PROPOSTA DI RISOLUZIONE
13.2.2008
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite e Vittorio Agnoletto
a nome del gruppo GUE/NGL
sul Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi – mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune per rendere il Codice uno strumento giuridicamente vincolante
B6‑0074/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi – mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune per rendere il Codice uno strumento giuridicamente vincolante
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nel 2008 il Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi compie dieci anni,
B. considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) è pervenuto a un accordo, a livello tecnico, sul testo di una posizione comune, alla fine di un approfondito processo di revisione del Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi, con l'obiettivo di trasformarlo in uno strumento giuridicamente vincolante per controllare le esportazioni di armi dal territorio dell'UE, effettuate dalle imprese europee,
C. considerando che, adottando tale posizione comune, il Codice diverrà uno strumento giuridicamente vincolante di controllo delle esportazioni di armi, valido per tutti gli Stati membri dell'UE,
D. considerando che in varie occasioni il Parlamento europeo si è vivamente compiaciuto di tale posizione comune, fra l'altro nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e l'ottava relazione annuale del Consiglio, presentata a norma del punto 8 del dispositivo operativo del Codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazioni di armi,
E. considerando ciononostante che fin dal 2005 il Consiglio europeo non è stato in grado di adottare tale posizione comune a livello politico, lasciando così la questione irrisolta,
F. considerando che i motivi di tale mancata adozione non sono mai stati chiariti ufficialmente, ma che sono evidentemente legati al desiderio di alcuni Stati membri dell'UE di abolire l'attuale embargo comunitario sulle armi nei confronti della Repubblica popolare cinese,
G. considerando che tale questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito dei fatti seguenti:
- 1)le recenti dichiarazioni di taluni Stati membri dell'UE che si dicono determinati ad aumentare le esportazioni di armi per promuovere i propri interessi economici,
- 2)varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali in materia di acquisti di armi, nonché i trasferimenti e le vendite di armi intracomunitari;
H. considerando che, nonostante le iniziative positive del COARM per migliorare ulteriormente il Codice di condotta e la sua applicazione, tali sforzi sono messi a repentaglio dalle esportazioni di armi provenienti da Stati membri dell'UE e destinate a paesi in una situazione di conflitto, di instabilità o di mancato rispetto dei diritti dell'uomo e pertanto ritenuti "destinazioni irresponsabili" a titolo del Codice di condotta;
I. considerando che la mancanza di volontà politica di trasformare il Codice di condotta in una posizione comune è in contraddizione con il ruolo di primo piano svolto dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nella promozione di strumenti giuridici globali intesi a controllare i trasferimenti di armi, pubblici e privati, in particolare l'entrata in vigore di un trattato sul commercio di armi che sia efficace e giuridicamente vincolante,
1. deplora fermamente l'attuale stallo politico in cui si trova l'adozione della presente posizione comune, alla luce dei dieci anni trascorsi dall'entrata in vigore del Codice di condotta,
2. esorta la Presidenza slovena dell'UE ad inserire l'adozione di tale posizione comune, come punto permanente, nell'ordine del giorno di ciascuna riunione del Consiglio europeo "Affari generali", fino a quando la questione non sarà stata risolta;
3. invita gli Stati membri dell'UE che si oppongono ad un Codice di condotta giuridicamente vincolante a riesaminare la loro posizione;
4. è preoccupato a causa di un mercato europeo degli equipaggiamenti di difesa che comporterà un aumento delle esportazioni di armi e renderà ancora più difficili i controlli sulle esportazioni stesse;
5. chiede che i beni a doppio uso siano pienamente integrati nel Codice di condotta;
6. chiede che siano effettuati controlli efficaci sulle riesportazioni di armi via Stati membri dell'UE o via paesi terzi ed è preoccupato per il fatto che le recenti iniziative della Commissione nel quadro del rafforzamento del settore degli armamenti aumenteranno il pericolo di esportazioni di armi maggiori e illegali;
7. è convinto che il contributo dell'UE a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena il regime comunitario di esportazioni di armi diverrà giuridicamente vincolante;
8. è altresì convinto che, parallelamente all'adozione della posizione comune, dovrebbero essere adottate le misure seguenti:
- a)evitare i trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice di condotta da parte delle imprese e delle forze armate nazionali;
- b)migliorare e applicare i controlli sull'intermediazione e impedire il traffico di armi illegale per via aerea e marittima;
- c)garantire che siano rapidamente effettuate indagini sulle recenti affermazioni relative a violazioni di embarghi sulle armi;
- d)impedire la vendita ad intermediari privati di armi raccolte nel corso di operazioni della PESD, della RSS e di altre iniziative dell'UE e il trasferimento di tali armi in altre regioni caratterizzate da conflitti violenti o da tensioni;
- e)migliorare la trasparenza e la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri dell'UE nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché a tutti i governi e ai parlamenti dell'Unione europea.