Proposta di risoluzione - B7-0154/2010Proposta di risoluzione
B7-0154/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla trasparenza e lo stato di avanzamento dei negoziati ACTA

4.3.2010

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0154/2010
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller a nome del gruppo Verts/ALE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0154/2010

Procedura : 2010/2572(RSP)
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Ciclo del documento :  
B7-0154/2010
Testi presentati :
B7-0154/2010
Testi approvati :

B7‑0154/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sulla trasparenza e lo stato di avanzamento dei negoziati ACTA

Il Parlamento europeo,

–    visto l'articolo 218 del TFUE,

 

–    vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione per la prossima legislatura (B7–0091/2010),

 

–    vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2009 riguardante l'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione), da considerare quale posizione del Parlamento in prima lettura (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

 

–    vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (2008/2133(INI)),

 

–    visto il parere del Garante europeo della protezione dati del 22 febbraio 2010 sugli attuali negoziati da parte dell'Unione europea sull'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA),

 

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 8,

 

–    vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, quale modificata da ultimo dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,

 

–   vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"),

 

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

 

A. considerando che, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10 del TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura dei negoziati sugli accordi internazionali,

B.   considerando che nel 2008 l'Unione europea e altri paesi membri dell'OCSE hanno avviato i negoziati su un nuovo accordo plurilaterale preposto a rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e a combattere la contraffazione e la pirateria (accordo commerciale anticontraffazione - ACTA),

C.  considerando che, nella sua relazione dell'11 marzo 2009, il Parlamento ha affermato che "la Commissione dovrebbe senza indugio rendere disponibili al pubblico tutti i documenti relativi ai negoziati internazionali in corso sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)",

D.  considerando che il 27 gennaio 2010 la Commissione si è assunta un impegno a favore di un'associazione rafforzata con il Parlamento, sulla base di quanto indicato nella risoluzione del Parlamento del 9 febbraio 2010 sulla revisione dell'accordo quadro con la Commissione, che chiede che gli siano comunicate "immediatamente informazioni complete durante tutte la fasi dei negoziati sugli accordi internazionali […], in particolare in materia commerciale e relativamente ad altri negoziati che prevedono la procedura di approvazione, in modo da dare piena attuazione all'articolo 218 del TFUE",

E.   considerando che la Commissione quale guardiano dei trattati è obbligata a rispettare l'acquis comunitario nel quadro dei negoziati relativi ad accordi internazionali che incidono sulla legislazione nella UE,

F.   considerando che secondo informazioni ufficiose sui documenti, i negoziati ACTA riguardano, tra l'altro, la legislazione UE pendente sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COD/2005/0127 – Misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti sulla proprietà intellettuale (IPRED-II)) e sul Pacchetto Telecom, e la legislazione UE vigente in materia di commercio elettronico e protezione dei dati,

G.  considerando che le correnti iniziative UE volte ad armonizzare le misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non devono essere raggirate da negoziati commerciali che esulano dall'ambito dei normali processi decisionali UE,

H.  considerando che è cruciale garantire che lo sviluppo delle misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale avvenga in modo da non impedire l'innovazione o la concorrenza, pregiudicare i limiti di detti diritti e la protezione dei dati personali, limitare il libero flusso di informazioni o costituire un onere indebito sugli scambi legittimi; considerando che il Parlamento dovrebbe ricevere un ruolo di maggiore centralità nella lotta contro la contraffazione,

I.    considerando che qualsiasi accordo raggiunto dall'Unione europea sull'ACTA deve rispettare gli obblighi giuridici imposti all'UE per quanto riguarda la vita privata, la libertà di espressione e la protezione dei dati, come fissato, in particolare, nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia,

 

K.  considerando che, in conformità dell'articolo 21 del TUE, le azioni dell'UE a livello internazionale dovrebbero essere guidate dal principio dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

 

1.   esprime profonda preoccupazione per la mancanza di un processo trasparente nello svolgimento dei negoziati ACTA, in contraddizione del contenuto e dello spirito del TFUE;

 

2.   è del parere che non esistano motivazioni legittime per la mancata comunicazione delle informazioni in merito ai negoziati internazionali sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale o questioni analoghe, che hanno un carattere legislativo e influiscono sui diritti fondamentali; ribadisce che la posizione negoziale dell'UE o delle altre parti coinvolte nei negoziati non viene sottoposta a limitazioni se le informazioni sui negoziati sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del pubblico;

 

3.   si rammarica della scelta calcolata delle parti di non negoziare tramite gli organi internazionali consolidati, quali l'OMPI e l'OMC, che hanno creato quadri di informazione e consultazione del pubblico;

 

4.   invita la Commissione a concedere al Parlamento l'accesso a tutti i testi primari relativi all'ACTA, in particolare il mandato negoziale ACTA da parte del Consiglio, i verbali delle riunioni di negoziato sull'ACTA, i progetti di capitolo dell'ACTA e le osservazioni dei partecipanti all'ACTA su detti progetti di capitolo;

 

5.   riconosce che, oltre al chiaro obbligo giuridico di informare il Parlamento, i documenti sull'ACTA dovrebbero altresì essere messi a disposizione del pubblico nell'UE e negli altri paesi partecipanti ai negoziati; interpreta le ampie critiche pubbliche alla segretezza dei negoziati ACTA come un chiaro segno dell'insostenibilità politica della procedura negoziale scelta;

 

6.   invita la Commissione ad assumere un impegno proattivo con i partner negoziali dell'ACTA per sospendere ogni accordo interno precedente, ufficiale o ufficioso, sulla natura confidenziale dello svolgimento dei negoziati e a informare il Parlamento a tempo debito in merito alle iniziative prese a riguardo; si attende che la Commissione presenti delle proposte prima del prossimo round negoziale che si terrà in Nuova Zelanda nell'aprile 2010 e che chieda l'inserimento all'ordine del giorno di detta riunione della questione della trasparenza;

 

7.   ricorda alla Commissione che, qualora non informi immediatamente e pienamente il Parlamento sui negoziati in conformità dell'articolo 218 del TFUE prima del prossimo round negoziale in aprile, il Parlamento si vedrà obbligato ad avviare un ricorso in conformità dell'articolo 263 del TFUE per violazione dei trattati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

 

8.   invita la Commissione a svolgere una valutazione d'impatto dell'attuazione dell'ACTA sui diritti fondamentali e la protezione dati, sugli attuali sforzi dell'UE per armonizzare le misure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, sul commercio elettronico e dell'eventuale impatto dell'ACTA sui diritti fondamentali e lo stato di diritto nei paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo, prima di giungere ad un accordo in seno all'UE su un testo consolidato dell'ACTA e a consultarsi a tempo debito con il Parlamento sui risultati di detta valutazione;

 

9.   accoglie con favore le affermazioni della Commissione secondo le quali ogni ACTA si limiterà a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale esistenti, senza pregiudicare lo sviluppo del diritto sostanziale di proprietà intellettuale nell'Unione europea; esprime la sua indiscussa approvazione dell'accordo commerciale anticontraffazione a condizione che sia pienamente rispettata la precedente affermazione;

 

10. esorta la Commissione a garantire che l'applicazione delle disposizioni dell'ACTA, in particolare quelle sulle procedure di rispetto del diritto di autore nell'ambiente digitale, sia pienamente in linea con il contenuto e lo spirito dell'acquis comunitario e che non implichi l'imposizione di misure di autoregolamentazione da parte di imprese private aldilà dei processi decisionali democratici; ritiene che i fornitori di servizi Internet non dovrebbero essere considerati responsabili dei dati che trasmettono o conservano tramite i loro servizi a un punto tale da rendere necessari un controllo o un filtraggio preventivi di tali dati;

 

11. sottolinea che la vita privata e la protezione dei dati sono valori centrali dell'Unione europea, riconosciuti all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e che devono essere rispettati in tutte le politiche e le norme adottate dall'UE in conformità dell'articolo 16 del TFUE;

 

12.  sottolinea che ogni misura tesa a rafforzare i poteri per lo svolgimento di indagini transfrontaliere e per il sequestro di merci non deve compromettere l'accesso globale a medicinali legali, sicuri e a un prezzo ragionevole;

 

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti dei paesi partecipanti ai negoziati ACTA.