Proposta di risoluzione - B7-0031/2009Proposta di risoluzione
B7-0031/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla legge lituana in materia di tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione

9.9.2009

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7-0201/2009 e B7-0202/2009
a norma dell’articolo 115 e dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Sabine Lösing a nome del gruppo GUE/NGL

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0026/2009

Procedura : 2009/2632(RSP)
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B7-0031/2009
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B7-0031/2009
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B7‑0031/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge lituana in materia di tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione

Il Parlamento europeo,

–   visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

–   viste le disposizioni dell'Unione europea in materia di diritti umani e, in particolare, gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi protocolli e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, che conferisce all'Unione europea il potere di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulle tendenze sessuali e per promuovere il principio di uguaglianza,

–   viste le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, che vietano la discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nonché la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008) 426 def.),

–   visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali",

–   vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ("Televisione senza frontiere"),

–   visti l'articolo 115 e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea si fonda sui diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione,

B.  considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a promuovere l'uguaglianza e combattere la discriminazione, in particolare sulla base dell'articolo 13 del trattato CE e delle direttive approvate e proposte per raggiungere questo obiettivo, che comprende la lotta contro le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali,

C. considerando che l'esclusione, la discriminazione e le molestie nei confronti di giovani lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) portano a grave stress psicologico e a un elevato tasso di suicidi e che è essenziale fornire informazione e educazione nelle scuole per proteggere tali giovani,

D. considerando che l'orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto individuale alla privacy, garantito dalla legislazione in materia di diritti umani a livello internazionale, europeo e nazionale, che le autorità pubbliche dovrebbero promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione, che dovrebbe essere garantita la libertà di espressione dei media, delle organizzazioni non governative (ONG) e degli individui e che dovrebbe essere promosso il pluralismo,

E.  considerando che, il 14 luglio 2009, il Parlamento lituano ha approvato emendamenti alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, che entrerà in vigore il 1° marzo 2010, in cui si afferma che "la pubblica informazione […] che promuove relazioni omosessuali [o] bisessuali” o che "sfida i valori della famiglia” ha “un effetto deleterio sullo sviluppo dei minori"; che una versione precedente di questa legge era stata bloccata dal veto del Presidente della Lituania ed è stata poi confermata dal Parlamento lituano,

F.  considerando che la legge non fornisce una definizione di "propaganda" o "promozione" a favore dell'omosessualità, dell'eterosessualità o di qualsiasi altro tipo di tendenza sessuale, il che contrasta con il principio della certezza del diritto, che prevede che una legge sia valida quando gli atti che vieta sono chiaramente definiti in termini giuridici,

G. considerando che non è chiaro quale tipo di materiali sia coperto da questa legge e se la sua giurisdizione si estenda a libri, arte, stampa, pubblicità, musica e rappresentazioni pubbliche quali teatro, mostre o manifestazioni e che la vaghezza delle definizioni mette gli autori, editori e giornalisti in una situazione di auto-censura al fine di evitare le pene attualmente in discussione,

H. considerando che tali emendamenti porteranno al divieto di qualsiasi informazione sull'omosessualità se i minori possono accedervi, e che ciò potrebbe essere utilizzato per limitare l'attività di chi si impegna su temi relativi ai diritti umani, le tendenze sessuali e l'identità di genere,

I.   considerando che il Regno Unito aveva introdotto una legge simile nel 1988, che è stata successivamente abrogata,

J.   considerando che l'articolo 22 della direttiva Televisione senza frontiere consente agli Stati membri di adottare misure atte a garantire che le trasmissioni televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni a causa di “scene pornografiche o di violenza gratuita”, ma che tale articolo non può essere interpretato in modo tale da comprendere tutte le informazioni relative all'orientamento sessuale,

K. considerando che il Presidente lituano aveva posto il veto alla legge del 26 giugno 2009 perché redatta in termini vaghi e poco chiari e chiesto al Parlamento lituano di riesaminarla al fine di garantire che essa fosse conforme ai “principi costituzionali dello Stato di diritto, la certezza e la chiarezza giuridica” e non violasse “le garanzie di una società aperta e di una democrazia pluralista”,

L.  considerando che le ONG nel settore dei diritti umani e della libertà di stampa, così come i deputati al PE, hanno ripetutamente invitato le istituzioni dell'Unione europea ad intervenire e il Parlamento lituano a rivedere la legge, poiché essa non fa altro che istituzionalizzare l'omofobia e violare il diritto alla libertà di espressione e il diritto ad essere liberi dalla discriminazione,

M. considerando che la Presidenza svedese dell'UE ha discusso la legge con le autorità lituane, mentre la nuova Presidente lituana ha dichiarato che interverrà per assicurare che essa sia emendata in conformità delle esigenze dell'UE,

N. considerando che in autunno verranno esaminate nuovi emendamenti ai codici penale e amministrativo; che, in virtù di tali emendamenti, gli atti compiuti da persone fisiche o giuridiche che promuovono l'omosessualità o ne finanziano la promozione in luoghi pubblici divengono reato e che i colpevoli possono essere condannati a svolgere un lavoro di pubblica utilità, al pagamento di una multa fino a 1.500 euro o arrestati,

1.  invita l'Agenzia per i diritti fondamentali a esaminare la legge e i suoi emendamenti, evidenziando i punti contrari alla legislazione e ai principi europei;

2.  invita il Consiglio a valutare la possibilità di attivare la procedura di cui all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea;

3.  esorta le autorità lituane a emendare o abrogare la legge e ad astenersi dall'adottare emendamenti ai codici penali e amministrativo, in modo da assicurare che le leggi siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale ed europeo;

4.  chiede il rispetto del diritto alla libertà di espressione per tutti – compreso il diritto di procurarsi, ricevere e diffondere informazioni – della legislazione e delle politiche comunitarie in materia di antidiscriminazione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 13 del trattato CE, in altre parole, dei valori fondamentali dell'Unione europea;

5.  invita gli altri Stati membri ad astenersi dall'adottare analoghe leggi o emendamenti, a condannare gli atti omofobi e a rafforzare l'attuazione della legislazione europea in materia di antidiscriminazione e diritti umani;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Presidente della Repubblica di Lituania, all'Agenzia per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa.