PROPOSTA DI RISOLUZIONE
15.10.2008
da Pervenche Berès, a nome della commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati
e
sulla proposta di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari
(Equivalenza dei principi contabili)
(C6‑0000/2008)
B6‑0544/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati
e
sulla proposta di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari
(Equivalenza dei principi contabili)
(C6‑0000/2008)
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari che modifica la direttiva 2001/34/CE[1],
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sulle emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE[2],
– vista la risoluzione del Parlamento europeo (B6-0438/2007)[3] sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti dei titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente,
– visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1569/2007[4] del 21 dicembre 2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
– visto l'articolo 81 del suo regolamento,
Per quanto riguarda la proposta di regolamento e la proposta di decisione
1. prende atto dei progressi realizzati dalla Commissione in materia di eliminazione degli obblighi di riconciliazione per gli emittenti dell'UE nei paesi terzi; riconosce gli sforzi fatti volti al riconoscimento dei GAAP statunitensi e delle norme dell'UE basate sui principi IFRS;
2. è dell'avviso che i GAAP di un paese terzo debbano essere considerati equivalenti agli IFRS, quali adottati conformemente al regolamento 1606/2002 nella misura in cui gli investitori sono in grado di prendere una decisione analoga, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni finanziarie loro presentate siano redatte secondo gli IFRS o secondo i GAAP del paese terzo, e nella misura in cui la garanzia in materia di audit e l'attuazione a livello delle entità sono tali da meritare la fiducia degli investitori;
3. ritiene che le autorità di regolamentazione intratterranno un dialogo attivo con le loro controparti internazionali per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione coerente degli IFRS e rafforzeranno la cooperazione e la condivisione delle informazioni;
4. prende atto che gli IFRS riconosciuti dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) costituiscono una solida base per le autorità di regolamentazione nel loro lavoro sulla convergenza dei principi contabili a livello globale; è dell'avviso che l'uso di principi contabili internazionali a livello mondiale migliorerebbe la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie, con benefici considerevoli per le imprese e gli investitori;
5. ritiene che la convergenza dei principi contabili rappresenti un compito importante ma sottolinea che ogni giurisdizione deve avere come obiettivo finale l'adozione degli IFRS nel rispetto del proprio contesto democratico e giuridico;
6. si compiace del regolamento della Commissione (CE) n. 1569/2007 del 21 dicembre 2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fornisce la definizione di equivalenza e crea un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo; sottolinea che detto regolamento fa sì che la decisione della Commissione deve essere tale che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato;
7. nota che gli Stati Uniti riconoscono soltanto i bilanci preparati utilizzando gli IFRS riconosciuti dallo IASB; riconosce tuttavia che gli USA consentono un breve periodo transitorio nel corso del quale i bilanci preparati utilizzando gli IFRS adottati nel quadro del regolamento 1606/2002 vengono anch'essi accettati senza criteri di riconciliazione;
8. sottolinea che taluni paesi terzi non hanno ancora affermato pubblicamente quando gli IFRS saranno applicati ai loro emittenti nazionali;
9. ritiene che la proposta di decisione della Commissione e la proposta di regolamento della Commissione debbano rispettare le condizioni fissate nel regolamento della Commissione che fissa un meccanismo di equivalenza e quanto descritto sopra;
10. si compiace del calendario presentato recentemente da taluni paesi terzi in merito alla loro conversione agli IFRS; chiede alla Commissione di controllare il progresso di questi calendari annunciati pubblicamente al fine di abolire il riconoscimento dell'equivalenza una volta raggiunte le scadenze predeterminate per il cambiamento;
11. nota che sono state fatte proposte per sviluppare la governance degli IASB;
12. prende atto della relazione della Commissione del 22.4.2008 sui progressi fatti per eliminare gli obblighi di riconciliazione e delle iniziative delle autorità competenti per i criteri contabili nei paesi terzi al fine di convergere con gli IFRS;
13. propone le seguenti modifiche alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i criteri contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti:
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
| Emendamento 1 | Emendamento 1 |
| Considerando 7 | Considerando 7 |
| (7) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati. | (7) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB. È pertanto opportuno considerare di ricorrere alla finestra di opportunità offerta. |
| Emendamento 2 | Emendamento 2 |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue: | L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue: |
| (1) I paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti: | (1) I paragrafi 5 e 5 bis sono sostituiti dai seguenti: |
| "'5. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli emittenti dei paesi terzi presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ad uno dei seguenti set di principi contabili: | '"5. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli emittenti dei paesi terzi presentano le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ad uno dei seguenti set di principi contabili: |
| a) gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002; | a) gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002; |
| b) gli International Financial Reporting Standard, purché le note relative ai bilanci sottoposti a revisione facenti parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati contengano una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standard esplicita e senza riserve, conformemente alla IAS 1 Presentazione del bilancio; | b) gli International Financial Reporting Standard, purché le note relative ai bilanci sottoposti a revisione facenti parte delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati contengano una dichiarazione di conformità agli International Financial Reporting Standard esplicita e senza riserve, conformemente alla IAS 1 Presentazione del bilancio; |
| c) i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone; | c) i Generally Accepted Accounting Principles del Giappone; |
| d) i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d’America. | d) i Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d’America. |
| 5 bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11,1, all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2.bis, all’allegato IX, punto 11.1, o all’allegato X, punto 20.1.bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.”; | 5 bis. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2.bis, all'allegato IX, punto 11,1, o all’allegato X, punto 20.1.bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relativamente agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2012 o in data successiva, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.”; |
| Emendamento 3 | Emendamento 3 |
| Articolo 1 bis (nuovo) | Articolo 1 bis (nuovo) |
| La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso gli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti al Parlamento europeo e all'ESC nel 2009. | |
| Emendamento 4 | Emendamento 4 |
| Articolo 1 ter (nuovo) | Articolo 1 ter (nuovo) |
| Le date annunciate al pubblico relative alla transizione verso gli IFRS da parte dei paesi terzi costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi. | |
14. propone i seguenti emendamenti alla proposta di decisione della Commissione sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente:
| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
| Emendamento 5 | Emendamento 5 |
| Considerando 8 | Considerando 8 |
| (8) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1° gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati. | (8) Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d’intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB. È pertanto opportuno considerare di ricorrere alla finestra di opportunità offerta. |
| Emendamento 6 | Emendamento 6 |
| Articolo 1 – paragrafo 1 | Articolo 1 – paragrafo 1 |
| Dal 1° gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli emittenti dei paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai seguenti principi: | Dal 1° gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002, sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002 i seguenti principi relativi ai bilanci consolidati annuali e semestrali: |
| Emendamento 7 | Emendamento 7 |
| Articolo 1 bis (nuovo) | Articolo 1 bis (nuovo) |
| La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso gli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti al Parlamento europeo e all'ESC nel 2009. | |
| Emendamento 8 | Emendamento 8 |
| Articolo 1 ter (nuovo) | Articolo 1 ter (nuovo) |
| Le date annunciate al pubblico relative alla transizione verso gli IFRS da parte dei paesi terzi costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi. |
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] JO L 345 del 31.12.2003, p. 64.
- [2] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38. Direttiva che modifica la direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50).
- [3] Testi approvati: P6_TA(2007)0527.
- [4] GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.