PROPOSTA DI RISOLUZIONE
10.6.2008
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Arlene McCarthy
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale
B6‑0297/2008/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale
Il Parlamento europeo,
– vista la recente adozione del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)[1],
– vista la decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio,
– vista la decisione 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013),
– vista la comunicazione della Commissione sulla strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale (COM(2008)0169),
– vista la relazione della commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario (gennaio 1996-marzo 1997),
– visto l'Accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America del 1997[2],
– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane e all'esercizio, a titolo transitorio, di diritti ed obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (COM(2007)0252),
– viste le conclusioni della riunione del Consiglio del 14 maggio 2008 sull'Unione doganale,
– vista la relazione sulle attività doganali comunitarie di lotta alla contraffazione e alla pirateria pubblicata dalla Commissione il 19 maggio 2008,
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che dal 1968 l'Unione doganale svolge un ruolo cruciale nella preservazione e nello sviluppo del mercato unico, nel creare prosperità agevolando gli scambi legittimi e competitivi con l'Unione e al suo interno e tutelando al tempo stesso i cittadini;
B. considerando che l'esistenza di una unione doganale comporta l'assenza di dazi alle frontiere interne tra gli Stati membri, dazi comuni sulle importazioni provenienti da paesi terzi, regole di origine comuni per i prodotti dei paesi terzi e una definizione comune del valore in dogana;
C. considerando che lo sviluppo del diritto comunitario è volto a garantire l'applicazione delle stesse norme a tutti i prodotti importati nell'UE;
D. considerando che le autorità doganali dell'UE svolgono la duplice funzione di esattori di dazi e imposte all'importazione e di custodi della salute e della sicurezza dei cittadini alle frontiere esterne dell'UE;
E. considerando che la prima commissione d'inchiesta del Parlamento europeo si era occupata delle questioni doganali e aveva già concluso quanto segue: "Affinché gli operatori economici e il pubblico in generale si convincano che il contesto commerciale del mercato unico è adeguatamente protetto, la commissione d'inchiesta ha concluso che uno degli obiettivi a lungo termine dell'UE deve essere la creazione di un quadro unico UE per i servizi doganali"[3];
F. considerando che la globalizzazione ha comportato un enorme aumento del volume del commercio internazionale e lo sviluppo di nuovi modelli di produzione e consumo, lasciando tuttavia emergere nuove minacce come il terrorismo globale, il cambiamento climatico e il commercio illecito;
G. considerando che la questione della riduzione dei costi amministrativi e di conformità ha acquisito un'importanza fondamentale ai fini di un'amministrazione efficiente ed efficace all'interno dell'UE,
Evoluzione dell'Unione doganale
1. ritiene che in 40 anni di esistenza l'Unione doganale abbia offerto vantaggi alle imprese e ai cittadini dell'UE e che ciò costituisca un risultato considerevole;
2. sostiene che le autorità doganali, la cui principale competenza consiste nel vigilare sugli scambi internazionali dell'UE, contribuiscano in tal modo a garantire un commercio aperto ed equo, a dare attuazione alla dimensione esterna del mercato interno, alla politica commerciale comune e ad altre politiche comuni dell'UE nonché a garantire la sicurezza dell'intera catena di approvvigionamento;
3. riconosce che le misure adottate dalle autorità doganali hanno lo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dei suoi Stati membri e l'UE stessa dalle pratiche commerciali sleali e illecite;
4. riconosce altresì che tali misure mirano a garantire la sicurezza dell'UE e di coloro che vi risiedono, tutelando al tempo stesso l'ambiente, e a mantenere un giusto equilibrio tra la necessità di effettuare controlli doganali e quella di agevolare il commercio legittimo nella prospettiva di migliorare la competitività europea;
5. si congratula a tal riguardo con i funzionari delle dogane per l'efficace attività di lotta alla contraffazione svolta, che nel 2006 ha permesso di sequestrare 128 milioni di articoli contraffatti;
6. accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale", tesa a definire orientamenti chiari in materia doganale per il periodo 2013-2019;
7. sottolinea che le autorità doganali dell'UE devono continuamente anticipare le sfide che si profilano nonché sviluppare e utilizzare competenze, tecnologie e metodi all'avanguardia per agevolare e controllare gli scambi nel modo più efficiente ed efficace possibile;
8. evidenzia l'importanza di un allineamento dei paesi candidati alle norme europee nel settore doganale e prende atto dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione e dagli Stati membri ai paesi candidati;
Rafforzamento della cooperazione
9. accoglie con favore l'annuncio, in occasione del seminario tenutosi a Saalfeden (Austria) dall'8 al 10 aprile 2008, di una più stretta cooperazione tra l'amministrazione doganale e le autorità di sorveglianza del mercato di 32 paesi (i 27 Stati membri, la Croazia, la Turchia, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America) nella prospettiva di tutelare i cittadini dell'UE dalle importazioni di prodotti pericolosi;
10. ritiene pertanto che la cooperazione sia essenziale per garantire l'efficacia dei servizi doganali dell'UE dinanzi alle numerose minacce che devono combattere;
11. invita quindi gli Stati membri a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri e tra queste e le altre agenzie governative, come le autorità veterinarie e gli organi responsabili della sicurezza dei prodotti, per far sì che esse siano congiuntamente responsabili dell'amministrazione delle frontiere esterne dell'Unione europea e per garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE;
12. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con i partner commerciali portando avanti i programmi di cooperazione doganale esistenti e varandone di nuovi allo scopo di agevolare gli scambi tra gli operatori affidabili e di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento;
13. sottolinea quanto sia importante far sì che tutti gli operatori economici siano rappresentati all'interno del Comitato doganale;
14. approva la sottoscrizione dei vari accordi firmati dall'UE con i suoi principali partner commerciali a livello mondiale;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nel quadro delle organizzazioni internazionali (OMC e OMD) e con i paesi terzi nel settore doganale; sottolinea che tale rafforzamento ha lo scopo di assicurare più efficaci controlli doganali e di promuovere norme a livello dell'UE consentendo al tempo stesso all'Unione europea e ai suoi partner commerciali di beneficiare degli scambi; rileva inoltre che ciò consentirà l'avvio di attività e progetti pilota congiunti volti a rafforzare la cooperazione sul campo tra le l'UE e i funzionari doganali dei paesi terzi;
Aspetti relativi alla sicurezza
16. invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente il ruolo delle autorità doganali nella lotta ai rischi specifici insiti nell'uso di prodotti contraffatti, in particolare farmaci e giocattoli;
17. invita la Commissione a continuare ad opporsi alla legislazione recentemente approvata dagli Stati Uniti sulla scansione integrale del carico dei container marittimi presso i porti esteri; rileva come la necessità di tale decisione unilaterale da parte degli Stati Uniti nonché la sua efficacia in termini economici e di sicurezza non siano ancora state dimostrate;
18. ritiene che l'emendamento 648/2005 ("emendamento sulla sicurezza") soddisfi già le aspettative delle autorità americane in materia di controlli di sicurezza in Europa;
Accrescere l'efficienza, l'efficacia e la resa del mercato interno
19. accoglie con favore le due iniziative che le autorità doganali comunitarie intendono avviare nei prossimi dieci anni per servire al meglio i cittadini dell'UE, nella fattispecie la proposta relativa all'informatizzazione delle dogane, già approvata dal Parlamento, e l'istituzione di una rete europea di laboratori doganali europei, nell'ottica di uniformare l'interpretazione delle nuove norme tecniche dell'UE;
20. riconosce che tale modernizzazione consentirà di intensificare le attività di lotta ai prodotti pericolosi e di rafforzare la tutela dei consumatori;
21. invita gli Stati membri a sincronizzare e armonizzare lo sviluppo di nuovi metodi di lavoro e tecnologie e a garantire l'applicazione comune e coordinata del diritto doganale; invita la Commissione a verificare con attenzione che il diritto doganale sia applicato in modo uniforme negli Stati membri e a riferire al Parlamento a tale riguardo;
22. invita gli Stati membri a dotare le dogane di risorse e investimenti (in tecnologia e capitale umano) sufficienti per svolgere le loro funzioni, adottare nuovi sistemi elettronici e formare il personale;
23. invita gli Stati membri a garantire un elevato livello di cooperazione tra le autorità doganali e la comunità imprenditoriale al fine di migliorare il rispetto della legislazione e ridurre la burocrazia, in particolare grazie al ricorso ad un approccio maggiormente orientato alla gestione dei rischi e alla creazione di servizi ad interfaccia unica o di sportelli unici;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.