione delle informazioni e la conservazione e la supervisione da parte delle autorità di protezione dei dati, ed è preoccupato delle numerose disposizioni da attuare a discrezione del Dipartimento per la sicurezza interna degli USA;
Quadro giuridico
4. è preoccupato per il fatto che il trattamento, la raccolta, l'utilizzo e la conservazione dei dati PNR da parte del Dipartimento per la sicurezza interna degli USA non siano basati su un accordo vero e proprio, ma soltanto su assicurazioni non vincolanti che possono essere unilateralmente modificate dal Dipartimento in qualsiasi momento e non comportano alcun diritto o beneficio per alcuna persona o parte;
5. si rammarica della mancanza di una limitazione ad una finalità specifica ben definita nella lettera del Dipartimento, in cui si rileva che i dati PNR possono essere utilizzati ai fini della lotta contro il terrorismo e dei crimini afferenti, ma anche per una serie di scopi addizionali non specificati, segnatamente "per la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, o in qualsiasi procedimento penale o ad altro fine di legge";
6. accoglie con favore il fatto che il Dipartimento si sia dichiarato disponibile, in via di principio, a passare al sistema PUSH entro il 1° gennaio 2008, ma si rammarica che tale passaggio (già previsto nell'accordo PNR del 2004) sia stato ritardato per anni, sebbene le condizioni per la sua fattibilità tecnica siano da tempo presenti; ritiene che il sistema PUSH per tutti i vettori aerei dovrebbe essere una conditio sine qua non per qualsiasi trasferimento di dati PNR; sottolinea che la coesistenza dei sistemi "PUSH" e "PULL" potrebbe portare ad una distorsione della concorrenza tra i vettori comunitari;
7. insiste affinché la revisione periodica congiunta da parte del Dipartimento per la sicurezza interna degli USA e dell'UE sia esauriente, che avvenga annualmente e che i suoi risultati siano pubblicati; insiste affinché tale revisione comprenda una valutazione dell'efficacia delle misure in termini di rafforzamento della sicurezza; deplora che tale revisione non preveda alcuna partecipazione delle autorità europee di protezione dei dati, prevista dal precedente accordo PNR;
8. insiste affinché i passeggeri siano adeguatamente informati quanto all'utilizzo dei loro dati nonché dei loro diritti, in particolare del diritto di ricorso e il diritto di essere informati del motivo per cui un viaggiatore viene fermato, fermo restando che tale obbligo è di competenza delle compagnie aeree; ritiene che il Dipartimento per la sicurezza interna USA e la Commissione europea debbano assumersi la responsabilità delle informazioni fornite ai passeggeri e propone che la "breve nota sui viaggi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti", suggerita dal gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP 132), sia messa a disposizione di tutti i passeggeri;
Protezione dei dati
9. accoglie con favore il fatto che la legge statunitense sulla tutela della privacy verrà estesa, da un punto di vista amministrativo, ai cittadini dell'UE;
10. si rammarica del fatto che il Dipartimento per la sicurezza interna si riservi il diritto di introdurre deroghe in virtù della legge relativa alla libertà di informazione;
11. deplora il fatto che il periodo di conservazione dei dati PNR verrà esteso da 3,5 anni a 15 anni, e che tale disposizione verrà applicata retroattivamente ai dati raccolti in base ai precedenti accordi PNR; è decisamente critico del fatto che dopo un periodo di archiviazione di 15 anni, di cui 7 anni di "attività" e 8 di "dormienza", non vi sia alcuna garanzia che i dati vengano definitivamente cancellati;
12. prende atto della riduzione dei campi di dati da 34 a 19, ma rileva che tale riduzione è per lo più di natura cosmetica ed è dovuta più alla loro fusione e alla loro rinomina che alla loro effettiva soppressione;
13. rileva con preoccupazione che i dati sensibili (ad esempio i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute e alla vita sessuale dell'individuo) saranno messi a disposizione del Dipartimento per la sicurezza interna degli USA e che tali dati potranno essere da esso utilizzati in casi eccezionali;
14. dichiara la sua preoccupazione per il fatto che i dati saranno conservati per 7 anni in "banche dati analitiche attive", il che comporta un notevole rischio di attività massicce di "profiling" (studio del profilo) e di estrazione dei dati, il che è incompatibile con i principi basilari europei ed è una pratica ancora discussa al Congresso USA;
Condivisione delle informazioni
15. si rammarica che l'accordo non indichi precisamente quali autorità USA possono accedere ai dati PNR;
16. si oppone fermamente alla disposizione secondo cui i paesi terzi in generale possono avere accesso ai dati PNR qualora aderiscano alle condizioni specificate dal Dipartimento per la sicurezza interna USA, e che i paesi terzi possano, in via eccezionale, in casi di emergenza non specificati, avere accesso ai dati PNR senza la garanzia che tali dati vengano trattati con il medesimo livello di protezione dei dati applicato dal Dipartimento statunitense per la sicurezza interna;
Un sistema PNR europeo
17. rileva che l'accordo fa riferimento ad un eventuale futuro sistema PNR a livello dell'UE, o in uno o più dei suoi Stati membri, nonché alla disposizione secondo cui i dati PNR di tale sistema possono essere messi a disposizione del Dipartimento per la sicurezza interna degli USA;
18. chiede che la Commissione europea chiarisca la situazione attuale riguardo a un eventuale sistema PNR nell'UE, e che renda disponibile lo studio di fattibilità che si era impegnata ad effettuare;
19. ribadisce le preoccupazioni espresse dal gruppo di lavoro "Articolo 29" per quanto riguarda l'utilizzo dei dati PNR a fini di polizia, e chiede in particolare che la Commissione europea motivi:
- a)l'esigenza operativa e lo scopo della raccolta di dati PNR al momento dell'ingresso nel territorio dell'Unione europea;
- b)il valore aggiunto della raccolta dei dati PNR in considerazione del fatto che sono già in vigore misure di controllo all'ingresso nell'UE per motivi di sicurezza, quali il sistema Schengen, il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema API;
- c)l'utilizzo previsto dei dati PNR, più specificatamente se essi siano destinati all'identificazione delle persone onde garantire la sicurezza aerea, all'identificazione di coloro che entrano nel territorio dell'UE o alla definizione di un profilo generale, negativo o positivo, dei passeggeri;
20. insiste affinché il Parlamento europeo venga coinvolto in eventuali nuovi sviluppi in materia, ai sensi dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del TUE e dell'articolo 251 del TUE;
22. si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia sia in merito alla base giuridica sia in merito al contenuto dell'accordo internazionale, al fine di chiedere la verifica della sua legalità e, in particolare, la sua compatibilità con la protezione dei diritti fondamentali;
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23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Congresso degli Stati Uniti d'America.