Proposta di risoluzione - B6-0517/2007Proposta di risoluzione
B6-0517/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

10.12.2007

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Alexander Alvaro, Viktória Mohácsi e Ignasi Guardans Cambó
a nome del gruppo ALDE
sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa

Procedura : 2007/2665(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B6-0517/2007
Testi presentati :
B6-0517/2007
Testi approvati :

B6‑0517/2007

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sul razzismo, la xenofobia e l'estremismo, in particolare quella del 20 febbraio 1997 sul razzismo, la xenofobia e l'estrema destra e quella del 15 giugno 2007 sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa[1],

–  visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 13 del trattato CE, che impegnano l'UE e i suoi Stati membri a difendere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che offrono all'UE strumenti per lottare contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che vietano la discriminazione fondata sull'origine razziale ed etnica, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, entrambe sottoscritte da tutti gli Stati membri dell'UE e da un elevato numero di paesi terzi,

–  viste le azioni dell'Unione europea volte a combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'omofobia, in particolare vista la direttiva antidiscriminazione 2000/43/CE, che attuano il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché la proposta di decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia,

–  vista la risoluzione 1344 (29 settembre 2003) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa intitolata "La minaccia alla democrazia proveniente dai partiti e movimenti estremisti in Europa",

–  vista la relazione sul razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE nel 2007, pubblicata dall'Agenzia per i diritti fondamentali,

–  visto il documento dell'OCSE intitolato "Sfide e risposte agli incidenti motivati dall'odio nella regione dell'OCSE" (ottobre 2006),

–  visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  vivamente preoccupato per la ripresa in Europa dei movimenti e partiti estremisti che fondano la loro ideologia e le loro pratiche e comportamenti politici sull'intolleranza e sulla discriminazione, compreso il razzismo, l'incitamento all'odio religioso, l'esclusione, la xenofobia, l'antisemitismo, l'avversione ai Rom, l'omofobia, la misoginia e l'ultranazionalismo,

B.  considerando che tale ideologia è incompatibile con i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, ai sensi dell'articolo 6 del TUE, che rispecchiano i valori della diversità e dell'uguaglianza su cui si fonda l'Unione europea,

C.  considerando che nessuno Stato membro è immune dalle intrinseche minacce che i movimenti estremisti comportano per la democrazia e che, pertanto, la lotta contro la diffusione delle posizioni politiche e religiose violente costituisce una sfida di portata europea che richiede un approccio comune e coordinato,

D.  considerando che ci si attende che le personalità pubbliche si astengano da dichiarazioni che potrebbero essere intese come un incoraggiamento alla stigmatizzazione di gruppi di persone,

E.  considerando che l'esistenza di siti web pubblici e di facile accesso che incitano all'odio suscita serie preoccupazioni quanto al modo di neutralizzare tale problema senza violare la libertà di espressione,

1.  condanna vigorosamente tutti gli attacchi razzisti e originati dall'odio, esorta tutte le autorità nazionali a fare tutto il possibile per punire i responsabili ed esprime solidarietà a tutte le vittime di tali attacchi e ai loro familiari;

2.  sottolinea che la lotta contro l'estremismo non deve ripercuotersi negativamente sull'obbligo permanente di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, inclusa la libertà di espressione e di associazione, quali sanciti all'articolo 6 del trattato dell'UE;

3.  prende atto che il numero crescente di organizzazioni di estrema destra, che spesso contengono elementi neofascisti, come pure di organizzazioni di estrema sinistra tende ad esacerbare le paure nella società che possono portare a manifestazioni di razzismo in un'ampia gamma di ambiti, inclusi l'occupazione, l'alloggio, l'istruzione, la salute, le operazioni di polizia, l'acceso ai beni e servizi e i mass-media;

4.  esorta la Commissione e il Consiglio ad assumere un ruolo di primo piano nella ricerca di appropriate soluzioni politiche e giuridiche, in particolare nella fase preventiva, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione dei giovani e l'informazione del pubblico, l'insegnamento contro il totalitarismo e la divulgazione dei principi dei diritti umani e delle libertà fondamentali in modo da mantenere viva la memoria della storia europea; invita gli Stati membri ad elaborare politiche di istruzione per una cittadinanza democratica basate sui diritti e sulle responsabilità dei cittadini;

5.  invita le istituzioni europee a conferire un chiaro mandato all'Agenzia europea per i diritti fondamentali affinché indaghi sulle strutture dei gruppi di estrema destra e di estrema sinistra in modo da valutare se taluni coordinano la loro attività attraverso l'Unione europea o a livello regionale;

6.  esorta tutte le forze politiche democratiche, a prescindere dall'ideologia, a rifiutare qualsiasi sostegno ai partiti estremisti di matrice razzista o xenofobica, sia essa esplicita o implicita e, pertanto, anche un'alleanza di qualsivoglia genere con i loro rappresentanti eletti; ribadisce la convinzione che le personalità pubbliche dovrebbero astenersi da dichiarazioni che incoraggino o incitino all'odio o alla stigmatizzazione di gruppi di persone sulla base della razza, dell'origine etnica, della religione, dell'handicap, dell'orientamento sessuale o della nazionalità; ritiene che, quando si tratti di discorsi che incitano all'odio, il fatto di essere una personalità pubblica deve essere considerato un'aggravante;

7.  invita tutti gli Stati membri a prevedere, perlomeno, la possibilità di privare del finanziamento pubblico i partiti politici che non osservano i diritti umani e le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto quali stabiliti nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali ed invita coloro che già dispongono di tale possibilità ad avvalersene senza indugio;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.