Proposta di risoluzione - B6-0497/2007Proposta di risoluzione
B6-0497/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

5.12.2007

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Robert Sturdy e Maria Martens a nome del gruppo PPE-DE
sugli accordi di partenariato economico

Procedura : 2007/2667(RSP)
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B6-0497/2007
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B6‑0497/2007/2007

Risoluzione del Parlamento europeo sugli accordi di partenariato economico

Il Parlamento europeo,

–  visto l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (Accordo di Cotonou),

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

–  viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 19 novembre 2007 sugli accordi di partenariato economico,

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 20 novembre 2007 a Kigali, sulla revisione dei negoziati sugli Accordi di partenariato economico (APE),

–  visto l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT), e in particolare il suo articolo XXIV,

–  vista la dichiarazione politica dei ministri dei paesi ACP sugli APE in data 9 novembre 2007,

–  viste le sue precedenti risoluzioni in materia, e in particolare la risoluzione sugli Accordi di partenariato economico del 23 maggio 2007,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 36, paragrafo 1 dell'Accordo di Cotonou sancisce il consenso delle parti a concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC, eliminando progressivamente gli ostacoli che intralciano i loro scambi e approfondendo la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e allo sviluppo;

B.  considerando che la deroga che esenta questo accordo dall'applicazione delle regole dell'OMC scadrà alla fine del 2007, provocando preoccupazioni relativamente alle conseguenze sulle relazioni commerciali UE-ACP;

C.  considerando che vari paesi ACP si dimostrano estremamente restii a concludere accordi di partenariato economico e dichiarano di essere stati sottoposti a forti pressioni per firmare un APE da parte della Commissione europea, mentre altri ribadiscono l'importanza che l'accesso al mercato dell'UE riveste per la loro economia;

D.  considerando che i negoziati su accordi di partenariato economico completi e volti a sostituire l'Accordo di Cotonou non avanzano allo stesso ritmo nelle sei regioni interessate e che, in ogni caso, una loro conclusione prima della fine del 2007 è improbabile,

E.  considerando che nell'ottobre del 2007 la Commissione europea ha presentato un'offerta ai paesi ACP per un accordo interinale, come prima fase di APE concernenti soltanto lo scambio di merci, da attuarsi a partire dal 31 dicembre 2007,

1.  ribadisce il proprio convincimento che gli accordi di partenariato economico debbano costituire strumenti di sviluppo volti a promuovere lo sviluppo sostenibile, l'integrazione regionale e la riduzione della povertà nei paesi ACP e a facilitare un'integrazione graduale dei paesi ACP nell'economia mondiale;

2.  si dichiara tuttavia profondamente preoccupato del fatto che i negoziati procedano a rilento, il che significa che molto probabilmente nessun accordo completo potrà essere firmato con i gruppi regionali ACP entro il 31 dicembre 2007;

3.  ribadisce l'importanza di prevenire i rischi di un vuoto nelle relazioni UE-ACP, al fine di evitare l'incertezza giuridica in tali relazioni che avrebbe conseguenze disastrose in particolare per i paesi ACP non compresi tra i paesi meno sviluppati (PMS) e che rappresenterebbe una minaccia per il benessere e la sopravvivenza di milioni di persone nei paesi ACP;

4.  prende atto della proposta avanzata dalla Commissione il 23 ottobre 2007 e della decisione del Consiglio GEARC del 17 novembre 2007 intese a concludere, nella prima fase dei negoziati, accordi interinali circoscritti solo allo scambio di merci;

5.  sottolinea l'importanza di un processo continuo d'integrazione regionale degli ACP; riconosce l'approccio in due fasi, quale proposto dalla Commissione europea, come soluzione temporanea e pragmatica volta ad evitare l'interruzione del flusso delle merci con tariffe preferenziali verso l'UE dopo il 1° gennaio 2008;

6.  prende atto, con interesse, dell'accordo quadro interinale concluso tra la Comunità europea e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, il 27 novembre 2007 a Kampala, che garantisce alle merci provenienti dagli Stati partner un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti;

7.  sottolinea che la creazione di un effettivo mercato regionale rappresenta un elemento fondamentale per attuare con successo gli APE e che l'integrazione regionale è indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico dei paesi ACP; sottolinea che nell'eventualità di accordi interinali con gruppi sottoregionali, il processo di integrazione regionale per le regioni APE deve restare una condizione essenziale;

8.  invita entrambe le parti ad assumersi le proprie responsabilità per continuare con urgenza i negoziati sulle altre questioni; sottolinea che è possibile conseguire un accordo a lungo termine solamente se tutte le parti interessate si sentono impegnate in tal senso;

9.  riconosce che è importante per i paesi ACP partecipare al processo di partenariato economico e promuovere le riforme necessarie per adeguare le strutture sociali ed economiche a tali accordi; esorta i governi ACP ad applicare le norme di buon governo; sollecita la Commissione ad aderire ai principi di piena asimmetria e flessibilità;

10.  sottolinea che la piena asimmetria negli accordi, compatibile alle disposizioni dell'OMC, dovrebbe includere la massima flessibilità per quanto riguarda i tagli alle tariffe, la copertura dei prodotti sensibili e il periodo di transizione prima della piena attuazione dell'accordo;

11.  sottolinea che l'offerta della Commissione sulle norme d'origine segna un allentamento delle disposizioni attuali; ritiene che nell'accordo si dovrebbe introdurre la necessaria flessibilità, tenendo conto delle differenze esistenti nel livello di sviluppo industriale tra UE e paesi ACP, nonché tra i paesi ACP;

12.  rileva l'importanza di creare condizioni adeguate a promuovere gli investimenti, gli scambi di servizi e le regole sulla concorrenza negli APE, quale stimolo alla crescita economica, e riconosce le riserve di alcuni gruppi regionali ACP su tali argomenti, di cui la Commissione dovrebbe tener conto;

13.  ricorda gli impegni del Consiglio e della Commissione a non negoziare le disposizioni TRIPS-plus relative ai prodotti farmaceutici aventi un impatto sulla salute pubblica e sull'accesso ai medicinali, quali l'esclusività di dati, l'estensione dei brevetti e la limitazione delle motivazioni inerenti alle licenze obbligatorie;

14.  chiede alla Commissione di effettuare un'analisi sistematica, durante i negoziati e dopo la loro conclusione, dell'impatto sociale degli APE sui gruppi maggiormente a rischio;

15.  sottolinea che le regole commerciali devono essere accompagnate da un maggiore sostegno all'assistenza in campo commerciale; chiede che, prima della conclusione dei negoziati sugli APE, vengano assunti impegni concreti sia in materia di assistenza in campo commerciale che di adeguamento dei costi connessi agli APE, inclusa l'assistenza tecnica per consentire ai paesi ACP di conformarsi alle regole e alle norme europee in materia di importazioni e, in tal modo, beneficiare appieno di un migliore accesso al mercato;

16.  sottolinea che gli accordi interinali riguardanti solo le merci devono includere disposizioni specifiche per un aiuto APE volto a sostenere gli scambi commerciali;

17.  chiede alla Commissione e al Consiglio di consultare il Parlamento europeo sulla conclusione degli accordi interinali sugli APE a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.