Proposta di risoluzione - B6-0070/2008Proposta di risoluzione
B6-0070/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

13.2.2008

presentata a seguito di una dichiarazione del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Ģirts Valdis Kristovskis, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki e Adam Bielan
a nome del gruppo UEN
sul Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi – mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune per rendere il Codice uno strumento giuridicamente vincolante

Procedura : 2008/2514(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B6-0070/2008
Testi presentati :
B6-0070/2008
Testi approvati :

B6‑0064/2008

Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi – mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune per rendere il Codice uno strumento giuridicamente vincolante

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 2008 il Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi compie dieci anni,

B.  considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) è pervenuto a un accordo, a livello tecnico, sul testo di una posizione comune, alla fine di un approfondito processo di revisione del Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi, con l'obiettivo di trasformarlo in uno strumento giuridicamente vincolante per controllare le esportazioni di armi dal territorio dell'UE, effettuate dalle imprese europee,

C.  considerando che, adottando tale posizione comune, il Codice diverrà uno strumento di controllo giuridicamente vincolante delle esportazioni di armi, valido per tutti gli Stati membri dell'UE,

D.  considerando che in varie occasioni il Parlamento europeo si è vivamente compiaciuto di tale posizione comune, in particolare nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e l'ottava relazione annuale del Consiglio, presentata a norma del punto 8 del dispositivo operativo del Codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazioni di armi,

E.  considerando ciononostante che fin dal 2005 il Consiglio europeo non è stato in grado di adottare tale posizione comune a livello politico, lasciando così la questione irrisolta,

F.  considerando che i motivi di tale mancata adozione non sono mai stati chiariti ufficialmente, ma che sono evidentemente legati al desiderio di alcuni Stati membri dell'UE di abolire l'attuale embargo comunitario sulle armi nei confronti della Repubblica popolare cinese,

G.  considerando che tale questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito dei fatti seguenti:

  • 1)la firma del trattato di Lisbona con cui l'UE s'impegna ad agire in qualità di attore responsabile sul piano internazionale nell'ambito degli interessi strategici ed umanitari,
  • 2)l'evoluzione della politica europea di sicurezza e di difesa (PESC), al cui titolo sono sempre di più le missioni esterne, militari e civili, nel corso delle quali il personale dell'UE rischia di essere il bersaglio di armi in precedenza fornite dagli Stati membri dell'UE stessa,
  • 3)le recenti dichiarazioni di taluni Stati membri dell'UE che si dicono determinati ad aumentare le esportazioni di armi per promuovere i propri interessi economici,
  • 4)varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali in materia di acquisti di armi, nonché i trasferimenti e le vendite di armi intracomunitari;

H.  considerando che, nonostante le iniziative positive del COARM per migliorare ulteriormente il Codice di condotta e la sua applicazione, tali sforzi sono messi a repentaglio dalle esportazioni di armi provenienti da Stati membri dell'UE e destinate a paesi in una situazione di conflitto, di instabilità o di mancato rispetto dei diritti dell'uomo e pertanto ritenuti "destinazioni irresponsabili" a titolo del Codice di condotta;

I.  considerando che la mancanza di volontà politica di trasformare il Codice di condotta in una posizione comune è in contraddizione con il ruolo di primo piano svolto dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nella promozione di strumenti giuridici intesi a controllare i trasferimenti di armi e, in particolare, il trattato sul commercio di armi,

1.  deplora l'attuale stallo politico in cui si trova l'adozione della presente posizione comune, alla luce dei dieci anni trascorsi dall'entrata in vigore del Codice di condotta,

2.  esorta la Presidenza slovena dell'UE a fare il possibile affinché il Codice di condotta sia adottato come posizione comune;

3.  esorta gli Stati membri dell'UE che si oppongono ad un Codice di condotta giuridicamente vincolante a riesaminare la loro posizione;

4.  è del parere che il contributo dell'UE a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena il regime comunitario di controllo delle armi diverrà giuridicamente vincolante;

5.  è altresì convinto che, parallelamente all'adozione della posizione comune, dovrebbero essere adottate le misure seguenti:

  • a)evitare i trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice di condotta alle imprese e alle forze armate nazionali;
  • b)migliorare e applicare i controlli sull'intermediazione e impedire il traffico di armi illegale per via aerea e marittima;
  • c)garantire che siano rapidamente effettuate indagini sulle recenti affermazioni relative a violazioni di embarghi sulle armi;
  • d)impedire la vendita ad intermediari privati di armi raccolte nel corso di operazioni della PESD, della RSS e di altre iniziative dell'UE e il successivo trasferimento di tali armi;
  • e)migliorare la trasparenza e la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri dell'UE nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;
  • 6.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché a tutti i governi e ai parlamenti dell'Unione europea.