PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'espulsione dei Rom dalla Francia
6.9.2010
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Marielle De Sarnez, Cecilia Wikström, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Olle Schmidt, Metin Kazak, Luigi de Magistris, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0493/2010
B7‑0503/2010
Risoluzione del Parlamento europeo sull'espulsione dei Rom dalla Francia
Il Parlamento europeo,
– visti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa del 1994, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
– visti i trattati, e in particolare gli articoli 2, 3, 6, 21 del trattato sull'Unione europea, gli articoli 10, 18, 19, 45 e segg. del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 8, 19, 21, 24, 45, 47 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– viste la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale,
– vista la comunicazione della Commissione sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (COM(2010)0133), le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, le conclusioni del Consiglio sui progressi dell'inclusione dei Rom, del 7 giugno 2010,
– viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l'altro, i Rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione, e la libertà di circolazione, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea, del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea, del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa, del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom, del 10 luglio 2008 sul censimento dei Rom su base etnica in Italia e del 25 marzo 2010 sul secondo vertice europeo sui Rom,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 28 luglio durante una riunione di emergenza, convocata per discutere sui "problemi sollevati dal comportamento di alcuni nomadi e Rom" e a seguito degli incidenti culminati nell'uccisione di un nomade di cittadinanza francese da parte di un gendarme, sulla quale è stata avviata un'inchiesta, il governo francese ha deciso la chiusura entro tre mesi di circa 300 campi irregolari occupati da Rom e nomadi nonché l'espulsione dei Rom verso i loro paesi di origine, principalmente la Romania e la Bulgaria,
B. considerando che le autorità francesi hanno sostenuto che si è proceduto a un rimpatrio "volontario" e "umanitario" in cambio di una compensazione di 300 euro per adulto e di 100 euro per minore mentre, stando alla stampa e al Comitato delle Nazioni Unite sulla discriminazione razziale, "non tutte le persone" avevano dato "il loro pieno e libero consenso" o compreso i loro diritti e alcuni Rom hanno dichiarato di essere stati minacciati di arresto o di sfollamento coatto se avessero rifiutato il rimpatrio e che anche le procedure messe in atto dalle autorità, ossia la separazione degli uomini dalle donne e dai bambini, sono state oggetto di severe critiche;
C. considerando che dei quasi 400 000 Rom che vivono in Francia, il 95% ha la cittadinanza francese e non può pertanto essere espulso o obbligato a lasciare il paese e che la Francia da anni espelle Rom, tra cui quasi 10 000 nel 2009 e oltre 8 000 quest'anno,
D. considerando che 128 campi sono stati smantellati e che 979 Rom sono stati rimpatriati dalla Francia in Bulgaria e in Romania – di cui 151 con la forza e 828 su base volontaria – nel mese di agosto,
E. considerando che, al fine di impedire ai Rom di rientrare in Francia, ai beneficiari dell'aiuto al rimpatrio è stato richiesto di firmare un modulo e sono state rilevate le loro impronte digitali, in modo che non possano beneficiarne una seconda volta qualora rientrino in Francia,
F. considerando che il governo francese ha altresì affermato che la mancata integrazione della minoranza Rom dovrebbe bloccare l'adesione della Romania e della Bulgaria al sistema di Schengen se non "si assumono le loro responsabilità" nei confronti dei Rom, il che contraddice la valutazione tecnica della conformità della Romania e della Bulgaria che è stata positivamente approvata da tutti gli Stati membri del gruppo di lavoro su Schengen; considerando che la Commissione ha respinto tale proposta avanzata dal governo francese,
G. considerando che, sebbene le misure adottate dal governo francese abbiano suscitato numerose critiche a livello nazionale, europeo e internazionale, da parte di ONG, governi, istituzioni e leader e organizzazioni religiose, segnatamente le Nazioni Unite (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale), il Consiglio d'Europa (Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, commissario per i diritti dell'uomo, presidente dell'Assemblea parlamentare) e organi dell'UE, il governo francese ha proseguito con le espulsioni, ricevendo unicamente l'appoggio del ministro italiano degli Interni il quale aveva proposto e applicato in passato misure analoghe,
H. considerando che le autorità francesi hanno invitato i ministri degli Interni dell'Italia, della Germania, del Regno Unito, della Spagna, della Grecia e successivamente del Belgio nonché la Commissione europea, unitamente al Canada e agli Stati Uniti, a una riunione da tenersi a Parigi il 6 settembre per discutere sulle questioni in materia di "immigrazione" e libertà di circolazione rientranti nelle competenze dell'UE, riunione alla quale altri Stati membri non sono stati invitati, e che il ministro degli Interni italiano ha annunciato la sua intenzione di propugnare l'adozione di norme dell'UE più rigorose sull'immigrazione e la libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i Rom,
I. considerando che il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'UE e delle loro famiglie costituisce un diritto fondamentale sancito dai trattati dell'UE e disciplinato dalla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale è stata oggetto di una relazione della Commissione e di orientamenti per gli Stati membri sulla sua corretta applicazione,
J. considerando che la Commissione, in veste di custode dei trattati, ha il dovere di assicurare che i trattati e il diritto dell'UE, nonché i diritti umani e le libertà fondamentali, siano rispettati, protetti e promossi nell'UE e che deve reagire con tempestività e con forza contro violazioni evidenti degli stessi non appena accadano,
K. considerando che tali espulsioni avvengono sullo sfondo di dichiarazioni rilasciate da responsabili del governo francese che evocano collegamenti fra i Rom, gli immigrati e la criminalità e che sono state presentate proposte di revoca della cittadinanza francese a qualsiasi persona di origine straniera che abbia minacciato la vita di un agente di polizia; considerando che in tutta l'UE si assiste ad un aumento dei reati legati all'odio e della violenza razzista contro i Rom,
L. considerando che il tribunale amministrativo di Lilla ha confermato una precedente decisione del tribunale del 27 agosto con una sentenza contro gli ordini di espulsione di sette Rom adducendo che le autorità non avevano provato che essi costituissero "una minaccia per l'ordine pubblico",
M. considerando che la Germania sta approntando il rimpatrio di circa 12 000 Rom in Kosovo, metà dei quali sono minori, anche nati in Germania, nonostante l'appello rivolto agli Stati occidentali europei dall'UNICEF e dal Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa di porre fine al rimpatrio coatto di Rom in Kosovo; considerando che la Svezia ha espulso una cinquantina di Rom per "accattonaggio" anche se in Svezia chiedere l'elemosina non è un reato; considerando che la Danimarca ha espulso sommariamente alcuni Rom a luglio; considerando che altri Stati applicano politiche analoghe o hanno annunciato nuove misure restrittive, come l'Italia,
1. esprime viva preoccupazione per le misure adottate dalle autorità francesi come pure dalle autorità di altri Stati membri nei confronti di Rom e di nomadi e che prevedono il loro rimpatrio ai paesi di origine e le esorta a sospendere immediatamente le espulsioni collettive di Rom; invita la Commissione e il Consiglio, nonché gli Stati membri, a intervenire con la stessa richiesta;
2. sottolinea che dette misure violano i trattati e il diritto dell'UE, dato che equivalgono a una discriminazione razziale ed etnica e a una violazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nell'UE, mentre le espulsioni di massa sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
3. ricorda che la direttiva 2004/38/CE circoscrive la possibilità di allontanare un cittadino dell'Unione entro limiti molto ben definiti, in particolare il fatto di costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza oppure di rappresentare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale; rammenta inoltre che la direttiva prevede quanto segue: i provvedimenti di allontanamento devono essere valutati e decisi singolarmente, tenendo conto delle circostanze personali (articolo 28); occorre applicare garanzie procedurali (articolo 30); deve essere garantito l'accesso ai mezzi di impugnazione e di sospensione giurisdizionali e amministrativi (articolo 31); il fatto che un cittadino rappresenti un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante non è di per sé un motivo sufficiente a giustificare l'allontanamento automatico (considerando 16 e articolo 14); qualsiasi limitazione della libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica non può essere invocata per fini economici, deve essere proporzionale e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato e non su considerazioni di prevenzione generale, e il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società (articolo 27); le sanzioni previste dagli Stati membri devono essere effettive e proporzionate (articolo 36) e gli interessati devono disporre di un termine non inferiore a un mese per lasciare il paese;
4. osserva che le espulsioni hanno interessato specificamente i Rom in quanto comunità genericamente ritenuta una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza o un onere per il sistema di assistenza sociale, e che sono state effettuate in un brevissimo lasso di tempo, con modalità che comprendevano la stigmatizzazione pubblica e l'uso della forza e dell'intimidazione; fa notare che in tali circostanze non è possibile compiere in modo ragionevole e adeguato un'accurata valutazione individuale che tenga conto dei casi specifici; rileva che le garanzie materiali e procedurali non sono state applicate e rispettate; prende atto che è stato violato il principio di proporzionalità; osserva che i provvedimenti potrebbero essere stati adottati per fini economici o per prevenzione generale; precisa che la direttiva non prevede alcuna procedura per il rimpatrio facilitato o volontario dei cittadini dell'Unione europea negli Stati membri d'origine sulla base di una "compensazione" economica, che sarebbe anche contraria allo spirito e alla lettera dei trattati dal momento che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale che non può essere alienato, acquistato o venduto, e che darebbe origine a una discriminazione tra i cittadini dell'Unione europea; osserva inoltre che, secondo le autorità rumene, nessuno dei rimpatriati ha mai commesso reati in Francia o in Romania, e che i tribunali francesi si sono pronunciati contro le decisioni di espulsione delle autorità nei confronti dei Rom motivate dal fatto che questi ultimi costituivano una "minaccia per l'ordine pubblico";
5. sottolinea inoltre che la raccolta delle impronte digitali dei Rom espulsi è illegale e contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 21, paragrafi 1 e 2), ai trattati e al diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2004/38/CE e 2000/43/CE, e costituisce una discriminazione fondata sull'origine etnica o nazionale;
6. si compiace della dichiarazione rilasciata il 25 agosto dal Vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, il quale esprime preoccupazione per l'espulsione dei Rom dalla Francia e afferma che nessuno dovrebbe subire un'espulsione per il semplice fatto di essere Rom, invitando al contempo tutti gli Stati membri a rispettare le norme dell'Unione stabilite di comune accordo sulla libera circolazione, la non discriminazione e i valori comuni dell'Unione europea, la quale è una comunità di valori e di diritti fondamentali, e in particolare il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e chiede alla Commissione di intervenire prontamente sulla base dei trattati per garantire il rispetto di questi ultimi e del diritto dell'Unione;
7. plaude e chiede di essere associato all'"analisi completa" annunciata dal Commissario della situazione in Francia e alla verifica della conformità con il diritto dell'UE dei provvedimenti adottati, nonché allo scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità francesi e al seminario proposto dal Presidente della Commissione e dalle autorità francesi; chiede che tale monitoraggio riguardi tutti gli Stati membri;
8. chiede una strategia europea per i Rom che preveda misure concrete e lungimiranti intese a migliorare l'integrazione sociale dei Rom e provvedimenti in materia di alloggio, accesso al mercato del lavoro, istruzione e salute, al fine di contribuire a migliorare la situazione dei Rom; invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e i rispettivi governi nazionali e le autorità regionali e locali ad assumersi le proprie responsabilità comuni nei confronti dei Rom, nonché a contribuire a tale strategia e ad adottare opportune misure di integrazione al rispettivo livello di responsabilità, in particolare gli Stati membri d'origine e di destinazione; sottolinea che le politiche di integrazione possono avere successo unicamente se si basano su un processo di inclusione a due sensi, che impegni i Rom e la società nell'insieme, con il reciproco riconoscimento e rispetto di diritti e responsabilità;
9. concorda con il parere del Vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, secondo cui la retorica utilizzata in taluni Stati membri nelle ultime settimane è stata apertamente discriminatoria e in parte provocatoria, e con il suo appello che invita i decisori politici a trattare il problema dell'integrazione dei Rom in modo attento e responsabile; respinge le dichiarazioni che associano le minoranze e gli immigrati alla criminalità, in quanto perpetuano stereotipi negativi che favoriscono la stigmatizzazione e la discriminazione ai danni dei Rom;
10. ricorda che la libera circolazione dei cittadini è un questione che riguarda l'Unione europea e che di conseguenza, sulla base del principio di cooperazione leale, deve essere discussa in seno alle istituzioni dell'Unione e non in riunioni ristrette a cui sono invitati solo i governi di alcuni Stati membri; reputa dunque inappropriata la riunione convocata dalla Francia e ritiene che la Commissione, la Presidenza belga e gli Stati membri che sono stati invitati non avrebbero dovuto parteciparvi; chiede che le questioni di competenza dell'Unione europea siano discusse nelle sedi istituzionali appositamente previste dai trattati; si compiace dell'invito del Vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza alle autorità francesi a impegnarsi in un dialogo con tutti gli Stati membri dell'Unione europea al fine di assumere, sulla base dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, le proprie responsabilità comuni nei confronti dei Rom, e accoglie favorevolmente l'offerta della Commissione di mediare tra gli Stati membri e di controllare e valutare i progressi compiuti;
11. invita le autorità francesi a rispettare il diritto nazionale, che prevede che tutti i comuni (communes) con oltre 5000 abitanti debbano creare aree di sosta autorizzate per i nomadi, mentre la Commissione francese contro le discriminazioni e per le pari opportunità (HALDE) ha riscontrato che solo il 25% dei comuni soggetti a tale obbligo l'ha effettivamente rispettato, con un conseguente aumento del numero di nomadi che vivono in aree di sosta non autorizzate;
12. ricorda alle autorità francesi il loro obbligo, in virtù del diritto internazionale in materia di diritti umani, di garantire il diritto di tutte le persone, compresi i Rom e i nomadi, anche ad alloggi adeguati e sottolinea che devono essere fornite adeguate sistemazioni alternative che incoraggino maggiormente la loro sedentarizzazione e integrazione; esorta la Francia a sopprimere ogni disposizione del diritto nazionale che sia discriminatoria nei confronti dei nomadi, come l'obbligo per questi ultimi di presentare un permesso di viaggio e la limitazione del loro diritto di voto;
13. ribadisce i suoi precedenti inviti agli Stati membri a rivedere e revocare le leggi e le politiche che discriminano, direttamente o indirettamente, i Rom sulla base della razza e dell'origine etnica, e l'invito al Consiglio e alla Commissione a vigilare sull'applicazione, da parte degli Stati membri, dei trattati e delle direttive sulle misure contro le discriminazioni e sulla libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i Rom, e ad adottare, in caso contrario, i provvedimenti necessari, in particolare avviando procedure d'infrazione;
14. chiede che siano mobilizzati finanziamenti adeguati dall'Unione europea e dagli Stati membri a favore di progetti di integrazione dei Rom e che sia effettuato un controllo della distribuzione di tali finanziamenti agli Stati membri, delle modalità di utilizzo dei fondi e dell'adeguata attuazione dei progetti, al fine di valutarne l'efficacia, e invita la Commissione e il Consiglio a presentare una relazione in merito, accompagnata da opportune proposte;
15. incarica la sua commissione competente, in consultazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali, le ONG e le organizzazioni che si occupano di questioni inerenti ai diritti umani e ai Rom, di seguire la questione e di elaborare una relazione sulla situazione dei Rom in Europa, sulla base delle sue precedenti risoluzioni e relazioni;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.