Proposta di risoluzione - B7-0027/2009Proposta di risoluzione
B7-0027/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla legge lituana in materia di tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione

9.9.2009

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7‑0201/2009 e B7‑0202/2009
a norma dell'articolo 115 e dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis a nome del gruppo PPE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0026/2009

Procedura : 2009/2632(RSP)
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Ciclo del documento :  
B7-0027/2009
Testi presentati :
B7-0027/2009
Testi approvati :

B7‑0027/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge lituana in materia di tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,

–   visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

–   viste le disposizioni dell'Unione europea sui diritti umani, e in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea che, nei limiti dei poteri attribuiti alla Comunità dal trattato CE, conferisce al Consiglio che delibera all’unanimità la possibilità di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni,

–   visti l'articolo 115 e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, il 14 luglio 2009, il Parlamento lituano ha approvato emendamenti alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, che entrerà in vigore il 1° marzo 2010, ai sensi della quale sarà proibito “divulgare direttamente ai minori […] la pubblica informazione che promuove relazioni omosessuali, bisessuali o poligame” poiché questa ha “un effetto deleterio sullo sviluppo dei minori";

B.  considerando che il progetto di legge è ancora in fase di revisione da parte delle autorità nazionale lituane e che gli organi d’informazione hanno esasperato la sensibilità dell’opinione pubblica e suscitato forti reazioni,

C. considerando che l'articolo 4, paragrafo 12 della legge mira a vietare le informazioni che contengono “dileggio o umiliazione per motivi di nazionalità, razza, sesso, origine, disabilità, orientamento sessuale, stato sociale, lingua, religione, credo o atteggiamenti”,

D. considerando che la Presidenza svedese dell'UE ha discusso la legge con le autorità lituane, mentre la nuova Presidente lituana ha dichiarato che interverrà per assicurare che essa si attenga ai requisiti comunitari ed internazionali,

E.  considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo afferma che “la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”,

F.  considerando che l'articolo 22 della direttiva Televisione senza frontiere consente agli Stati membri di adottare misure atte a garantire che le trasmissioni televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni,

1.  ribadisce il principio contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che riconosce “che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione”; inoltre, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, è convinto che “il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita”;

2.  ribadisce l’importanza per l'UE della lotta contro tutte le forme di discriminazione e in particolare le discriminazione basate sulle tendenze sessuali;

3.  accoglie con favore le dichiarazioni della nuova Presidente della Repubblica di Lituania e la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare eventuali modifiche della legge ed invita la Presidente e le autorità lituane a garantire che le leggi nazionali siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale ed europeo;

4.  rileva che la legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, approvata dal Parlamento lituano il 14 luglio 2009, non è ancora in vigore e dovrà essere rivista anche prima della sua entrata in vigore;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, nonché alla Presidente della Repubblica di Lituania.