PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla Bielorussia
14.12.2009
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Adrian Severin, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0248/2009
B7‑0250/2009
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Bielorussia
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia,
– viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAFRE) del 17 novembre 2009 che estendono ulteriormente le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/276/CFSP, pur sospendendone l'applicazione fino a ottobre 2010,
– viste la dichiarazione del Consiglio europeo sul partenariato orientale, del 19-20 marzo 2009, e la dichiarazione congiunta del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7 maggio 2009,
– vista la dichiarazione dell'UE in sede di OSCE sulla pena di morte in Bielorussia del 29 ottobre 2009,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009, riconosce l'apertura di nuove opportunità di dialogo e di maggiore cooperazione tra l'UE e la Bielorussia miranti a sostenere un vero progresso verso la democrazia e il rispetto dei diritti umani e ribadisce la sua disponibilità ad approfondire le relazioni dell'Unione europea con la Bielorussia, a condizione che siano compiuti ulteriori progressi verso la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, e ad assistere il paese nel conseguimento di detti obiettivi,
B. considerando che da ottobre 2008 sono stati compiuti alcuni passi positivi, quali la liberazione della maggior parte dei prigionieri politici e l'autorizzazione a distribuire due giornali indipendenti, sebbene allo stesso tempo persistano altre fonti di preoccupazione quali l'insufficienza dei progressi conseguiti in merito alla libertà di espressione, di assemblea e di associazione politica,
C. considerando che la partecipazione della Bielorussia all'iniziativa per il partenariato orientale e al suo ramo parlamentare Euronest mira, tra l'altro, ad intensificare la cooperazione tra detto paese e l'UE, compresa la dimensione interpersonale,
D. considerando che la Bielorussia si è impegnata a tener conto delle raccomandazioni formulate dall'OSCE/ODIHR sui miglioramenti da apportare alla propria legge elettorale al fine di allinearla alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche e di consultare l'OSCE riguardo alle proposte di emendamento; considerando che l'Assemblea nazionale della Bielorussia ha recentemente approvato una riforma del Codice elettore senza aver prima consultato l'OSCE,
E. considerando che la Bielorussia è l'unico paese europeo che continua tutt'ora ad applicare la pena di morte e che negli ultimi mesi sono state pronunciate altre pene capitali,
F. considerando che, in risposta ai passi positivi compiuti dalla Bielorussia, la Commissione ha già avviato un intenso dialogo con tale paese in settori quali l'energia, l'ambiente, le dogane, i trasporti e la sicurezza alimentare e ha confermato la sua disponibilità ad estendere ulteriormente la portata di detto dialogo,
1. sostiene la decisione del Consiglio di prorogare le misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorussi, mantenendo nel contempo la sospensione dell'applicazione delle restrizioni di viaggio imposte a taluni funzionari bielorussi per un periodo di dodici mesi;
2. accoglie con favore il rafforzamento del dialogo politico e la creazione di un dialogo sui diritti umani tra l'UE e la Bielorussia; allo stesso tempo reputa positiva la decisione del Consiglio di avviare negoziati sugli accordi di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione con la Bielorussia e auspica che l'accordo di partenariato e cooperazione tra quest'ultima e l'UE, congelato dal 1997, possa essere presto sbloccato; esorta le autorità bielorusse a firmare gli accordi di viaggio con esenzione di visto per i residenti delle zone di frontiera con i paesi confinanti dell'UE;
3. plaude alla partecipazione costruttiva e attiva della Bielorussia nel partenariato orientale che costituisce un'iniziativa mirante al rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto e alla promozione della cooperazione europea; ritiene che la partecipazione della Bielorussia nel partenariato europeo costituisca la via da seguire per promuovere un dialogo più intenso con l'Unione europea e un riavvicinamento più profondo fondato sulla volontà e l'impegno da parte della Bielorussia verso il conseguimento di detti obiettivi; accoglie con favore la cooperazione trilaterale tra Lituania, Bielorussia e Ucraina nel quadro del partenariato orientale che assegna un'importanza prioritaria ai progetti sulla gestione integrata delle frontiere, sui trasporti e sul transito, sul patrimonio culturale e storico comune, sulla sicurezza sociale e sulla sicurezza energetica;
4. osserva che occorrerebbe dare una nuova spinta al dialogo reciprocamente fruttuoso tra la Bielorussia e l'Unione europea attraverso la cooperazione interparlamentare nel quadro di Euronest; osserva che la Bielorussia sarà invitata a partecipare appieno e a condizioni paritarie all'Assemblea Euronest, la dimensione parlamentare del partenariato orientale, non appena avranno luogo elezioni libere e giuste al parlamento bielorusso e ritiene che fino a quel momento dovrebbero applicarsi disposizioni provvisorie;
5. prende atto che, nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a formulare proposte in merito a un programma provvisorio comune inteso a definire priorità per le riforme, sulla falsariga dei piani d'azione elaborati nel quadro della politica europea di vicinato, da attuare con la Bielorussia; esorta il governo della Bielorussia a dar prova di reali sviluppi positivi nell'ambito della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani che, in cambio, incoraggerebbero l'UE a prendere provvedimenti volti al miglioramento delle sue relazioni con la Bielorussia;
6. è del parere che tutti gli Stati membri dell'UE e i loro governi dovrebbero adottare una posizione coerente nelle relazioni con i paesi terzi sulla base delle posizioni comuni adottate in sede di Consiglio; ritiene altresì che le istituzioni europee dovrebbero perseguire una strategia comune e riunire le forze per conseguire risultati concreti nelle relazioni dell'UE con la Bielorussia;
7. si rammarica che, dopo i provvedimenti positivi iniziali adottati dal governo bielorusso, non siano stati conseguiti ulteriori progressi essenziali nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali; fa nuovamente riferimento, a tal proposito, al persistere delle repressioni contro gli oppositori politici e al rifiuto di registrare partiti politici, ONG e mezzi di comunicazione indipendenti;
8. si rammarica profondamente del continuo ricorso alla pena di morte in Bielorussia, in contrapposizione a quanto affermato dalle autorità bielorusse negli ultimi anni che promettevano sforzi per limitarne gradualmente l'uso; plaude all'impegno del governo bielorusso per sensibilizzare la popolazione sulla questione dell'abolizione della pena di morte per mezzo di varie campagne di informazione; torna ad esortare la Bielorussia ad introdurre una moratoria sul ricorso alla pena di morte con il fine ultimo di abolirla; auspica che detta questione sia affrontata efficientemente nel quadro del dialogo sui diritti umani tra la Bielorussia e l'UE, recentemente istituito;
9. ribadisce insistentemente che la sospensione completa delle sanzione è subordinata al conseguimento di chiari e significativi progressi verso la democratizzazione attesi nel corso del prossimo anno; ritiene che le condizioni dalle quali dipende un pieno riavvicinamento con la Bielorussia siano:
- il rispetto della libertà di espressione, di associazione e di assemblea e la liberazione di tutti i restanti prigionieri politici,
- la libertà di registrazione per i partiti politici e la creazione di condizioni che favoriscano le attività delle ONG e dei media indipendenti,
- cambiamenti sostanziali alla legge elettorale in linea con le raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR;
10. invita la Commissione a fare un uso pieno ed efficace di tutte le possibilità per sostenere gli sviluppi democratici e della società civile in Bielorussia mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR); sottolinea al contempo che l'opposizione democratica dovrebbe partecipare al graduale processo per rinnovare l'impegno nei confronti della Bielorussia;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità degli Stati indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia.