Proposta di risoluzione - B6-0383/2008Proposta di risoluzione
B6-0383/2008

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO

28.8.2008

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
da Sophia in 't Veld
a nome del gruppo ALDE
relativa all'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana

B6‑0383/2008

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio relativa all'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 6, 24, 29 e 38 del trattato sull'Unione europea, che costituiscono il fondamento giuridico dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e dei negoziati internazionali con paesi terzi e organizzazioni concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

–  visti la decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell’Unione Europea, di un accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana e l'accordo stesso[1],

–  visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

1.  rivolge al Consiglio le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

sugli aspetti procedurali

a)   ritiene che la procedura seguita per la conclusione dell'accordo manchi di legittimità democratica, dal momento che non prevede in alcuna fase un controllo democratico significativo o l'approvazione del Parlamento; rileva che il Consiglio sceglie regolarmente tale procedura per la conclusione di accordi internazionali riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini europei;

b)   continua a nutrire dubbi sulla base giuridica scelta dal Consiglio per un accordo internazionale unicamente incentrato sulle esigenze di sicurezza interna di uno Stato terzo e senza alcun valore aggiunto in termini di sicurezza dell'UE, dei suoi Stati membri o dei cittadini dell'UE; si riserva pertanto il diritto di intervenire dinanzi alla Corte di giustizia qualora la legittimità di tale accordo venga contestata da terzi;

sulla protezione dei dati

c)   accoglie con favore il fatto che la legge australiana sulla tutela della vita privata si applichi integralmente ai cittadini dell'UE, esprimendo tuttavia preoccupazione riguardo ad eventuali eccezioni e deroghe che potrebbero non garantire una completa tutela legale ai cittadini dell'UE;

d)   per quanto concerne i diritti dei soggetti di cui vengono trattati i dati, l'accordo prevede che l'Australia fornisca un sistema accessibile ai singoli, a prescindere dalla loro nazionalità o dal paese di residenza, affinché questi possano esercitare i loro diritti; nell'ottica di informare i passeggeri va accolta con favore la volontà dell'amministrazione doganale di informare il pubblico in merito al trattamento dei dati PNR;

e)   ritiene che lo scambio di note diplomatiche sia un metodo inaccettabile al fine di modificare l'elenco di dipartimenti e agenzie che possono avere accesso ai dati PNR;

f)   tenendo conto delle categorie di dati trasmessi all'amministrazione doganale, risulta deplorevole il fatto che i dati richiesti corrispondano alle stesse categorie di dati previste dall'accordo con gli Stati Uniti del 2007 (i 34 campi di dati erano raggruppati in 19 categorie, dando l'impressione che la quantità di dati trasferibili fosse stata notevolmente ridotta, mentre in realtà ciò non si è verificato);

2.  invita gli Stati membri e i parlamenti nazionali che stanno attualmente esaminando l'accordo in questione e/o quello con gli Stati Uniti (BE, CZ, NL, ES, HU, PL) a tener conto delle osservazioni e raccomandazioni di cui sopra;

3.  rammenta al Consiglio che in caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona sarebbe opportuno riesaminare tutti gli accordi PNR associando il Parlamento europeo su base equa;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento australiani.