PROPOSTA DI RISOLUZIONE
1.12.2008
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Ana Maria Gomes, a nome del gruppo PSE
sul Codice di condotta dell'UE sulle esportazioni di armi
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B6-0619/2008
B6‑0620/2008
Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell'UE sulle esportazioni di armi
Il Parlamento europeo,
– visto l’articolo 103, paragrafo 2 del regolamento,
A. considerando che nel 2008 è ricorso il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi,
B. considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il COARM (gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un accurato processo di revisione del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi al fine di trasformarlo in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'UE e da parte di aziende UE;
C. considerando che, con l'adozione di tale posizione comune, il Codice diventerà uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE,
D. considerando che, nonostante le varie richieste del Parlamento europeo di procedere in tal senso, dal 2005 il Consiglio europeo non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico, lasciando la questione irrisolta;
E. considerando che la questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito di una serie di sviluppi:
- –varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali di approvvigionamento di armi nonché il trasferimento e il commercio intracomunitari di armi,
- –rinnovato interesse a controllare l'impatto dell'intermediazione delle armi, in particolare dopo l'entrata in vigore delle norme UE di sicurezza aerea, sulle attività degli operatori di trasporto aereo di merci;
1. ribadisce fermamente le proprie critiche all'attuale stallo politico quanto alla mancata adozione di tale posizione comune alla luce del decimo anniversario del Codice;
2. esorta la Presidenza francese dell'UE a risolvere il problema garantendo che la posizione comune sia adottata prima della fine del suo mandato;
3. ribadisce che il contributo dell'UE a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena diverrà giuridicamente vincolante il regime comunitario di controllo delle esportazioni di armi;
4. ribadisce che, parallelamente all'adozione della posizione comune, dovrebbero essere adottate tra l'altro le seguenti misure:
- (a)prevenzione di trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice sia alle aziende che alle forze armate nazionali;
- (b)prevenzione del traffico illegale di armi per via aerea e navale; miglioramento e applicazione di controlli sull'intermediazione, invitando tutti gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a integrare nelle proprie legislazioni nazionali lo spirito e la lettera della posizione comune dell'UE del 2003 sul controllo dell'intermediazione delle armi;
- (c)rapide indagini sulle recenti asserzioni relative alle violazioni di embargo sulle armi;
- (d)prevenzione della vendita a intermediari privati delle armi raccolte durante operazioni PESD e RSS (riforma del settore della sicurezza) e altre iniziative dell'UE, nonché del loro successivo trasferimento ad altre regioni teatro di violenti conflitti o tensioni;
- (e)miglioramento della trasparenza e della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri UE nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;
5. è convinto che l'adozione della posizione comune relativo al codice di condotta sulle esportazioni di armi verso paesi terzi sia di vitale importanza per la corretta attuazione della futura direttiva sui trasferimenti intracomunitari di materiali connessi alla difesa;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.