Proposta di risoluzione - B7-0029/2009Proposta di risoluzione
B7-0029/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla legge lituana per la protezione dei minori contro gli effetti dannosi dell'informazione pubblica

9.9.2009

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7‑0201/2009 e B7‑0202/2009
a norma degli articoli 115 e 110, paragrafo 2, del regolamento

Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0026/2009

Procedura : 2009/2632(RSP)
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B7-0029/2009
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B7-0029/2009
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B7‑0029/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge lituana per la protezione dei minori contro gli effetti dannosi dell'informazione pubblica

Il Parlamento europeo,

–         visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

 

–         viste le disposizioni dell’Unione europea sui diritti umani, e in particolare la Carta europea dei diritti fondamentali, nonché gli articoli 6 e 7 del trattato sull’Unione europea,

 

–         visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale conferisce all'Unione europea il potere di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale e per promuovere il principio di uguaglianza,

 

–         viste le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, che vietano la discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, e vista la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426),

 

–         visto l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali",

 

–         vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (“Televisione senza frontiere”),

 

–         visti l'articolo 115 e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

 

A.       considerando che l'Unione europea è una comunità di valori fondata sui diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione,

 

B.        considerando che l’UE e i suoi Stati membri devono promuovere l’uguaglianza e combattere la discriminazione, in particolare in base all'articolo 13 del TCE e alle direttive che sono state approvate e proposte per raggiungere tale obiettivo, che includono la lotta contro la discriminazione basata sulle tendenze sessuali,

 

C.       considerando che l’esclusione, la discriminazione e le molestie ai danni di giovani LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali) conducono a un forte disagio psicologico e ad alti tassi di suicidio e che l’informazione e l’educazione nelle scuole sono essenziali per proteggere questi giovani,

 

D.       considerando che l’orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto individuale alla vita privata, garantito dalla legislazione internazionale, europea e nazionale in materia di diritti umani, che l’uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere promosse dalle autorità pubbliche e che dovrebbe essere garantita la libertà di espressione dei media, delle ONG e degli individui,

 

E.        considerando che il 14 luglio 2009 il parlamento lituano non ha tenuto conto del veto presidenziale e ha confermato gli emendamenti alla “legge per la protezione dei minori contro gli effetti dannosi dell'informazione pubblica”, che entrerà in vigore il 1° marzo 2010, asserendo che un’informazione pubblica che promuove rapporti omosessuali e bisessuali e sfida i valori della famiglia ha effetti dannosi sullo sviluppo dei minori,

 

F.        considerando che tali disposizioni pongono qualsiasi informazione sull'omosessualità allo stesso livello di fenomeni quali la rappresentazione della violenza fisica, l'esibizione di corpi morti o crudelmente mutilati e di informazioni che suscitano paura o orrore o incoraggiano l'automutilazione o il suicidio,

 

G.       considerando che l'inserimento di tale vago riferimento all'omosessualità è in stridente contrasto con l'articolo 4, paragrafo 12, della legge, che mira a vietare le informazioni che contengono “dileggio o umiliazione per motivi di nazionalità, razza, sesso, origine, disabilità, orientamento sessuale, stato sociale, lingua, religione, credo o atteggiamenti”,

 

H.       considerando che la legge non fornisce alcuna definizione di “propaganda” o “promozione” dell’omosessualità, dell’eterosessualità o di qualsiasi altro tipo di orientamento sessuale, il che è in contrasto con il principio della certezza giuridica, secondo cui una legge è valida qualora gli atti vietati siano chiaramente definiti in termini giuridici,

 

I.         considerando che tali emendamenti condurranno alla proibizione di ogni informazione sull’omosessualità qualora possa essere accessibile a minori e che ciò potrebbe essere utilizzato per limitare l'attività di chi si impegna su temi relativi ai diritti umani, le tendenze sessuali e l'identità di genere, e potrebbe estendersi sia alle informazioni fornite da mezzi di informazione pubblica o libri, il che ha generato preoccupazione presso i media, le case editrici e i giornalisti, sia alle informazioni diffuse mediante siti web o film ma anche in discoteche, mostre, dimostrazioni e altri eventi pubblici,

 

J.         considerando che il Regno Unito ha introdotto una legge simile nel 1988, che è stata in seguito abrogata non soltanto perché discriminatoria ma anche in quanto grave ostacolo ad un insegnamento efficace e sensibile e all’educazione pastorale di allievi e studenti, mettendo in pericolo i bambini vulnerabili confrontati a bullismo e abusi omofobici,

 

K.       considerando che l'articolo 22 della direttiva “Televisione senza frontiere” consente agli Stati membri di adottare misure atte a garantire che le trasmissioni televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a causa di “scene pornografiche o di violenza gratuita”, ma che tale articolo non può essere interpretato in modo tale da comprendere tutte le informazioni relative all'orientamento sessuale,

 

L.        considerando che la Presidente lituana aveva chiesto al parlamento di riesaminare la legge in quanto redatta in termini vaghi e poco chiari, al fine di garantire che essa fosse conforme ai “principi costituzionali dello Stato di diritto e della certezza e chiarezza giuridica” e non violasse “le garanzie di una società aperta e di una democrazia pluralista”,

 

M.       considerando che le ONG nel settore dei diritti umani e della libertà di stampa, così come i deputati al PE, hanno ripetutamente invitato le istituzioni dell'Unione europea ad intervenire e il Seimas a rivedere la legge poiché essa non fa altro che istituzionalizzare l'omofobia e violare il diritto alla libertà di espressione e il diritto ad essere liberi dalla discriminazione,

 

N.       considerando che la Presidenza svedese dell'UE ha discusso la legge con le autorità lituane, mentre la nuova Presidente lituana ha dichiarato che interverrà per assicurare che essa sia modificata in conformità dei requisiti dell'UE,

 

O.       considerando che in autunno verranno esaminate nuove modifiche ai codici penale e amministrativo; considerando che, in virtù di tali modifiche, gli atti commessi da persone fisiche o giuridiche intesi alla promozione o al finanziamento dell'omosessualità in luoghi pubblici saranno considerati reati punibili con lavori di pubblica utilità, un'ammenda fino a 1500 euro o l'arresto;

 

1.        chiede all'Agenzia per i diritti fondamentali di valutare questa legge e gli emendamenti ad essa alla luce dei trattati e del diritto dell'UE;  

 

2.        chiede alla Commissione di valutare la possibilità di attivare la procedura prevista dall'articolo 7 del TUE;

 

3.        accoglie con favore le dichiarazioni della nuova Presidente lituana e la invita a chiedere alla Corte costituzionale di esaminare la legge e gli emendamenti, qualora fossero approvati; invita le autorità lituane a emendare la legge o revocarla e ad astenersi dall’adottare gli emendamenti ai codici penale e amministrativo, in modo da garantire leggi che siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali quali sanciti dal diritto internazionale ed europeo;

 

4.        chiede il rispetto del diritto alla libertà di espressione per tutti, compreso il diritto di procurarsi, ricevere e diffondere informazioni, nonché il rispetto del diritto e delle politiche dell’Unione europea in materia di antidiscriminazione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 6 del TUE e dell'articolo 13 del trattato CE, in altre parole, chiede il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea;

 

5.        invita gli altri Stati membri ad astenersi dall'adottare leggi o emendamenti analoghi, a condannare gli atti omofobici e a rafforzare l'attuazione delle direttive e delle leggi dell’UE in materia di antidiscriminazione e diritti umani;

 

6.        incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alla Presidente della Repubblica di Lituania, al Seimas, all'Agenzia per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa.