PROPOSTA DI RISOLUZIONE
5.12.2007
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Kader Arif, Elisa Ferreira, Glyn Ford, Erika Mann e Joan Calabuig Rull
a nome del gruppo PSE
sull'avvenire del settore tessile europeo nel 2008
B6‑0505/2007
Risoluzione del Parlamento europeo sull'avvenire del settore tessile europeo nel 2008
Il Parlamento europeo,
– visto il Memorandum di intesa concluso nel giugno 2005 tra la Cina e la Commissione europea, che scade il 1° gennaio 2008,
– vista la decisione della Commissione e del Ministero cinese per il commercio estero relativa a un sistema di sorveglianza comune delle importazioni per il 2008,
– viste le sue precedenti risoluzioni in materia, e in particolare quella del 6 settembre 2005 sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005[1],
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che la Cina è il principale produttore e il maggior esportatore mondiale di prodotti tessili e di abbigliamento nell'Unione europea,
B. considerando che la Commissione e la Cina, in seguito alla scadenza dell'Accordo multifibre a livello di OMC nel 2005, hanno concluso un "Memorandum di intesa" che impone restrizioni alle importazioni dalla Cina di alcune categorie di prodotti tessili per un periodo transitorio, memorandum che scadrà il 1° gennaio 2008,
C. considerando che l'Unione europea e il Ministero cinese per il commercio estero hanno deciso di attuare un sistema di sorveglianza comune delle importazioni per il 2008,
D. considerando che, in seguito all'adesione della Cina all'OMC, i membri dell'OMC sono stati autorizzati ad adottare misure speciali di salvaguardia sotto forma di restrizioni quantitative alle esportazioni cinesi fino al termine del 2008 qualora queste dovessero perturbare il mercato,
E. considerando che il 70% di tutte le merci contraffatte che entrano nel mercato europeo proviene dalla Cina e che la metà di tutte le procedure doganali europee contro la contraffazione riguarda il settore tessile e dell'abbigliamento,
F. considerando che, nella maggioranza dei casi, il settore tessile dell'Unione europea si concentra in regioni notevolmente interessate da ristrutturazioni economiche e che esso è essenzialmente costituito da PMI,
1. è consapevole del fatto che l'abolizione del sistema di quote è il risultato di un accordo giuridicamente vincolante concluso quando la Cina è entrata a far parte del sistema OMC, ma ritiene che l'Unione europea dovrebbe ricorrere, se del caso, alla possibilità giuridica di applicare misure di salvaguardia fino al termine del 2008;
Competitività esterna
2. invita la Commissione a garantire la competitività esterna del settore tessile europeo nel suo insieme garantendo condizioni di accesso al mercato affidabili e migliori mediante accordi commerciali multilaterali, regionali e bilaterali;
3. invita la Commissione a cogliere l'opportunità della negoziazione di tali accordi commerciali per incoraggiare i paesi terzi ad uniformarsi alle norme ambientali e sociali, come quelle inerenti ad un lavoro dignitoso, al fine di combattere il dumping ambientale e sociale e garantire un equo sviluppo economico tra i partner;
4. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente l'ammodernamento dell'industria tessile presente nell'Unione europea sostenendo l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo attraverso il 7° Programma quadro, nonché la formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda le PMI;
5. ritiene che andrebbero applicate norme vincolanti sulla denominazione d'origine per i prodotti tessili importati da paesi terzi e invita al riguardo il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento, attualmente all'esame, sull'indicazione del "Made in"; rileva che tale regolamento contribuirebbe a tutelare meglio i consumatori e a sostenere l'industria europea che si fonda su ricerca, innovazione e qualità;
Commercio sleale e contraffazione
6. considera gli strumenti di difesa commerciale un meccanismo fondamentale di regolamentazione e uno strumento legittimo per affrontare le pratiche commerciali sleali dei paesi terzi, in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento; invita la Commissione ad aumentare la trasparenza e la prevedibilità degli strumenti di difesa commerciale nell'UE al fine di accelerare e semplificare le procedure nonché di agevolare l'accesso delle PMI a tali strumenti;
7. teme che pratiche commerciali sleali potrebbero indurre molte imprese del settore a chiudere i loro impianti in Europa e a trasferire le attività al di fuori dell'Unione europea con gravi conseguenze sociali ed economiche in alcune regioni tradizionalmente a vocazione tessile;
8. invita la Commissione ad esercitare pressioni politiche ed economiche sulle autorità cinesi affinché allentino l'artificiale sottovalutazione della moneta cinese che agevola il massiccio flusso di importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento dalla Cina; invita le autorità cinesi a rivedere la loro bilancia del cambio estero euro/dollaro;
9. invita la Commissione a continuare ad occuparsi delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione alla contraffazione, e ad affrontare la questione con maggiore incisività a livello multilaterale e bilaterale;
Sorveglianza delle importazioni
10. esprime preoccupazione sulle modalità in cui verrà istituito il sistema di sorveglianza comune delle importazioni; invita la Commissione a garantire un'adeguata applicazione di questo doppio controllo e a valutarne l'efficacia; sottolinea che un sistema di doppio controllo non può essere attuato solo nel 2008 e che un sistema di sorveglianza efficace andrebbe garantito per un lungo periodo;
11. invita il Gruppo ad alto livello del tessile a garantire che il sistema di sorveglianza delle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento nell'Unione europea funzioni adeguatamente;
12. invita la Commissione a istituire un sistema di monitoraggio e a valutarne i risultati anteriormente alla fine del primo trimestre del 2008 in modo da garantire che si tenga debitamente e tempestivamente conto degli effetti turbativi connessi ad una ondata di importazioni di prodotti tessili; chiede inoltre alla Commissione di riferire al Parlamento in merito ai risultati;
Sostegno all'industria e ai lavoratori del tessile nell'Unione europea
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad assistere i lavoratori del tessile mediante misure sociali e ad attuare piani concreti per le imprese che devono attuare misure di ristrutturazione quando la liberalizzazione del mercato ha effetti negativi sul settore; ricorda che il Fondo di adeguamento alla globalizzazione è uno strumento per affrontare tali problemi;
Sicurezza e protezione dei consumatori
14. invita la Commissione a garantire che i prodotti tessili importati che entrano nel mercato dell'Unione europea siano soggetti agli stessi requisiti di sicurezza e protezione dei consumatori dei prodotti tessili fabbricati nell'ambito dell'UE stessa;
15. invita la Commissione a effettuare una valutazione e uno studio adeguati sulla questione del presunto "pass-through" (trasferimento) delle riduzioni dei prezzi ai consumatori dell'Unione europea;
Paesi in via di sviluppo e partner mediterranei dell'Unione europea
16. rileva che la fine delle restrizioni alle importazioni di prodotti tessili non solo comporterà cambiamenti radicali nelle tendenze delle importazioni sul mercato dell'Unione europea ma rischia anche di avere un impatto sui settori tessile e dell'abbigliamento dei paesi in via di sviluppo, compresi i partner mediterranei dell'UE;
17. invita la Commissione ad appoggiare l'istituzione di una zona di produzione euro-mediterranea nel settore tessile che tragga vantaggio dalla prossimità geografica tra i mercati mediterraneo ed europeo al fine di creare una zona competitiva a livello internazionale che possa garantire il mantenimento della produzione industriale e dell'occupazione;
Informazione del Parlamento europeo
18. invita la Commissione a fornirgli informazioni complete in merito a qualsiasi sviluppo significativo nel quadro del commercio internazionale dei prodotti tessili;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] Testi approvati, P6_TA(2005)0321