PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'UE
5.7.2010
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Johannes Cornelis van Baalen, Elizabeth Lynne a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0413/2010
B7‑0431/2010
Risoluzione del Parlamento europeo sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'UE
Il Parlamento europeo,
– vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) adottata da 107 paesi in occasione della conferenza diplomatica svoltasi a Dublino dal 19 al 30 maggio 2008,
– visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 30 maggio 2008, che incoraggia "gli Stati a firmare e ratificare senza indugio questo importante accordo" e auspica "una sua rapida entrata in vigore",
– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (P6_TA(2008)0565),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (P6_TA(2010)0061),
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la CCM, aperta alla firma dal 3 dicembre 2008, prima a Oslo e successivamente presso le Nazioni Unite a New York, entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la trentesima ratifica, ovvero il 1º agosto 2010,
B. considerando che la CCM vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi,
C. considerando che la CCM imporrà agli Stati contraenti di distruggere le scorte di tali munizioni,
D. considerando che la CCM stabilirà un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime e imporrà agli Stati di eliminare le munizioni a grappolo inesplose che rimangono in seguito a conflitti,
E. considerando che finora la CCM è stata firmata da venti Stati membri dell'UE e ratificata da undici mentre altri sette non hanno né firmato né ratificato tale convenzione,
F. considerando che dopo l'entrata in vigore della CCM il 1º agosto 2010, l'adesione alla Convenzione risulterà più impegnativa per gli Stati in quanto dovrà avvenire in un'unica fase,
G. considerando che il sostegno di gran parte degli Stati membri e di numerose organizzazioni della società civile è stato decisivo per la positiva conclusione del processo di Oslo con l'adozione della CCM,
H. considerando che la firma e la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri dell'Unione prima dell'entrata in vigore della CCM il 1º agosto 2010 rappresenterebbe un forte segnale politico in vista di un mondo senza munizioni a grappolo e del conseguimento degli obiettivi dell'UE nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi che uccidono in maniera indiscriminata,
1. esorta tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ivi inclusi quelli non contraenti e quelli che pur avendo firmato non hanno ancora proceduto alla ratifica, a firmare e ratificare con urgenza la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) entro il 1º agosto 2010; ricorda che la CCM entrerà in vigore il 1º agosto 2010 e che dopo tale data gli Stati dovranno aderire in un'unica fase;
2. esorta tutti gli Stati membri che hanno firmato la Convenzione sulle munizioni a grappolo a sfruttare tutte le occasioni, ad esempio incontri bilaterali, dialoghi tra forze militari e consessi multilaterali, per incoraggiare gli Stati che non sono parti contraenti della CCM a firmarla e ratificarla o comunque ad aderirvi quanto prima, così come previsto dall'articolo 21 della Convenzione stessa;
3. invita gli Stati membri dell'UE a non intraprendere alcuna azione che possa eludere o pregiudicare la CCM e le relative disposizioni; invita in particolare tutti gli Stati membri a non adottare, approvare o successivamente ratificare un eventuale protocollo alla Convenzione sulle armi convenzionali (CCW) che consenta l'utilizzo di munizioni a grappolo, in quanto un simile comportamento non sarebbe compatibile con il divieto sulle citate munizioni previsto dagli articoli 1 e 2 della CCM; invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE ad agire di conseguenza in occasione della prossima riunione della CCW che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre a Ginevra;
4. esorta gli Stati membri che ancora non sono parti contraenti della Convenzione ad adottare misure temporanee in attesa dell'adesione, ad esempio una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e l'immediato avvio della distruzione delle scorte di tali munizioni;
5. sollecita tutti gli Stati a partecipare alla prima riunione delle parti contraenti (1MSP) che si svolgerà dall'8 al 12 novembre 2010 a Vientiane, nel Laos, ovvero il paese più contaminato al mondo dalle munizioni a grappolo;
6. chiede agli Stati membri dell'UE di avviare l'attuazione della Convenzione attraverso apposite iniziative quali la distruzione delle scorte, le opere di bonifica e l'assistenza alle vittime, nonché mediante il contributo al finanziamento di diverse forme di aiuto a favore di altri Stati perché possano a loro volta attuare la Convenzione in oggetto;
7. incoraggia gli Stati membri dell'Unione europea che hanno firmato la Convenzione ad adottare gli atti normativi necessari per attuarla a livello nazionale;
8. invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad adoperarsi al massimo per realizzare l'adesione dell'Unione alla CCM dal momento che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tale possibilità esiste;
9. invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a fare tutto il possibile per sviluppare una strategia, sotto forma di decisione del Consiglio su una posizione comune, in vista della prima conferenza di revisione;
10. invita il Consiglio e la Commissione a includere il divieto sulle munizioni a grappolo negli accordi con i paesi terzi in qualità di clausola standard aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;
11. invita il Consiglio e la Commissione a inserire la lotta contro le munizioni a grappolo nei programmi di assistenza comunitari in modo da sostenere i paesi terzi nella distruzione delle scorte e nell'assistenza umanitaria;
12. sollecita gli Stati membri dell'UE a garantire la trasparenza in relazione alle misure adottate sulla base della presente risoluzione e a riferire pubblicamente sulle attività svolte;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.