PROPOSTA DI RISOLUZIONE
7.1.2009
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre e Milan Horáček
a nome del gruppo Verts/ALE
sulla strategia dell'UE per la Bielorussia
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B6-0028/2009
B6‑0030/2009
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE per la Bielorussia
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 9 ottobre 2008,
– vista la dichiarazione resa dalla Presidenza a nome dell'Unione europea sulla posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia,
– vista la relazione finale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari tenutesi in Bielorussia il 28 settembre 2008,
– viste le conclusioni del Consiglio del 13 ottobre 2008 sulla Bielorussia,
– vista la relazione sulla visita della delegazione per le relazioni con la Bielorussia a Vilnius, svoltasi dal 27 al 29 ottobre 2008,
– vista la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla disponibilità dell'Unione europea a riallacciare i rapporti con la Bielorussia e la sua popolazione nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),
– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 13 ottobre 2008, ha ribadito l'auspicio di un graduale nuovo impegno nei confronti della Bielorussia e la sua disponibilità ad avviare un dialogo con le autorità bielorusse come pure con tutti i partecipanti al dibattito democratico, con l'obiettivo di incoraggiare reali progressi verso un rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti umani nel paese,
B. considerando che, al fine di promuovere il dialogo con le autorità bielorusse e l'adozione di misure positive volte a rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti umani, il Consiglio ha deciso di sospendere le restrizioni agli spostamenti di alcune importanti personalità bielorusse, ad eccezione di quelle coinvolte nelle sparizioni verificatesi nel 1999 e nel 2000 e del presidente della Commissione elettorale centrale, per un periodo rinnovabile di sei mesi,
C. considerando che, in risposta ai progressi compiuti dalla Bielorussia, la Commissione ha già intensificato il dialogo con tale paese in settori come quello energetico, ambientale, doganale, dei trasporti e della sicurezza alimentare nonché ribadito la sua disponibilità ad ampliare ulteriormente gli ambiti oggetto di tali colloqui tecnici, vantaggiosi per entrambe le parti,
D. considerando che la Commissione ha avviato il "partenariato orientale" allo scopo di intensificare la cooperazione con i paesi dell'Europa orientale aderenti alla politica europea di vicinato, tra i quali la Bielorussia, subordinando detta cooperazione al rispetto da parte di tale paese di parametri specifici in materia di democrazia, rispetto dei diritti umani e stato di diritto,
E. considerando l'interesse mostrato dalla Bielorussia per il partenariato orientale e il fatto che essa è l'unico paese europeo a non intrattenere relazioni contrattuali con l'UE,
F. considerando che le autorità bielorusse hanno inflitto una pena restrittiva della libertà di un anno al militante dell'opposizione Alyaksandr Barazenka per aver partecipato ad una manifestazione tenuta nel 2008,
1. sostiene gli sforzi profusi dal Consiglio e dalla Commissione al fine di riavviare il dialogo con le autorità bielorusse; ritiene che il futuro sviluppo di relazioni debba essere subordinato ad una rigorosa condizionalità positiva basata su un approccio graduale, fase per fase, che preveda parametri di riferimento, calendari di attuazione, una clausola di revisione e adeguate risorse finanziarie; auspica che la Bielorussia soddisfi rapidamente tutte le condizioni che consentiranno al paese di beneficiare di tutte le opportunità offerte dallo sviluppo della politica europea di vicinato e di svolgere un ruolo attivo in tale sviluppo;
2. valuta positivamente la decisione delle autorità bielorusse di legalizzare il movimento "Per la libertà" guidato dall'ex candidato alla presidenza bielorusso Aliaksandr Milinkevich e si aspetta che facciano altrettanto con il Centro per i diritti umani "Vesna";
3. prende atto della decisione delle autorità bielorusse di autorizzare la stampa e la distribuzione dei due giornali indipendenti Narodnaia Volia e Nasha Niva e di discutere le norme internazionali che disciplinano l'uso di Internet; auspica la creazione di condizioni adeguate per l'attività di altri mezzi di comunicazione indipendenti in Bielorussia,
4. prende atto altresì della disponibilità della Bielorussia a esaminare dettagliatamente le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR relative ad un miglioramento della legge elettorale e attende l'avvio di tali colloqui;
5. rileva che, ai fini della completa normalizzazione delle relazioni tra l'UE e la Bielorussia, è indispensabile che quest'ultima continui a non detenere prigionieri politici, rispetti la libertà di espressione, associazione e assemblea e provveda a migliorare le condizioni in cui le organizzazioni non governative possono operare;
6. plaude alla decisione della Bielorussia di abolire il divieto di spostamento imposto a molti bambini che vivono nei pressi dell'ex centrale nucleare di Chernobyl;
7. sollecita il governo bielorusso ad apportare sostanziali modifiche al codice penale del paese abrogando gli articoli 193, 367, 368 e 369-1, alcuni dei quali, in particolare l'articolo 193, vengono spesso impropriamente utilizzati come mezzi di repressione, e ad astenersi dal minacciare di perseguire penalmente, anche in caso di elusione del servizio di leva in Bielorussia, gli studenti espulsi dalle università per il loro impegno civile e costretti a continuare i propri studi all’estero;
8. invita il Consiglio e la Commissione ad adottare ulteriori misure allo scopo di semplificare e liberalizzare le procedure di visto per i cittadini bielorussi, poiché tali misure sono fondamentali ai fini del conseguimento del principale obiettivo della politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, ossia l'agevolazione e l'intensificazione dei contatti tra le popolazioni e la democratizzazione del paese; sollecita le due istituzioni a valutare, in tale contesto, la possibilità di diminuire il costo dei visti che i cittadini bielorussi devono sostenere per entrare nell'area Schengen, che rappresenta l'unico modo per evitare il crescente isolamento della Bielorussa e dei suoi abitanti; invita le autorità bielorusse a porre fine alla prassi del rilascio di visti di uscita ai cittadini, in particolare bambini e studenti;
9. invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione selettiva dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento europeo per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia, offrendo maggiore sostegno alla società civile bielorussa e, in particolare, incrementando l'aiuto finanziario ai mezzi d'informazione indipendenti, alle ONG e agli studenti bielorussi che studiano all'estero; apprezza il contributo finanziario fornito dalla Commissione all'Università europea di studi umanistici della Bielorussia in esilio a Vilnius (Lituania); invita il Consiglio e la Commissione a sollecitare il governo bielorusso affinché questi, come segno di buona volontà e di cambiamento positivo, permetta all'Università europea di studi umanistici in esilio a Vilnius di ritornare legalmente in Bielorussia e riprendere la propria attività in condizioni adeguate al suo futuro sviluppo a Minsk; esorta il Consiglio e la Commissione ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo indipendente bielorusso Belsat;
10. esorta il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione, in tale contesto, misure per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, del commercio, degli investimenti, delle infrastrutture energetiche e dei trasporti e della cooperazione transfrontaliera tra l'UE e la Bielorussia, al fine di contribuire al benessere e alla prosperità dei cittadini della Bielorussia nonché alla loro possibilità di comunicare e viaggiare liberamente nell'UE;
11. deplora la decisione, adottata ripetutamente dalle autorità bielorusse negli ultimi anni, di rifiutare il visto d'ingresso ai deputati al Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali; invita le autorità bielorusse a non opporre ulteriori ostacoli tali da impedire la visita della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia;
12. plaude all'approccio adottato finora dalle autorità bielorusse che, nonostante le enormi pressioni, non hanno riconosciuto l'indipendenza unilaterale dichiarata dall'Ossezia meridionale e dall'Abkhazia;
13. rileva che la Bielorussia è l'unico paese europeo in cui viene ancora applicata la pena di morte e invita le autorità di Minsk ad abolire tale pratica, contraria ai valori europei;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati indipendenti nonché al governo e al parlamento bielorussi.