Proposta di risoluzione - B6-0462/2007Proposta di risoluzione
B6-0462/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

12.11.2007

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Martin Schulz, Claudio Fava, Gianni Pittella, Pasqualina Napoletano, Adrian Severin, Dan Mihalache e Kristian Vigenin, a nome del gruppo PSE
da Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE
da Francis Wurtz , Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Giusto Catania, Vittorio Agnoletto e Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL
sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Procedura : 2007/2657(RSP)
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B6-0462/2007
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B6‑0462/2007

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 6, 13 e 29 del Trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 61, 62 e 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

–  visti gli articoli 6, 19, 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–  vista la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,

–  viste le sue risoluzioni sulla libera circolazione delle persone, la lotta contro le discriminazioni e, segnatamente, la sua risoluzione sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (RC-B6-0272/2005),

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la libera circolazione delle persone è una libertà fondamentale e inalienabile, che viene riconosciuta ai cittadini dell'Unione dai trattati nonché dalla Carta dei diritti fondamentali e che essa costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea,

B.  considerando che, per tale ragione, la direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, pur prevedendo che uno Stato membro possa allontanare un cittadino dell'Unione, inquadra tale possibilità entro limiti ben precisi onde garantire le libertà fondamentali,

C.  considerando che l'Unione ha il dovere di adoperarsi per garantire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

D.  considerando che la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani costituiscono sfide di portata transnazionale e che la libera circolazione nello spazio europeo è altresì basata su un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo nelle attività di indagine e di perseguimento giudiziario, con il sostegno di Eurojust e Europol,

E.  considerando che il rispetto delle leggi di ogni paese membro è una condizione essenziale per la coesistenza e l'inclusione sociale nell'Unione,

F.  considerando che la lotta contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia come pure contro qualsiasi forma di discriminazione fa parte dei principi fondamentali sui quali è fondata l'Unione europea,

G.  considerando che la minoranza Rom è ancora oggetto di discriminazioni e di abusi nel territorio dell'Unione europea e che l'integrazione, l'inserimento sociale e la protezione di tale minoranza sono, purtroppo, obiettivi ancora da conseguire,

H.  turbato per l'aggressione brutale e l'omicidio di una donna a Roma, di cui è accusato un cittadino rumeno,

I.  considerando gli attacchi razzisti seguiti a tale fatto perpetrati contro cittadini rumeni,

J.  considerando l'iniziativa congiunta dei due Primi ministri italiano e rumeno nonché la lettera congiunta che hanno inviato al Presidente della Commissione europea,

1.  ribadisce il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione europea, parte costitutiva della cittadinanza europea ed elemento fondamentale del mercato interno;

2.  ribadisce l'obiettivo di fare dell'Unione uno spazio in cui ogni individuo possa vivere in libertà, sicurezza e giustizia;

3.  ricorda che la direttiva 2004/38/CE prevede la possibilità di allontanamento di un cittadino dall'Unione entro limiti molto precisi e che dispone, in particolare:

  • all'articolo 27, che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno unicamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e che tali motivi non possono essere invocati per fini economici; che qualsiasi provvedimento adottato deve essere proporzionato e fondato esclusivamente sul comportamento personale dell'individuo e, in nessun caso, su ragioni di prevenzione generale;
  • all'articolo 28, la necessità di effettuare una valutazione prima di adottare un provvedimento di allontanamento per tenere presente la situazione personale dell'interessato, segnatamente la durata del suo soggiorno, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione nello Stato membro ospitante;
  • al considerando 16 e all'articolo 14, la possibilità di allontanamento se il cittadino diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale ma afferma, al contempo, che è necessario un esame approfondito del caso individuale e che, in nessun caso, quest'unica condizione possa giustificare l'allontanamento automatico;

4.  ribadisce che qualsiasi legislazione nazionale deve rispettare rigorosamente tali limiti e garanzie, compreso l'accesso a un ricorso alle vie legali contro l'allontanamento e all'esercizio dei diritti di difesa e che qualsiasi eccezione definita dalla direttiva deve essere interpretata in modo restrittivo; ricorda che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

5.  manifesta il proprio appoggio all'appello dei due Primi ministri per l'impegno dell'Unione europea a favore dell'integrazione sociale delle popolazioni meno avvantaggiate e della cooperazione fra gli Stati membri in termini di gestione dei movimenti della loro popolazione, in particolare mediante programmi di sviluppo e di aiuto sociale inclusi nei Fondi strutturali;

6.  invita la Commissione a presentare senza indugio una valutazione esauriente dell'attuazione, da parte degli Stati membri, della direttiva 2004/38/CE come pure proposte, tutto ciò in conformità dell'articolo 39 della stessa;

7.  fatte salve le competenze della Commissione, incarica la propria commissione parlamentare competente di effettuare entro il 1° giugno 2008, in collaborazione con i parlamenti nazionali, una valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva in modo da mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini europei,

8.  invita gli Stati membri a superare qualsiasi esitazione e a procedere più rapidamente al rafforzamento degli strumenti di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale a livello dell'Unione europea per garantire una lotta efficace contro la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani, fenomeni di dimensione transnazionale, garantendo, al contempo, un quadro uniforme di garanzie procedurali;

9.  respinge il principio della responsabilità collettiva e ribadisce con forza la necessità di lottare contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione e stigmatizzazione basate sulla nazionalità e sull'origine etnica, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

10.  ricorda alla Commissione che è urgente presentare un progetto di direttiva orizzontale contro tutte le discriminazioni esposte all'articolo 13 TCE, prevista nel programma legislativo 2008;

11.  ritiene che la protezione dei diritti della minoranza rom e la sua integrazione costituiscano una sfida per l'Unione europea nel suo complesso e invita la Commissione ad agire senza indugio elaborando una strategia globale per l'inclusione sociale della popolazione Rom, facendo ricorso, segnatamente, al Fondo per l'integrazione come pure ai Fondi strutturali per sostenere le autorità nazionali, regionali e locali nei loro sforzi atti a garantire l'inclusione sociale delle popolazioni Rom;

12.  ritiene che le recenti dichiarazioni di Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione europea, alla stampa italiana in occasione dei gravi episodi verificatisi a Roma, siano contrarie allo spirito e alla lettera della direttiva 2004/38/CE, direttiva che gli si chiede di rispettare pienamente;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri UE.