PROPOSTA DI RISOLUZIONE
5.3.2008
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Ana Maria Gomes
a nome del gruppo PSE
sul Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi – Mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune per rendere il Codice uno strumento giuridicamente vincolante
B6‑0109/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi – Mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune per rendere il Codice uno strumento giuridicamente vincolante
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che nel 2008 ricorre il decimo anniversario del Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi,
B. considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) è pervenuto a un accordo, a livello tecnico, sul testo di una posizione comune, alla fine di un approfondito processo di revisione del Codice di condotta dell'UE sul trasferimento di armi, con l'obiettivo di trasformarlo in uno strumento giuridicamente vincolante per controllare le esportazioni di armi dal territorio dell'UE, effettuate dalle imprese europee,
C. considerando che l'adozione della posizione comune renderà il Codice uno strumento giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di armi,
D. considerando che il Parlamento europeo ha energicamente sollecitato questo posizione comune in diverse occasioni, tra l'altro nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi[1],
E. considerando ciononostante che dal 2005 in poi il Consiglio europeo non è stato in grado di adottare tale posizione comune a livello politico,
F. considerando che i motivi di tale mancata adozione non sono mai stati chiariti ufficialmente, ma che sono evidentemente legati al desiderio di alcuni Stati membri dell'UE di abolire l'attuale embargo comunitario sulle armi nei confronti della Repubblica popolare cinese,
G. considerando che tale questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito dei fatti seguenti:
- –la firma del trattato di Lisbona, il quale impegna l'UE ad operare come un protagonista globale responsabile,
- –l'evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), nella quale saranno sempre di più le missioni esterne civili e militari e in cui il personale dell'UE può essere esposto alla minaccia di armi in precedenza fornite da Stati membri dell'UE,
- –i recenti annunci in cui Stati membri manifestano l'intenzione di incrementare le esportazioni di armi in quanto strumento per promuovere interessi economici,
- –le varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali in materia di acquisti di armi, nonché i trasferimenti e le vendite di armi intracomunitari,
H. considerando che, nonostante le iniziative positive del COARM per migliorare ulteriormente il Codice di condotta e la sua applicazione, tali sforzi sono compromessi dalle esportazioni di armi provenienti da Stati membri dell'UE e destinate a paesi in una situazione di conflitto, di instabilità o di mancato rispetto dei diritti dell'uomo e pertanto ritenuti "destinazioni irresponsabili" a titolo del Codice di condotta;
I. considerando che la mancanza di volontà politica di trasformare il Codice di condotta in una posizione comune è in contraddizione con il ruolo di primo piano svolto dall'Unione europea e dai suoi Stati membri nella promozione di strumenti giuridici globali intesi a controllare i trasferimenti di armi, pubblici e privati, in particolare l'entrata in vigore di un trattato sul commercio di armi che sia efficace e giuridicamente vincolante,
1. deplora lo stallo politico in cui si trova attualmente l'adozione della presente posizione comune, alla luce dei dieci anni trascorsi dall'entrata in vigore del Codice di condotta,
2. invita la Presidenza slovena dell'UE a fare ogni sforzo possibile per pervenire finalmente all'adozione del Codice di condotta sotto forma di posizione comune;
3. invita gli Stati membri dell'UE che si oppongono ad un Codice di condotta giuridicamente vincolante a riesaminare la loro posizione;
4. ritiene che il contributo dell'UE a un trattato internazionale vincolante sul commercio di armi acquisterà credibilità nella misura in cui diventerà giuridicamente vincolante il suo sistema specifico di controllo;
5. è altresì convinto che, parallelamente all'adozione della posizione comune, dovrebbero essere adottate le misure seguenti:
- a)evitare i trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice di condotta da parte delle imprese e delle forze armate nazionali;
- b)migliorare e applicare i controlli sull'intermediazione e impedire il traffico di armi illegale per via aerea e marittima;
- c)garantire che siano rapidamente effettuate indagini sulle recenti affermazioni relative a violazioni di embarghi sulle armi;
- d)migliorare la trasparenza e la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri dell'UE nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché a tutti i governi e ai parlamenti dell'Unione europea.
- [1] Testi approvati in pari data: P6__TA(2007)0008.