PROPOSTA DI RISOLUZIONE sugli ambienti senza fumo
23.11.2009
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
Theodoros Skylakakis a nome del gruppo PPE
Edite Estrela a nome del gruppo S&D
Frédérique Ries a nome del gruppo ALDE
Carl Schlyter a nome del gruppo Verts/ALE
Jiří Maštálka e Eva-Britt Svensson a nome del gruppo GUE/NGL
Marina Yannakoudakis a nome del gruppo ECR
B7‑0164/2009
Risoluzione del Parlamento europeo sugli ambienti senza fumo
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, secondo comma,
– vista la proposta della Commissione del 30 giugno 2009 per una raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo (COM(2009)0328),
– visto il Libro verde della Commissione del 30 gennaio 2007 dal titolo "Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea" (COM(2007)0027),
– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sul Libro verde "Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea"[1],
– viste le sue risoluzioni del 23 febbraio 2005 e del 4 settembre 2008 sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010,
– vista la Convenzione quadro del 2003 dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del tabacco (FCTC), in particolare l'articolo 8 (protezione contro l'esposizione al fumo di tabacco) e l'articolo 14 (misure di riduzione della domanda relative alla dipendenza dal tabacco e all'abbandono del tabagismo),
– vista la strategia europea per il 2004 dell'OMS per la politica di disassuefazione dal fumo,
– viste le raccomandazioni politiche per il 2007 dell'OMS concernenti l'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
– vista la dichiarazione del Consiglio sugli ambienti senza fumo,
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il tabacco è la singola causa principale di decessi evitabili, essendo responsabile di oltre mezzo milione di morti all'anno nell'UE[2],
B. considerando che, secondo le stime, il 25% dei decessi per tumore e il 15% del totale del morti nell'UE possono essere attribuiti al fumo[3]; e che, secondo stime prudenti, nell'UE 7 300 adulti, di cui 2 800 non fumatori, sono deceduti nel 2002 a seguito dell'esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti (fumo ambientale) sul luogo di lavoro; e che altri 72 000 adulti, di cui 16 400 non fumatori, hanno perso la vita per cause connesse all'esposizione al fumo ambientale in casa[4],
C. considerando che, secondo lo studio dell'Eurobarometro di marzo 2009, il 70% della popolazione dell'UE non fuma e un'ampia maggioranza dei suoi cittadini è favorevole a un divieto di fumo in tutti i luoghi pubblici luoghi di lavoro, ristoranti, bar e pub),
D. considerando che, nonostante l'ovvia considerazione in merito alla particolare vulnerabilità dei bambini all'esposizione al fumo ambientale, i relativi dati riguardanti specificatamente gli effetti sui bambini di un'esposizione a lungo termine e sistematica al fumo ambientale sono insufficienti o non disponibili e che uno studio in cui siano forniti i pertinenti dati potrebbe essere realizzato con maggiore efficacia a livello paneuropeo e costituirebbe un opzione da privilegiare rispetto a 27 studi diversi effettuati nei 27 Stati membri,
E. considerando che l'esposizione al fumo di tabacco presente negli ambienti, noto anche come "fumo ambientale" o "fumo di seconda mano", rappresenta una causa aggiuntiva importante di mortalità, patologia e disabilità nell'UE,
F. considerando che il fumo di tabacco costituisce una complessa mistura tossica di oltre 4 000 sostanze gassose e particellari, di cui 69 sostanze cancerogene conosciute e numerosi agenti tossici,
G. considerando che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il fumo ambientale quale agente cancerogeno riconosciuto per l'uomo,
H. considerando che non esiste un livello di esposizione al fumo di seconda mano che sia privo di rischi; che tutte le persone hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e dovrebbero essere protette dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano e che i bambini sono particolarmente vulnerabili all'inquinamento da tabacco,
I. considerando che i fumatori chiedono più giorni di congedo per malattie a breve e lungo termine in confronto ai non fumatori e agli ex fumatori, contribuendo in tal modo agli enormi costi del consumo di tabacco per i singoli, i datori di lavoro, le imprese e l'economia nel suo complesso,
J. considerando che i bambini da soli non possono dare il proprio consenso ad essere esposti al fumo ambientale negli spazi chiusi e che hanno il diritto di essere protetti e di non subire danni a causa di pratiche pregiudizievoli alla salute,
K. considerando che l'esposizione all'inquinamento da tabacco durante la gravidanza comporta un aumento del rischio di malformazioni del feto, di aborto, di parto prematuro e di decesso perinatale nonché di crescita ridotta del feto, di una minore circonferenza cranica e di un peso ridotto alla nascita; considerando che esiste un legame tra il fumo passivo e le infezioni all'orecchio medio, la riduzione della capacità respiratoria, l'insorgenza dell'asma nonché la sindrome della morte improvvisa del neonato,
L. considerando che, secondo i dati a disposizione, dall'introduzione di politiche senza fumo è derivato un miglioramento generale delle condizioni di lavoro e una riduzione dell'incidenza delle patologie connesse con il fumo, (ad esempio episodi coronarici acuti, malattie respiratorie o infezioni miocardiche),
M. considerando che i costi per i sistemi sanitari connessi al consumo del tabacco sono sostenuti dalla popolazione nel suo complesso e non da coloro che sono responsabili del loro insorgere,
N. considerando che l'UE e 26 dei suoi Stati membri hanno già firmato e ratificato la FCTC e facendo altresì riferimento al preambolo della costituzione dell'OMS in cui si afferma che il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano,
O. considerando che l'articolo 8 della FCTC obbliga giuridicamente le parti ad adottare e attuare, nelle aree di competenza nazionale esistente stabilite dal diritto nazionale, misure efficaci di protezione delle persone dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano in tutti i luoghi di lavoro chiusi, i trasporti pubblici e nei luoghi pubblici chiusi nonché, se del caso, in luoghi pubblici di altro tipo, e obbliga le parti a promuovere attivamente l'adozione e l'attuazione di suddette misure ad altri livelli giurisdizionali,
P. considerando che il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri ad introdurre, entro ottobre 2009, un divieto totale di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, incluso il settore della ristorazione, e in tutti gli edifici e i mezzi di trasporto pubblici chiusi nell'Unione europea,
Q. considerando le considerevoli differenze tra le legislazioni nazionali degli Stati membri,
1. si rammarica che la Presidenza abbia deciso di adottare la raccomandazione del Consiglio senza il parere del Parlamento;
2. si rammarica, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, che a livello dell'UE la questione degli ambienti senza fumo sia stata finora trattata soltanto in risoluzioni e raccomandazioni non vincolanti, nonostante la legislazione in materia di luogo di lavoro sia di competenza comunitaria;
3. deplora che la mancanza di normative esaustive in materia di ambienti senza fumo nella maggior parte degli Stati membri (in particolare nei settori dell'ospitalità e del tempo libero) provochi disuguaglianze tra le diverse categorie professionali e i gruppi socio-economici: per i lavoratori del settore alberghiero, ad esempio, la probabilità di essere esposti al fumo di tabacco per più di cinque ore giornaliere è tre volte maggiore rispetto agli impiegati;
4. sottolinea che il Parlamento ha ripetutamente sostenuto l'adozione di misure più incisive per contrastare la dipendenza dal tabacco e ridurre l'esposizione dei giovani al fumo di seconda mano;
5. sottolinea i gravi effetti nocivi del fumo di seconda mano, gli effetti specifici che l'esposizione a sostanze nocive può causare durante il vulnerabile periodo dell'infanzia e il fatto che i bambini non hanno la capacità giuridica di dare il proprio consenso alla permanenza sistematica e a lungo termine in ambienti pieni di fumo;
6. sottolinea che le differenze tra le leggi nazionali provocano un'enorme diversità nella protezione dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano tra gli Stati membri;
7. ritiene fondamentale che la legislazione esistente negli Stati membri in materia di divieto di fumo rispetti il principio di uguaglianza tra i diversi tipi di struttura ricettiva del settore dell'ospitalità, garantendo al contempo la certezza del diritto;
8. accoglie con favore il fatto che l'UE sia attiva nello sviluppo di una politica globale di controllo del tabacco caratterizzata da misure legislative, dal sostegno alle iniziative europee di prevenzione e abbandono del fumo e dall'integrazione del controllo del tabacco in una gamma di altre politiche comunitarie, divenendo in tal modo un attore principale del controllo del tabacco a livello globale;
9. accoglie con favore la volontà dell'UE di contrastare il consumo di tabacco, così come la recente dimostrazione della coerenza delle sue politiche, esemplificate dalla cessazione nel 2010 dei sussidi diretti connessi alla produzione assegnati alla coltura del tabacco, in seguito alla riforma del settore del tabacco del 2004 (regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003);
10. sottolinea che da una normativa vincolante basata sugli articoli 137 e 152 del trattato potrebbero potenzialmente scaturire le maggiori riduzioni della prevalenza del fumo ambientale e dell'onere economico e sanitario connessovi; riconosce, tuttavia, che detti articoli, e in particolare l'articolo 137, non affrontano in modo diretto i problemi specifici dei bambini;
11. sottolinea che soltanto un divieto totale di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, compreso il settore della ristorazione, e in tutti gli edifici e i mezzi di trasporto pubblici può garantire la tutela della salute degli impiegati e dei non fumatori nonché incentivare considerevolmente i fumatori a smettere di fumare;
12. accoglie con favore le azioni intraprese dagli Stati membri che hanno già adottato misure efficaci di protezione dall'esposizione al fumo di tabacco di seconda mano; invita gli Stati membri a proseguire nell'introduzione di norme volte alla protezione dei non fumatori nel campo della protezione della salute dei lavoratori e ad incrementare gli sforzi attualmente profusi per la protezione dei non fumatori;
13. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio concernente l'introduzione, entro il 2011, di un divieto di fumo in tutti i luoghi di lavoro chiusi, compresi tutti gli edifici e i mezzi di trasporto pubblici chiusi dell'UE, nel campo della protezione della salute dei lavoratori;
14. esorta la Commissione ad elaborare una relazione sui costi che il fumo e le conseguenze dell'inquinamento da fumo di tabacco comportano per i sistemi sanitari nazionali e per l'economia dell'UE;
15. suggerisce che il Consiglio raccomandi agli Stati membri di avviare un dialogo continuo e una consultazione di tutti le pertinenti parti interessate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, degli orientamenti di attuazione adottati dalla Conferenza delle parti nel 2009, al fine di garantire il sostegno di tutti gli attori all'attuazione delle strategie e dei programmi nazionali di controllo del tabacco;
16. invita nuovamente la Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva 2001/37/CE[5] sui prodotti del tabacco che comprenda, quanto meno, le modifiche contenute nella risoluzione del Parlamento del 2007[6];
17. esorta la Commissione a svolgere uno studio esaustivo concernente gli effetti che l'esposizione sistematica e a lungo termine al fumo di tabacco di seconda e terza mano ha sui bambini in tutti i luoghi che frequentano;
18. incoraggia la Commissione a continuare l'attuazione di misure di supporto a livello dell'UE quali, ad esempio, le misure di sensibilizzazione;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere sia alla raccomandazione e che alle migliori prassi degli Stati membri come base per i contributi alla formulazione degli orientamenti di attuazione dell'articolo 14 (misure di riduzione della domanda relative alla dipendenza dal tabacco e all'abbandono del tabagismo), che saranno adottati alla prossima Conferenza delle parti alla Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco;
20. incoraggia la Commissione a continuare l'attuazione di misure di supporto a livello dell'UE quali, ad esempio, le misure di sensibilizzazione, comprese le informazioni sui pacchetti di prodotti del tabacco, che si affianchino alle campagne di comunicazione nazionale volte a scoraggiare il fumo;
21. reputa essenziale che la Commissione, parallelamente alle misure in favore di "un'Europa senza tabacco", collabori strettamente con gli Stati membri per dotarsi di nuovi strumenti preposti alla lotta contri i diversi tipi di traffico e di contraffazione dei prodotti del tabacco, in particolare in Internet, visto che pongono rischi maggiori ed imminenti per la salute dei consumatori;
22. invita gli Stati membri che hanno già provveduto a ratifica ad attuare le proposte di raccomandazione, a norma degli obblighi di cui all'articolo 8 della FCTC, e a riferire ogni due anni alla Commissione in merito ai progressi raggiunti nel processo di attuazione, ribadendo la necessità di misure incisive volte a garantire che il monitoraggio e l'attuazione siano pieni e accurati;
23. invita nuovamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza, visto il loro dovere di fungere da esempio per gli Stati membri, ad introdurre un divieto di fumo senza eccezioni in tutti i locali del Parlamento europeo con effetto immediato; chiede che detto divieto sia applicato con rigorosità;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'OMS.
- [1] GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 447.
- [2] P6_TA(2005)0045 e P6_TA(2008)0410.
- [3] http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm
- [4] The Smoke Free Partnership (2006), Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe - Bruxelles, Belgio: Società respiratoria europea.
- [5] Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26).
- [6] Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sul Libro verde "Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea" (2007/2105(INI)).