Proposta di risoluzione - B7-0052/2009Proposta di risoluzione
B7-0052/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul prospettato accordo internazionale per mettere a disposizione del Dipartimento del Tesoro statunitense dati di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari al fine di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento

14.9.2009

presentata a seguito di una dichiarazione del Consiglio
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Marie-Christine Vergiat a nome del gruppo GUE/NGL

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B7‑0052/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sul prospettato accordo internazionale per mettere a disposizione del Dipartimento del Tesoro statunitense dati di messaggistica relativi ai pagamenti finanziari al fine di prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 2, del 15 settembre 2009 TUE e l'articolo 286 del TCE,

–   visti gli articoli 95 e 300 del TCE,

–   vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 5, 6, 7, 8 e 13,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7, 8, 47, 48 e 49,

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 8, 10, 11 e 12,

–   vista la Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali,

–   vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[1],

–   visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[2],

–   visti la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[3] e il regolamento (CE) n. 1781/2006 del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi[4],

 

–   visto l'accordo del 2003 sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare l'articolo 4 (Accertamenti bancari)[5],

–   visto il programma statunitense di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP, Terrorist Finance Tracking Program), basato sul Presidential Executive Order (Decreto del Presidente) 13224[6], con cui si autorizza in particolare il Dipartimento del Tesoro USA, in caso di emergenza nazionale, ad ottenere mediante "citazioni amministrative" ("administrative subpoenas") delle serie di dati di messaggistica finanziaria che transitano attraverso reti di messaggeria finanziaria quali quelle gestite dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) (la Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali),

–   viste le condizioni stabilite dal Dipartimento del Tesoro USA per accedere ai dati SWIFT (quali definiti nella "presentazione" statunitense[7]) e tenendo conto delle informazioni che la Commissione europea, per il tramite della "eminente personalità", ha ottenuto sul modo in cui le autorità statunitensi si attengono alla suddetta "presentazione",

–   viste le proprie precedenti risoluzioni con cui si invitava SWIFT a rispettare rigorosamente il quadro giuridico dell'Unione europea, in particolare quando transazioni finanziarie europee si svolgono sul territorio dell'UE[8],

–   visti le direttive negoziali per la Presidenza del Consiglio e il prospettato accordo internazionale tra l'UE e gli USA sul trasferimento di dati SWIFT, che sono stati classificati come "riservati UE",

–   visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati in data 3 luglio 2009, che è stato classificato "riservato UE",

–   visti gli articoli 110, paragrafo 2, e 90, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che nell'ottobre 2007 SWIFT ha annunciato che una nuova struttura di messaggistica sarebbe stata operativa entro la fine del 2009,

B.  considerando che, come conseguenza di tale cambiamento della struttura della messaggeria, la maggioranza dei dati finanziari che SWIFT è stata finora chiamata a trasferire al programma TFTP del Dipartimento del Tesoro statunitense non sarebbero più resi disponibili per il TFTP,

C. considerando che il 27 luglio 2009 il Consiglio ha adottato all'unanimità le direttive negoziali per consentire alla Presidenza, assistita dalla Commissione, di negoziare con gli Stati Uniti d'America un accordo internazionale sulla base degli articoli 24 e 38 del TUE per la prosecuzione del trasferimento di dati SWIFT al TFTP statunitense,

D. considerando che l'accordo internazionale prevederà la propria applicazione provvisoria e immediata dal momento della firma fino all'entrata in vigore dell'accordo stesso,

E.  considerando che le direttive negoziali e il parere giuridico del Servizio giuridico del Consiglio sulla scelta della base giuridica non sono stati resi pubblici, essendo classificati "riservati UE",

F.  considerando che l'accesso ai dati gestiti da SWIFT o da qualsiasi altra istituzione finanziaria e riguardanti informazioni sulle attività economiche delle persone fisiche e dei paesi interessati possono dar luogo a violazioni del diritto dei cittadini alla riservatezza della vita privata ed a forme di spionaggio economico e industriale su larga scala,

G. considerando che SWIFT ha concluso con il Dipartimento del Tesoro statunitense un memorandum d'intesa che restringe l'ampiezza dei dati trasferiti e l'estensione delle ricerche di dati a casi specifici di controterrorismo ed assoggetta tali trasferimenti e ricerche a una vigilanza e un controllo indipendenti che prevedono anche il monitoraggio in tempo reale,

1.  è fortemente preoccupato della possibilità che azioni illegittime violino il diritto dei cittadini europei alla protezione dei dati;

2.  ricorda la propria ferma convinzione della necessità di trovare il giusto punto di equilibrio tra misure di sicurezza e salvaguardia delle libertà civili e dei diritti fondamentali, assicurando il massimo rispetto per la riservatezza della vita privata e per la protezione dei dati; riafferma che la necessità e la proporzionalità sono principi fondamentali che vanno sempre tenuti in considerazione al momento di redigere e di applicare la legislazione dell'UE o accordi internazionali;

3.  sottolinea che l'Unione europea si basa sullo Stato di diritto e che tutti i trasferimenti di dati europei di carattere personale a paesi terzi devono rispettare le garanzie procedurali e i diritti della difesa nonché essere conformi alla legislazione in materia di protezione di dati a livello nazionale ed europeo[9];

4.  ricorda al Consiglio e alla Commissione che nel quadro transatlantico dell'accordo UE-USA sull'assistenza legale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010, l'articolo 4 prevede l'accesso a dati finanziari mirati, su richiesta, attraverso le autorità nazionali, e potrebbe costituire una base giuridica più valida per il trasferimento di dati SWIFT rispetto all'accordo interinale proposto, e chiede al Consiglio e alla Commissione di spiegare la necessità di un accordo interinale;

5.  si compiace della decisione di SWIFT del giugno 2007 di spostare in due centri operativi europei tutti i dati sui trasferimenti finanziari intracomunitari; richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che tale decisione è stata adottata d'accordo con l'autorità belga per la protezione dei dati e con la richiesta del gruppo dell'articolo 29 dell'UE, nonché in accordo con la posizione del Parlamento europeo;

6.  esige che il Consiglio spieghi perché ha adottato le direttive negoziali quasi due anni dopo l'annuncio di SWIFT del cambiamento della struttura della messaggistica, costringendo così la Commissione a negoziare in situazione d'urgenza e in condizioni sfavorevoli - il che poteva essere del tutto evitato - ed impedendo di fatto qualunque discussione o controllo democratico significativo da parte dei parlamenti nazionali;

7.  è preoccupato del fatto che, riguardo alla base giuridica scelta per il prospettato accordo, i servizi giuridici delle istituzioni hanno opinioni divergenti, osservando che il Servizio giuridico del Consiglio è del parere che la materia sia di competenza comunitaria; sottolinea che sull'argomento sono richiesti un parere della Corte di giustizia ed uno dell'Agenzia per i diritti fondamentali, per un ulteriore esame delle salvaguardie essenziali e delle condizioni giuridiche che devono essere soddisfatte da un siffatto accordo;

8.  condanna il fatto che il Consiglio e la Commissione non abbiano informato il Parlamento sin dall'inizio della procedura negoziale, e invita entrambe le istituzioni a compiere una nuova valutazione della necessità di tale accordo, dal momento che esistono già strumenti soddisfacenti per combattere le azioni criminali e che l'Unione europea non ha bisogno di conferire ufficialmente agli USA o ad altri paesi terzi il diritto di accedere ai dati dei suoi cittadini;

9.  sottolinea l'importanza della certezza giuridica e dell'immunità per i cittadini e le organizzazioni private fatti oggetto di trasferimenti di dati, elementi messi in forse da intese quale il proposto accordo UE-USA;

10. chiede che la Commissione e la Presidenza assicurino che il Parlamento europeo e tutti i parlamenti nazionali avranno pieno accesso a tutti i documenti e le direttive negoziali esistenti;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, nonché al governo e alle due Camere del Congresso degli Stati Uniti d'America.