PROPOSTA DI RISOLUZIONE
13.2.2008
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, Stefano Zappalà e Karl von Wogau
a nome del gruppo PPE-DE
sul Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi – mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del codice in uno strumento giuridicamente vincolante
B6‑0665/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi – mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del codice in uno strumento giuridicamente vincolante
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nel 2008 si celebrerà il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi,
B. considerando che il 30 giugno 2005, più di 2 anni fa, il COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un approfondito processo di revisione del Codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi al fine di trasformare il codice in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'UE e da parte di compagnie dell'Unione europea,
C. considerando che con l'adozione di tale posizione comune il codice diventerà uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE,
D. considerando che ha accolto in modo estremamente positivo tale posizione comune in diverse occasioni e segnatamente nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione di armi,
E. considerando, tuttavia, che dal 2005 il Consiglio europeo non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico,
F. considerando che i motivi a monte di questa situazione non sono mai stati illustrati ufficialmente ma sono evidentemente connessi al desiderio di alcuni Stati membri di abolire l'attuale embargo dell'UE sulle esportazioni di armi verso la Repubblica popolare cinese,
G. considerando che la questione ha acquisito nuova urgenza in seguito ai seguenti sviluppi:
- 1)la firma del trattato di Lisbona che impegna l'UE ad agire come attore globalmente responsabile;
- 2)l'evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa (PESD) nel cui ambito si procede sempre più a missioni militari e civili esterne dell'UE il cui personale potrebbe essere minacciato da armi in precedenza fornite da Stati membri dell'UE;
- 3)le recenti asserzioni di alcuni Stati membri dell'UE che dichiarano la loro disponibilità ad aumentare le esportazioni di armi quale strumento per promuovere i propri interessi economici;
- 4)numerose iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali di approvvigionamento di armi nonché il trasferimento e il commercio intracomunitario di armi,
H. considerando che, nonostante gli sforzi positivi del COARM per migliorare ulteriormente il Codice e la sua applicazione, l'attività è compromessa dalle esportazioni di armi da parte di Stati membri dell'UE verso paesi in situazioni di conflitto, instabilità o mancato rispetto dei diritti umani, che vengono pertanto considerati come 'destinazioni irresponsabili' ai sensi del Codice di condotta,
I. considerando che la mancanza di disponibilità politica a fare del Codice di condotta una posizione comune è in contraddizione con il ruolo di leader dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel promuovere strumenti giuridici volti a controllare le esportazioni di armi, segnatamente il trattato sul commercio di armi;
1. deplora l'attuale impasse politica quanto all'adozione di tale posizione comune nell'ottica del decimo anniversario del Codice;
2. invita la Presidenza slovena a fare tutti gli sforzi possibili per adottare infine il Codice di condotta come posizione comune;
3. sollecita gli Stati membri dell'UE contrari ad un Codice di condotta giuridicamente vincolante a riconsiderare la propria posizione;
4. ritiene che il contributo dell'UE ad un trattato sul commercio di armi giuridicamente vincolante assumerà maggiore credibilità non appena il regime di controllo delle armi dell'Unione europea stessa diventerà giuridicamente vincolante;
5. è convinto altresì che parallelamente all'adozione della posizione comune andrebbero adottate tra l'altro le seguenti misure:
- a)prevenzione di trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del codice sia alle compagnie che alle forze armate nazionali;
- b)miglioramento e applicazione di controlli del brokeraggio; prevenzione del traffico illegale di armi per via aerea e per nave;
- c)rapida indagine sulle recenti asserzioni relative a violazioni dell'embargo sulle armi;
- d)prevenzione della vendita a broker privati delle armi raccolte durante operazioni ESDP e SSR come pure altre iniziative UE, e del loro successivo trasferimento;
- e)miglioramento della trasparenza e della qualità dei dati presentati dagli Stati membri nel contesto della relazione annuale del Codice di condotta;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché a tutti i governi e parlamenti dell'Unione europea.