Proposta di risoluzione - B7-0504/2010Proposta di risoluzione
B7-0504/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione dei Rom in Europa

6.9.2010

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Reinhard Bütikofer, Marije Cornellisen, Karima Delli, Catherine Gréze, Heidi Hautala, Franciska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raul Romeva i Rueda, Bart Staes, Keith Taylor and Michail Tremopolos a nome del gruppo Verts/ALE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0493/2010

Procedura : 2010/2842(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B7-0504/2010

B7‑0504/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei Rom in Europa

Il Parlamento europeo,

–   visto il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

–   viste le convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del Comitato europeo dei diritti sociali, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali,

–   visti gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 18, 19 e 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare i suoi articoli 21 (non discriminazione) e 45 (libertà di circolazione e di soggiorno),

–   viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, nonché la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–   vista la comunicazione della Commissione sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa (COM(2010)0133) e le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–   visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate,

–   viste la raccomandazioni della Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale durante la sua 77a sessione (2-27 agosto 2010) relative a Danimarca, Estonia, Francia, Romania e Slovenia,

–   vista la relazione del Consiglio d'Europa (quarta relazione della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) sulla Francia) pubblicata il 15 giugno 2010,

–   vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008,

–   viste le sue precedenti relazioni concernenti, tra l'altro, i Rom, il razzismo e la xenofobia, le misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, segnatamente quelle del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom, del 10 luglio 2008 sul censimento dei Rom su base etnica in Italia e del 25 marzo 2010 sul secondo vertice europeo sui Rom,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 28 luglio il governo francese ha deciso, durante una riunione di emergenza convocata per discutere "i problemi posti dal comportamento di certi nomadi e Rom" e a seguito dell'uccisione di un nomade (di cittadinanza francese) da parte di un gendarme e dei successivi disordini, la chiusura entro tre mesi di circa 300 campi irregolari occupati da Rom e nomadi nonché l'espulsione dei Rom verso i loro paesi di origine, principalmente Romania e Bulgaria,

B.  considerando che le autorità francesi hanno sostenuto che si è proceduto a un rimpatrio "volontario" e "umanitario" in cambio di una compensazione di 300 euro per adulto e di 100 euro per minore, mentre secondo le notizie pubblicate dalla stampa e quanto riscontrato dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla discriminazione razziale "non tutte le persone" hanno dato il loro "pieno e libero consenso" o compreso i loro diritti e taluni Rom hanno dichiarato di essere stati minacciati di arresto o di espulsione coatta se avessero rifiutato il rimpatrio "volontario" e che anche le procedure applicate dalle autorità, cioè separare gli uomini dalle donne e i bambini, sono state oggetto di severe critiche; che per impedire ai Rom di rientrare in Francia, ai beneficiari del contributo al rimpatrio è stato imposto di firmare un modulo e rilasciare le proprie impronte digitali,

C. considerando che l'incapacità di trovare lavoro nel mercato del lavoro legale, accompagnata dalla mancanza di risorse sufficienti, impedisce ai Rom di registrare il proprio soggiorno,

D. considerando che dei quasi 400 000 Rom che vivono in Francia, il 95% ha la cittadinanza francese e che la Francia espelle Rom da anni, tra cui quasi 10 000 nel 2009 e oltre 8 000 quest'anno,

E.  considerando che 86 Rom sono stati rimpatriati in Romania e Bulgaria il 19 agosto, circa 130 il 20 agosto, circa 300 il 26 agosto e che il governo ha annunciato che circa 800 Rom sarebbero stati rimpatriati entro la fine di agosto,

F.  considerando che il governo francese ha altresì affermato che la mancata integrazione della minoranza Rom dovrebbe bloccare l'adesione di Romania e Bulgaria al sistema di Schengen se tali paesi non "si assumeranno le loro responsabilità" nei confronti dei Rom, contraddicendo la valutazione tecnica della conformità di Romania e Bulgaria che è stata positivamente approvata da tutti gli Stati membri del gruppo di lavoro su Schengen; considerando che la Commissione ha respinto tale proposta avanzata dal governo francese,

G. considerando che, sebbene i provvedimenti adottati dal governo francese abbiano dato luogo ad ampie critiche a livello nazionale, europeo e internazionale, da parte di ONG, governi, istituzioni e leader religiosi e organizzazioni, segnatamente le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e gli organismi dell'UE, il governo francese ha proseguito con le espulsioni, ricevendo il solo sostegno del ministro degli Interni italiano il quale aveva proposto e applicato provvedimenti analoghi in passato,

H. considerando che tali espulsioni avvengono sullo sfondo di dichiarazioni rilasciate da esponenti del governo francese che evocano collegamenti tra i Rom, gli immigrati e la criminalità e propongono la revoca della cittadinanza francese alle persone di origine straniera che hanno minacciato la vita di un agente di polizia,

I.   considerando che le recenti espulsioni di Rom sono state impugnate dai tribunali nazionali francesi in virtù dell'interpretazione sproporzionata della "minaccia all'ordine pubblico" che è stata data dalle autorità francesi per motivare espulsioni imputabili alla sola occupazione illegale di terreni,

J.   considerando che le autorità francesi hanno invitato i ministri degli Interni di Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Grecia e successivamente del Belgio nonché la Commissione europea, assieme al Canada e agli Stati Uniti, a una riunione da tenersi a Parigi in settembre per discutere delle questioni in materia di immigrazione e libertà di circolazione rientranti nelle competenze dell'UE, riunione alla quale altri Stati membri non sono stati invitati, e che il ministro degli Interni italiano ha annunciato la sua intenzione di insistere per l'adozione di norme dell'UE più severe in materia di immigrazione e libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i Rom,

K. considerando che il diritto alla libertà di circolazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati dell'UE e disciplinato dalla direttiva 2004/38/CE, la quale è stata oggetto di una relazione della Commissione e di orientamenti destinati agli Stati membri sulla sua corretta applicazione,

L.  considerando che nella sua dichiarazione congiunta sul secondo vertice sui Rom svoltosi a Cordoba l'8-9 aprile 2010, la troika UE si è impegnata a:

· promuovere l'integrazione orizzontale delle tematiche legate ai Rom nelle politiche europee e nazionali in materia di diritti fondamentali e tutela contro il razzismo, la povertà e l'esclusione sociale,

· migliorare l'articolazione della tabella di marcia della piattaforma integrata sull'inclusione dei Rom e renderne prioritari i principali obiettivi e risultati,

· provvedere a che gli attuali strumenti finanziari dell'Unione europea, in particolare i Fondi strutturali, siano messi a disposizione dei Rom,

M. considerando che l'espulsione dei Rom in quanto tali costituisce una grave violazione dei valori europei concernenti i diritti umani e le libertà fondamentali e contraddice gli impegni adottati dagli Stati membri dell'UE di rafforzare l'integrazione dei Rom quali adottati al secondo vertice sui Rom,

N. considerando che la Commissione ha il dovere di garantire il rispetto, la tutela e la promozione nell'Unione europea dei trattati e del diritto dell'UE nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali e di reagire prontamente e risolutamente contro chiare violazioni non appena si verificano,

O. considerando che la Germania sta approntando il rimpatrio di circa 12 000 Rom verso il Kosovo, metà dei quali sono minori, anche nati in Germania, nonostante l'invito rivolto agli Stati europei dall'UNICEF e dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa di porre fine al rimpatrio coatto di Rom verso il Kosovo; considerando che alcuni di loro si sono addirittura insediati nei campi contaminati da piombo nella parte settentrionale di Mitrovica le cui condizioni comportano rischi mortali per la salute; considerando che la Svezia ha espulso circa 50 rom per "accattonaggio", sebbene l'accattonaggio non sia un reato in Svezia; considerando che altri Stati applicano politiche analoghe; considerando che la Danimarca ha sommariamente espulso dei Rom in luglio,

1.  condanna profondamente i provvedimenti adottati dalle autorità francesi nonché dalle autorità di altri Stati membri nei confronti dei Rom e dei nomadi e che ne prevedono l'espulsione, esorta tali Stati a sospendere immediatamente tutte le espulsioni di Rom invitando nel contempo la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intervenire avanzando la stessa richiesta;

2.  sottolinea che tali provvedimenti violano i trattati e il diritto dell'UE, in quanto costituiscono una discriminazione su base razziale ed etnica, e della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie nell'UE, mentre le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta sui diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e non possono in alcun caso essere accettate;

3.  ricorda che la direttiva 2004/38/CE circoscrive entro limiti ben precisi la possibilità di espellere un cittadino dell'Unione e che, nello specifico, i provvedimenti di allontanamento devono essere decisi singolarmente tenendo conto delle circostanze personali (articolo 28), che occorre applicare garanzie procedurali (articolo 30) e garantire l'accesso ai mezzi di impugnazione e di sospensione giurisdizionali e amministrativi (articolo 31), che l'allontanamento di cittadini per il fatto che rappresentano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante non è di per sé sufficiente a giustificare l'allontanamento automatico (considerando 16 e articolo 14), che qualsiasi limitazione della libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica non può essere invocata per fini economici, deve essere proporzionale e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato e in nessun caso su considerazioni di prevenzione generale (articolo 27), che le sanzioni previste dagli Stati membri devono essere effettive e proporzionate (articolo 36);

4.  osserva che gli allontanamenti hanno interessato specificamente i Rom in quanto comunità intesa come minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza e un onere per il sistema di assistenza sociale, e che sono stati effettuati in un lasso di tempo brevissimo, con modalità che comprendevano la stigmatizzazione pubblica e l'uso della forza e dell'intimidazione; fa notare che siccome in tali circostanze non è possibile eseguire in modo ragionevole e adeguato una precisa valutazione individuale caso per caso, le garanzie procedurali non sono state né applicate, né garantite; rileva che la condizione di proporzionalità è stata violata e che i provvedimenti potrebbero essere stati adottati per fini economici o di prevenzione generale; precisa che la direttiva non prevede, né permette alcuna procedura di rimpatrio facilitato o volontario dei cittadini dell'Unione europea negli Stati membri d'origine sulla base di una "compensazione" economica, la quale sarebbe contraria allo spirito e alla lettera dei trattati, dal momento che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale che non può essere alienato, acquistato o venduto, e darebbe origine a una discriminazione tra i cittadini dell'Unione europea;

5.  chiede con insistenza agli Stati membri di rispettare rigorosamente i loro obblighi emananti dalle normative dell'UE e di rimuovere le incongruenze nell'applicazione delle prescrizioni previste dalla direttiva sulla libertà di circolazione;

6.  sottolinea inoltre che la raccolta delle impronte digitali dei Rom espulsi è illegale e contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 21, paragrafi 1 e 2), ai trattati e al diritto dell'UE, in particolare le direttive 2004/38/CE e 2000/43/CE, e costituisce una discriminazione basata sull'origine etnica o nazionale;

7.  concorda con quanto dichiarato dal Commissario per la Giustizia secondo cui "la retorica utilizzata in taluni Stati membri nelle ultime settimane è stata apertamente discriminatoria e in parte provocatoria" e con il suo invito affinché i responsabili politici trattino il problema dell'integrazione dei Rom "in modo attento e responsabile" e respinge le dichiarazioni dai toni accesi che accomunano le minoranze e gli immigrati alla criminalità, in quanto ricalcano stereotipi negativi che favoriscono la stigmatizzazione e la discriminazione ai danni dei Rom;

8.  sottolinea l’importanza dell'educazione all'accettazione di culture diverse e sull'impatto della discriminazione e del pregiudizio; rileva che la responsabilità di un’inclusione efficace ricade sia sulle minoranze etniche sia sulla società tradizionale, le quali debbono entrambe adoperarsi per integrarsi a vicenda garantendo così l’unità sociale;

9.  plaude alla dichiarazione rilasciata il 25 agosto dal Commissario per la Giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza in cui esprime "preoccupazione" per l'espulsione di Rom dalla Francia e afferma che "nessuno dovrebbe subire un'espulsione per il semplice fatto di essere Rom", invitando nel contempo "tutti gli Stati membri a rispettare le norme UE comunemente concordate sulla libera circolazione, la non discriminazione e i valori comuni dell'Unione europea, la quale è "una comunità di valori e di diritti fondamentali", e in particolare il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone di appartenenti a minoranze";

10. invita la Commissione a intervenire prontamente per garantire il rispetto dei trattati e del diritto dell'UE, in particolare chiedendo a tutti gli Stati membri di porre fine alle espulsioni di Rom in quanto la sua valutazione della loro legalità in base alle norme dell'UE non è ancora completata;

11. plaude e chiede di essere associato all' "analisi completa" annunciata dal Commissario della situazione in Francia e alla verifica della conformità con il diritto dell'UE dei provvedimenti adottati, nonché allo scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità francesi e al seminario proposto dal Presidente della Commissione e dalle autorità francesi; chiede che tale monitoraggio riguardi tutti gli Stati membri interessati; insiste affinché la Commissione non basi la sua analisi unicamente sui suoi scambi con le autorità pubbliche interessate, ma anche consultando in profondità le pertinenti ONG e i rappresentanti dei Rom;

12. reitera il suo invito alla Commissione europea a varare una strategia europea di ampio respiro per i Rom che contenga misure concrete e lungimiranti per migliorare l'integrazione sociale dei Rom e misure in materia di alloggi, accesso al mercato del lavoro, istruzione e sanità atte a contribuire al miglioramento della situazione dei Rom; chiede alla Commissione, al Consiglio, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di assumersi le proprie responsabilità comuni per i Rom e contribuire a tale strategia ai loro rispettivi livelli di responsabilità;

13. ricorda che la libera circolazione dei cittadini dell'UE è una questione che riguarda l'Unione europea e che di conseguenza, sulla base del principio di cooperazione leale, tali questioni devono essere discusse in seno alle istituzioni dell'Unione e non in riunioni ristrette a cui sono invitati solo i governi di alcuni Stati membri; esprime la sua profonda preoccupazione per la finalità di tali riunioni ristrette che puntano a minare la portata della cittadinanza europea e l'applicazione della libera circolazione dei cittadini;

14. chiede agli Stati membri interessati di colmare le lacune nella tutela delle minoranze sul loro territorio firmando e ratificando la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali;

15. chiede alle autorità francesi di esaminare in che modo si possano raccogliere statistiche etniche nel rispetto del principio di uguaglianza per tutti al fine di misurare l'efficacia delle politiche ufficiali nella lotta alla discriminazione;

16. esorta vivamente i governi di Danimarca, Estonia, Francia, Romania e Slovenia a rispettare rigorosamente i loro obblighi emananti dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale approvando quanto prima le raccomandazioni espresse dalla Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale nella sua 77a sessione; rileva che, in particolare per la Francia, si tratta di evitare le espulsioni collettive, prendere tutte le misure necessarie a garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità a tutti i livelli, alla sanità, agli alloggi e ad altri servizi pubblici, prendere tutte le misure necessarie per garantire il diritto di voto, prevedere ricoveri come previsto dalla legge Besson del 5 luglio 2000 e garantire parità di trattamento per tutti i cittadini abolendo i documenti di circolazione per i nomadi;

17. ricorda agli Stati membri dell'UE il loro obbligo in virtù del diritto internazionale in materia di diritti umani di garantire il diritto di tutte le persone, compresi i Rom e i nomadi, anche ad alloggi adeguati e sottolinea che devono essere fornite adeguate sistemazioni alternative;

18. esorta vivamente la Francia a sopprimere qualsiasi disposizione del diritto nazionale che sia discriminatoria nei confronti dei nomadi, come l'obbligo per questi ultimi di portare un permesso di viaggio e la limitazione del loro diritto di voto; invita inoltre le autorità francesi a rispettare il diritto nazionale, che prevede che tutti i comuni di oltre 5 000 abitanti debbano creare aree di sosta autorizzate per i nomadi, mentre la commissione francese contro le discriminazioni e per le pari opportunità (HALDE) ha riscontrato che solo il 25% dei comuni soggetti a tale obbligo l'ha effettivamente rispettato, con un conseguente aumento del numero di nomadi che vivono in aree di sosta non autorizzate;

19. chiede che siano attuate politiche efficaci rivolte alle donne Rom che sono vittime di una duplice discriminazione in quanto Rom e in quanto donne; invita pertanto la Commissione e i suoi Stati membri, in collaborazione con le ONG, a svolgere campagne di sensibilizzazione destinate alle donne Rom e al grande pubblico e ad assicurare la piena applicazione delle pertinenti disposizioni per combattere abitudini culturali discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne e garantire che non vi sia nessuna giustificazione alla violenza sulla base di usi, tradizioni o motivi religiosi;

20. deplora profondamente la mancanza di volontà politica dimostrata dagli Stati membri durante il secondo vertice sui Rom e invita gli Stati membri ad appoggiare misure concrete che traducano in realtà i loro impegni presi nella dichiarazione congiunta del vertice sui Rom dalla troika della Presidenza;

21. chiede all'Agenzia per i diritti fondamentali di formulare un parere sulla conformità di tali politiche con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

22. ricorda agli Stati membri il loro obbligo in virtù del diritto internazionale in materia di diritti umani di garantire il diritto dei bambini all'istruzione sulla base delle pari opportunità ed evitando qualsiasi ostacolo amministrativo;

23. prende atto dell'importanza di modelli di comportamento ai fini dell'integrazione e sostiene lo scambio delle migliori pratiche con gli Stati membri che vantano maggiore esperienza nella prevenzione dell’esclusione sociale dei Rom, segnatamente il Regno Unito e la Spagna; chiede a questo proposito all'Agenzia per i diritti fondamentali di elaborare una relazione sulle migliori pratiche in relazione all'inclusione dei Rom in modo da arricchire le politiche dell'UE e migliorare l'integrazione;

24. incarica la sua commissione competente, in consultazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali, le ONG, le organizzazioni che si occupano di questioni inerenti ai diritti umani e ai Rom nonché le organizzazioni che rappresentano i Rom, di seguire la questione e di elaborare un progetto di relazione sulla situazione dei Rom in Europa, come già stabilito all'inizio della legislatura, sulla base delle risoluzioni e delle richieste formulate dal Parlamento nelle sue precedenti relazioni e risoluzioni;

25. chiede alla Commissione di valutare l'utilizzazione dei fondi europei nella lotta alla discriminazione contro i Rom e di impiegare appieno tutti i pertinenti fondi europei in modo da garantire una vera e propria inclusione dei Rom, allo scopo di rafforzare l'integrazione orizzontale delle questioni inerenti ai Rom nelle politiche europee e nazionali in materia di diritti fondamentali;

26. esorta vivamente gli Stati membri a riconoscere e rispettare il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa al fine di garantire un'esistenza decorosa a tutti coloro che sono privi di risorse sufficienti e far sì che i Rom e le altre persone che esercitano il loro diritto alla libertà di circolazione siano informati degli obblighi da adempiere per ottenere la dichiarazione di soggiorno;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, alla Commissione europea del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza e alla Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale.