Proposta di risoluzione - B6-0509/2007Proposta di risoluzione
B6-0509/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

5.12.2007

presentata a seguito dell'interrogazione orale B6‑0383/2007
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Caroline Lucas e Pierre Jonckheer
a nome del gruppo Verts/ALE
sui tessili

Procedura : 2007/2664(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B6-0509/2007
Testi presentati :
B6-0509/2007
Testi approvati :

B6‑0509/2007

Risoluzione del Parlamento europeo sui tessili

Il Parlamento europeo,

–  visto il memorandum di intesa stipulato nel giugno 2005 fra la Cina e la Commissione europea con scadenza al 1° gennaio 2008,

–  vista la decisione della Commissione europea e del ministero degli affari esteri cinese su un sistema di sorveglianza congiunta delle importazioni,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'argomento e in particolare quella del 6 settembre 2005 sull'avvenire del settore tessile e dell'abbigliamento dopo il 2005[1],

–  visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che l'accordo OMC su tessili e abbigliamento è scaduto nel 2005, così come le ultime restrizioni sul commercio di tessili e abbigliamento ereditate dall'accordo multifibre,

B.  considerando che l'UE rimane uno dei principali esportatori di tessili, pur registrando un deficit nella bilancia commerciale dell'abbigliamento dovuto soprattutto agli enormi aumenti di importazioni dalla Cina,

C.  considerando che la Commissione europea e la Cina nel 2005 hanno stipulato un "memorandum d'intesa" che impone restrizioni alle importazioni cinesi di 10 categorie di prodotti di abbigliamento per un periodo transitorio e che scade il 1° gennaio 2008,

D.  considerando che i ministeri del commercio estero europeo e cinese hanno deciso un sistema di sorveglianza congiunta delle importazioni per il 2008,

E.  considerando che i membri dell'OMC sono autorizzati ad adottare speciali misure di salvaguardia sotto forma di restrizioni quantitative sulle esportazioni cinesi fino alla fine del 2008, nel caso di effetti negativi sui loro mercati,

1.  è consapevole che l'eliminazione del sistema di quote scaturisce da un accordo legalmente vincolante contestuale all'adesione della Cina all'OMC, ricorda tuttavia che l'accordo di adesione della Cina all'OMC consente a tutti i membri dell'OMC, compresa l'Unione europea, di applicare misure di salvaguardia nei confronti di importazioni dalla Cina fino alla fine del 2008, qualora ciò dovesse essere necessario;

2.  chiede alla Commissione di elaborare una valida consulenza sull'industria tessile e dell'abbigliamento dell'UE, soprattutto piccole e medie imprese, con particolare attenzione ai loro relativi vantaggi competitivi in un mercato globale dell'abbigliamento, al fine di orientare la ricerca e lo sviluppo;

3.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere attivamente la ricerca, lo sviluppo e la formazione professionale nel settore tessile, in particolare per le piccole e medie imprese; ritiene essenziale adottare misure a sostegno dell'innovazione tecnologica;

4.  chiede alla Commissione di esaminare se i bassi prezzi dell'abbigliamento derivanti dalla scadenza del sistema di quote vadano effettivamente a vantaggio dei consumatori UE o non siano totalmente assorbiti dai grandi distributori che realizzano indebiti profitti grazie a nuove possibilità di produzione globale;

5.  esprime preoccupazione per come sarà concepito il sistema di sorveglianza congiunta delle importazioni; invita la Commissione a garantire un'adeguata applicazione del sistema convenuto di duplice controllo e a valutarne continuamente l'efficacia in tempo reale, provvedendo a una prima valutazione già nel primo trimestre 2008 in modo che eventuali effetti negativi di un'impennata delle importazioni tessili possano essere affrontati opportunamente e tempestivamente;

6.  si rammarica che il sistema di duplice controllo possa essere applicato soltanto per il 2008; invita la Commissione a garantire che un sistema efficace di sorveglianza rimanga in vigore per un periodo più lungo;

7.  chiede alla Commissione di avviare consultazioni con gli Stati Uniti sulle importazioni di abbigliamento dalla Cina, visto che le restrizioni americane alle importazioni restano in vigore fino alla fine del 2008, comportando eventualmente ripercussioni ancora più negative dei flussi di importazioni verso l'UE;

8.  ricorda che gli strumenti di difesa commerciale (misure antidumping, antisussidio e di salvaguardia) sono strumenti legalmente disponibili per tutelare l'industria UE da prassi commerciali sleali e invita la Commissione a farne un uso attivo in caso di rilevamento di prassi commerciali sleali nel settore tessile e dell'abbigliamento;

Sicurezza e tutela del consumatore

9.  sollecita la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri per vietare sul mercato UE i prodotti non sicuri, anche per tessili e abbigliamento;

10.  chiede alla Commissione di garantire che i prodotti tessili e di abbigliamento che entrano sul mercato UE siano soggetti agli stessi requisiti in termini di sicurezza e di tutela del consumatore dei tessili e dei prodotti di abbigliamento fabbricati nella zona UE;

11.  è preoccupato per l'abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela del consumatore nel settore dell'abbigliamento, anche nell'ambito dell'Unione europea; invita la Commissione a valutare gli effetti di una concorrenza globale incontrollata del settore sulla produzione UE;

12.  ritiene che si debbano applicare norme vincolanti sull'indicazione di origine da apporre sui prodotti tessili importati da paesi terzi; al proposito invita il Consiglio ad adottare la proposta di regolamento all'esame; ritiene inoltre che debba essere introdotta l'etichettatura relativa ai metodi di produzione e di trattamento (PPM) dei prodotti tessili e di abbigliamento e invita la Commissione ad adottare un'adeguata azione a livello di OMC;

Paesi in via di sviluppo e partner mediterranei dell'UE

13.  invita la Commissione a sostenere la creazione di una zona di produzione euromediterranea nel settore tessile e dell'abbigliamento, sfruttando la vicinanza geografica dei mercati mediterranei ed europei per creare una zona competitiva a livello internazionale che possa garantire il mantenimento della produzione industriale e dell'occupazione;

14.  invita la Commissione a studiare l'impatto della piena liberalizzazione del settore tessile e dell'abbigliamento, soprattutto sui paesi meno sviluppati cui è stato raccomandato dalla Banca mondiale e da altre istituzioni finanziarie di investire nell'esportazione dell'abbigliamento; è particolarmente preoccupato per l'abolizione di fondamentali diritti del lavoro e di previdenza sociale da parte di alcuni paesi meno sviluppati per restare competitivi; invita la Commissione a valutare come programmi di aiuto per il commercio e simili possano aiutare i paesi meno sviluppati ad impegnarsi in programmi settoriali socialmente e ambientalmente sostenibili; invita la Commissione a determinare l'utilità di strumenti di gestione dell'offerta per il settore dell'abbigliamento, in modo da uniformare la concorrenza globale ed evitare un abbassamento indiscriminato delle norme sociali e ambientali;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.