PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate
15.9.2010
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
François Alfonsi, Alyn Smith a nome del gruppo Verts/ALE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0518/2010
B7‑0521/2010
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate
Il Parlamento europeo,
– visto il titolo XII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 174,
– visti i regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013,
– vista la decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione[1],
– vista la propria risoluzione del 2 settembre 2003 sulle regioni strutturalmente svantaggiate (isole, regioni di montagna, regioni a bassa densità di popolazione) nel contesto della politica di coesione e delle sue prospettive istituzionali,
– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 luglio 2005 in merito alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale,
– vista la propria risoluzione del 15 marzo 2007 sulle isole e le limitazioni naturali ed economiche nel contesto della politica regionale,
– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2008 dal titolo 'Libro verde sulla coesione territoriale - Fare della diversità territoriale un punto di forza',
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione 'Regioni 2020 - una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE' (SEC(2008)2868),
– visto il documento di lavoro della Commissione sui 'Territori con caratteristiche geografiche specifiche' (No 02/2009),
– vista la propria risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione,
– vista la comunicazione della Commissione del 15 giugno 2009 sulla sesta relazione sulla coesione economica e sociale,
– vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 dal titolo 'Politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013' (SEC(2010)360),
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il principio di coesione territoriale è stato consolidato nei regolamenti sui Fondi strutturali 2007-2013 ed è uno dei nuovi obiettivi fondamentali dell'Unione europea introdotti dal trattato di Lisbona, nell'ottica di assicurare uno sviluppo armonioso riducendo le disparità regionali ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo, compresi gli ostacoli che sono connessi con gli svantaggi naturali e geografici,
B. considerando che, a norma dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sarà rivolta un'attenzione particolare alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna,
C. considerando che le regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate sono esposte a sfide particolari dovute ai cambiamenti demografici, alla scarsa accessibilità, ai cambiamenti climatici, ai fenomeni migratori, all'approvvigionamento energetico e all'integrazione regionale,
1. accoglie con favore l'inclusione della coesione territoriale tra i nuovi obiettivi dell'Unione, così come il nuovo articolo 174; ritiene che le disposizioni dell'articolo 174 debbano tradursi in strategie di sviluppo specifiche e misure concrete volte a superare gli svantaggi di queste regioni e a sfruttarne le potenzialità;
2. accoglie positivamente il documento di lavoro della Commissione 'Territori con caratteristiche geografiche specifiche'; ritiene tuttavia che le regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate siano lungi dal costituire gruppi di regioni omogenei e che richiedano programmi di sviluppo regionale specifici; sottolinea che questi gruppi di regioni sono accomunati da importanti caratteristiche che li distinguono dalle altre regioni;
3. invita la Commissione ad adoperarsi per definire indicatori statistici più pertinenti e territorializzati al fine di fornire un quadro più esaustivo del livello di sviluppo di queste regioni; evidenzia che indicatori diversi dal PIL (popolazione totale, disoccupazione, tassi di occupazione, livello di istruzione, densità demografica) possono già essere impiegati nelle regioni interessate dall'obiettivo 'Competitività regionale e occupazione'; chiede alla Commissione di vagliare la possibilità di designare in futuro indicatori specifici anche per le regioni di montagna, insulari, periferiche o scarsamente popolate;
4. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo di primo piano nelle strategie di sviluppo delle regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate, dal momento che un approccio verticale con il coinvolgimento e il contributo di tutti i livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è essenziale per indirizzare queste regioni sulla strada giusta dello sviluppo sostenibile; sottolinea che, oltre alla politica regionale, anche le altre politiche dell'UE aventi un impatto territoriale significativo sullo sviluppo di tali regioni dovrebbero contribuire allo sviluppo sostenibile del potenziale intrinseco delle regioni in questione;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate continuino a beneficiare di disposizioni ad hoc anche nel quadro delle nuove prospettive finanziarie e durante il prossimo periodo di programmazione;
6. accoglie con favore l'attività dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in quanto strumento inteso a superare gli ostacoli che frenano la cooperazione territoriale; esorta le regioni di montagna, insulari e scarsamente popolate a ricorrere ai GECT per la gestione dei progetti di cooperazione territoriale con altre regioni cofinanziati dall'UE, al fine di favorire l'avvicinamento alle aree economiche circostanti;
7. invita gli Stati membri a sfruttare appieno gli strumenti messi a disposizione dalla politica europea di vicinato per le zone di montagna, scarsamente popolate e le isole, onde beneficiare delle risorse disponibili aldilà dei confini;
8. invita ad abbandonare il criterio basato sulla distanza (150 km), ai fini della classificazione delle isole come regioni di confine ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera, nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale della politica di coesione oppure nel quadro della politica europea di vicinato; reputa che, qualora dovesse rivelarsi necessario stabilire una sorta di limite, sarebbe più appropriato, per le regioni insulari, che la condizione di territorio transfrontaliero fosse applicata a livello di bacino marittimo;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, alle autorità regionali e locali e alle parti economiche e sociali.
- [1] GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.