Proposta di risoluzione - B7-0544/2010Proposta di risoluzione
B7-0544/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla Giornata mondiale contro la pena di morte

29.9.2010

presentata a seguito di una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels a nome del gruppo Verts/ALE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0541/2010

Procedura : 2010/2855(RSP)
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B7-0544/2010
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B7-0544/2010
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B7‑0544/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sulla Giornata mondiale contro la pena di morte

Il Parlamento europeo,

–   visto il protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte, firmato il 28 aprile 1983,

–   visto il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, del 15 dicembre 1989, che mira all'abolizione della pena di morte,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, in particolare quella del 26 aprile 2007, sulla necessità di un'immediata moratoria sulle esecuzioni capitali nei paesi in cui vige ancora la pena di morte,

–   viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 26 novembre 2009, sui diritti delle minoranze e l'applicazione della pena di morte in Cina, del 20 novembre 2008, sulla pena di morte in Nigeria, del 17 giugno 2010, sulle esecuzioni in Libia, dell'8 luglio 2010, sulla situazione nella penisola coreana, e del 22 ottobre 2009, 10 febbraio 2010 e 8 settembre 2010, sull'Iran,

–   viste la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria del ricorso alla pena di morte, e la risoluzione 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2008, che sollecita l'applicazione della suddetta risoluzione 62/149,

–   vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle moratorie delle esecuzioni, dell'11 agosto 2010,

–   vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla questione della pena di morte, del 16 luglio 2010,

–   visto il discorso pronunciato in Aula dall'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione il 16 giugno 2010 sulla politica dei diritti umani, nel corso del quale l'Alto rappresentante ha ribadito che l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo costituisce una priorità per l'Unione europea,

–   vista la dichiarazione del Presidente Jerzy Buzek del 19 ottobre 2009, contenente un forte appello all'abolizione della pena capitale,

–   vista la dichiarazione finale adottata dal quarto Congresso mondiale contro la pena di morte tenutosi a Ginevra dal 24 al 26 febbraio 2010, in cui si chiede l'abolizione universale della pena di morte,

–   vista la versione rivista e aggiornata degli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, adottata dal Consiglio il 3 giugno 1998,

–   vista l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte, che si celebra il 10 ottobre di ogni anno,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea è tenacemente impegnata a favore dell'abolizione della pena di morte e si adopera affinché tale principio sia universalmente riconosciuto,

B.  considerando che nell'ottobre 2008 l'Unione europea e il Consiglio d'Europa hanno proclamato, in una dichiarazione comune, la "Giornata europea contro la pena di morte",

C. considerando che l'Unione europea è in prima fila, come soggetto istituzionale, nella battaglia per l'abolizione della pena di morte nel mondo intero e che la sua azione al riguardo rappresenta una delle priorità fondamentali della sua politica dei diritti umani; considerando che l'Unione è altresì il principale donatore in termini di sostegno agli sforzi profusi dalle organizzazioni della società civile in tutto il mondo per l'abolizione dela pena di morte,

D. considerando che la pena di morte è la sanzione estrema, inumana e degradante che viola il diritto alla vita quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché un atto di tortura inaccettabile per gli Stati che rispettano i diritti umani,

E.  considerando che la pena capitale è una sanzione discriminatoria e arbitraria, la cui applicazione non incide minimamente sull'andamento tendenziale dei reati violenti,

F.  considerando che, vista la fallibilità della giustizia umana, il ricorso alla pena capitale comporta inevitabilmente il rischio che siano messe a morte persone innocenti; che, come dimostrato da recenti studi, le nuove tecnologie aiutano a identificare i colpevoli e hanno permesso di rivelare molti casi di ingiustizia umana,

G. considerando che il sesto protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali vieta agli Stati membri del Consiglio d'Europa di applicare la pena di morte,

H. considerando che l'Unione europea si adopera per conseguire moratorie dell'applicazione della pena di morte e per arrivare successivamente alla sua abolizione, nonché alla ratifica dei pertinenti strumenti internazionali, delle Nazioni Unite e di altri organismi, in particolare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, che prevede l'abolizione della pena di morte,

I.   considerando che l'abolizione della pena di morte è una delle priorità tematiche per beneficiare di aiuti a titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che dalla sua istituzione, nel 1994, ha finanziato più di 30 progetti in tutto il mondo, con una dotazione complessiva di oltre 15 milioni di euro,

J.   considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la conclusione di accordi commerciali e, più in generale, di accordi internazionali con paesi terzi è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo;

K. considerando che, nel 2007 e nel 2008, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato due risoluzioni storiche, la 62/149 e la 63/168, che sollecitano una moratoria mondiale delle esecuzioni e perseguono come obiettivo ultimo l'abolizione della pena di morte, e sottolineando a questo proposito il fatto che è cresciuto il numero dei paesi favorevoli a tali risoluzioni, il che ha permesso di adottare la risoluzione 63/169 a larghissima maggioranza, con 106 voti a favore, 46 contrari e 34 astensioni,

L.  considerando che il quarto Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Ginevra nel febbraio 2010, ha fatto appello agli stati abolizionisti di fatto affinché abroghino per legge la pena di morte, ha esortato gli stati abolizionisti a inserire il tema dell'abolizione universale della pena capitale nelle loro relazioni internazionali e ha sollecitato le organizzazioni internazionali e regionali a sostenerne l'abolizione internazionale attraverso l'adozione di risoluzioni su una moratoria delle esecuzioni,

M. considerando che, nel mondo, sono 154 i paesi che hanno abolito la pena di morte de jure o de facto, che 96 di essi l'hanno abolita per tutti i tipi di reati, 8 l'hanno mantenuta solo per reati eccezionali, come quelli commessi in tempo di guerra, 6 hanno decretato una moratoria delle esecuzioni e 44 sono abolizionisti di fatto, ossia sono paesi in cui non si registrano esecuzioni da almeno 10 anni o paesi che si sono impegnati in modo vincolante a non applicare la pena capitale,,

N. considerando che più di 100 fra i paesi che mantengono la pena di morte per taluni reati hanno vietato le esecuzioni di minorenni autori di reati, ma sottolineando che un piccolo numero di paesi continua a giustiziare i bambini autori di reati, in flagrante violazione dei diritto internazionale, segnatamente dell'articolo 6, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici;

O. considerando che, nel mondo, decine di persone di cui è comprovata la cittadinanza europea si trovano attualmente nel braccio della morte o rischiano la pena capitale, e sottolineando a questo proposito la necessità cruciale di consolidare e rafforzare la risposta europea alle potenziali esecuzioni di cittadini europei,

P.  considerando che il 23 marzo 2010 il Presidente della Duma di Stato della Federazione Russa, Boris Gryzlov, ha dichiarato, in una riunione a Mosca con i membri della commissione di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che la Russia non ha ratificato il sesto protocollo alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte, per via delle minacce terroristiche cui è esposto il paese,

Q. accogliendo positivamente il fatto che, l'11 febbraio 2010, il Parlamento del Kirghizistan ha adottato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, relativo all'abolizione della pena di morte, e che il 21 maggio 2010 il governo ad interim del Kirghizistan ha reso pubblico il progetto definitivo di costituzione, che vieta fra l'altro la pena di morte e che è stato nel frattempo adottato,

R.  considerando che nel mondo sono 43 i paesi che mantengono la pena di morte e che il maggior numero di esecuzioni si è registrato in Cina, Iran e Iraq; considerando che nella sola Cina sono state eseguite circa 5.000 condanne, pari all'88% del totale delle esecuzioni nel mondo, che in Iran sono state messe a morte almeno 402 persone e in Iraq almeno 77;

S.  considerando che, sebbene la pena di morte sia a tutt'oggi un segreto di Stato in Cina, il varo di una riforma giuridica i 1° gennaio 2007, che preveda l'obbligo di riesame di ogni sentenza capitale da parte della Corte Suprema, avrebbe comportato una riduzione delle esecuzioni,

T.  considerando che l'Iran applica ancora la pena di morte per lapidazione, il che è contrario al secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici,

U. considerando che in Arabia Saudita il numero di esecuzioni in rapporto alla popolazione locale risulta sproporzionatamente elevato; e che finora, nel 2010, sono state giustiziate 19 persone; sottolineando che esiste un grave rischio che le esecuzioni riprendano a crescere allo scadere della moratoria temporanea autoimposta per il Ramadan,

V. rilevando che tanto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quanto l'Unione europea hanno più volte esortato la Bielorussia ad abolire la pena di morte;

W. considerando che le informazioni sulla pena di morte in Bielorussia sono segrete, che in base al codice penale esecutivo la sentenza è eseguita in privato mediante fucilazione, l'amministrazione carceraria comunica al giudice l'avvenuta esecuzione e questi informa i parenti; che il corpo dei giustiziati non viene consegnato ai familiari per la sepoltura e che non viene indicato il luogo in cui essa avviene,

X. considerando che 38 dei 50 Stati USA prevedono la pena di morte, sebbene in 4 di essi non si vi siano state esecuzioni dal 1976; che nel 2009 le esecuzioni sono salite a 52 allo scadere di una moratoria di fatto in vigore dal settembre 2007 al maggio 2008, sebbene il numero di condanne a morte negli Stati Uniti d'America fosse diminuito per il settimo anno consecutivo, scendendo a 106,

Y. valutando positivamente il fatto che alcuni Stati, fra cui il Montana, il New Jersey, lo Stato di New York, il North Carolina e il Kentucky, si siano attivati contro la pena di morte attraverso misure come una moratoria delle esecuzioni o l'abolizione della pena capitale,

Z.  considerando che nel settembre 2010 Teresa Lewis, quarantunenne, e Holly Wood sono state giustiziate rispettivamente in Virginia e in Alabama, nonostante avessero entrambe un evidente ritardo mentale, che Mumia Abu-Jamal, ex annunciatore radiofonico e presidente dell'Associazione dei giornalisti di colore di Philadelphia, si trova nel braccio della morte dal 1982 a seguito di un processo iniquo e determinato da motivi razziali; che nel caso di Troy Davis, che si trova nel braccio della morte nello Stato della Georgia da oltre 18 anni, gli elementi di prova non sono chiari e convincenti e lasciano spazio a un ragionevole dubbio,

Z bis.  considerando che la relazione 2010 dell'Associazione internazionale di riduzione del danno attesta che alcuni Stati membri dell'Unione europea prestano assistenza antidroga a favore di paesi come Cina, Iran e Vietnam, in cui vige la pena di morte per reati legati alla droga,

1.  ribadisce la propria opposizione di lunga data alla pena di morte, in tutti i casi e in tutte le circostanze, e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena capitale contribuisce a promuovere la dignità umana e a far progredire i diritti umani;

2.  condanna tutte le esecuzioni, ovunque avvengano ed esprime la propria ferma convinzione che il potere di clemenza nei casi di pena capitale esiste come garanzia intrinseca contro l'errore irreversibile cui i giudici non hanno potuto o voluto porre rimedio;

3.  chiede con veemenza all'Unione europea e ai suoi Stati membri di assicurare l'applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite su una moratoria universale delle esecuzioni, in vista della piena abolizione della pena di morte in tutti gli Stati che ancora la praticano;

4.  invita il Consiglio e la Commissione ad intraprendere tutte le iniziative del caso per restringere progressivamente l'applicazione della pena capitale, insistendo nel contempo sulla necessità che venga praticata nel rispetto di norme minime internazionali e che sia garantito l'accesso alle statistiche sulle esecuzioni; sottolinea la necessità che l'Unione europea si avvalga di tutti gli strumenti diplomatici a sua disposizione e dell'assistenza alla cooperazione ai fini dell'abolizione della pena di morte; rileva che la questione deve essere sistematicamente affrontata nell'ambito di tutti i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, anche al massimo livello;

5.  invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare la Giornata europea contro la pena di morte, il 10 ottobre, per richiamare l'attenzione anche sui casi di Mumia Abu-Jamal e Troy Davis e a condannare l'esecuzione di persone con ritardo mentale;

6.  incoraggia vivamente gli Stati membri dell'Unione europea a presentare una nuova risoluzione sulla pena di morte, nel quadro di un'alleanza transregionale, in occasione della 65ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

7.  invita gli Stati partecipanti che applicano la pena di morte a decretare una moratoria immediata delle esecuzioni;

8.  incoraggia gli Stati partecipanti che non hanno abolito la pena di morte a rispettare le clausole che tutelano i diritti delle persone passibili di pena capitale, sanciti nelle garanzie del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; invita la Presidenza dell'Unione a incoraggiare i paesi che non l'hanno ancora fatto, a firmare e ratificare il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché a incoraggiare gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto, a sottoscrivere il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo alla pena di morte;

9.  invita gli Stati partecipanti dell'OSCE, nella fattispecie gli Stati Uniti e la Bielorussia, a decretare una moratoria immediata delle esecuzioni; invita nel contempo il Kazakistan e la Lettonia a modificare le disposizioni del loro ordinamento nazionale che ancora ammettono la pena di morte per taluni reati in presenza di circostanze eccezionali;

10. invita gli Stati partecipanti che ancora mantengono la pena di morte a incoraggiare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e le missioni dell'OSCE, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, a realizzare attività di sensibilizzazione contro il ricorso alla pena di morte, in particolare presso i mezzi di comunicazione di massa, i funzionari incaricati dell'applicazione della legge, i responsabili politici e il grande pubblico;

11. esorta l'Unione europea, soprattutto in vista dell'istituzione del SEAE, a fornire orientamenti per una politica europea globale ed efficace in merito alla pena di morte per quanto riguarda le decine di persone di cui è comprovata la cittadinanza europea e che rischiano di essere giustiziate in paesi terzi, il che dovrà comprendere meccanismi solidi e rafforzati in materia di sistemi di identificazione, assistenza giuridica, interventi legali dell'Unione e rappresentanze diplomatiche;

12. esorta gli Stati membri dell'Unione europea a rivedere le proprie politiche in materia di erogazione di finanziamenti per le attività di contrasto alla droga nei paesi in cui vige a tutt'oggi la pena di morte per reati legati alla droga;

13. chiede al Consiglio e alla Commissione, in sede di conclusione di accordi con paesi in cui ancora vige la pena capitale o con paesi che non hanno firmato la moratoria per abolirla, di incoraggiarli vivamente a farlo;

14. incoraggia altresì le attività delle organizzazioni non governative che si adoperano per l'abolizione della pena di morte, quali Nessuno tocchi Caino, Amnesty International, Penal Reform International, la Coalizione mondiale contro la pena di morte, la Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani, la Comunità di Sant'Egidio e Reprieve;

15. si impegna a seguire la questione della pena di morte e a prendere in considerazione possibili iniziative e missioni ad hoc nei paesi che mantengono la pena capitale, per sollecitare le autorità governative a decretare una moratoria delle esecuzioni nella prospettiva della loro completa abolizione;

16. chiede all'Alto rappresentante dell'Unione europea/Vicepresidente della Commissione e agli Stati membri di continuare a parlare con una sola voce e di ricordare che il contenuto politico di fondo della risoluzione deve essere l'introduzione di una moratoria mondiale quale passo fondamentale verso l'abolizione della pena di morte;

17. ricorda che la completa abolizione della pena di morte resta uno degli obiettivi principali della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso una stretta cooperazione tra Stati, la collaborazione, iniziative d'informazione e sensibilizzazione e misure efficienti ed efficaci;

18. incoraggia la cooperazione regionale in tal senso; osserva che, ad esempio, la Mongolia ha ufficialmente decretato una moratoria delle esecuzioni nel gennaio 2010 e che ciò ha avuto l'effetto positivo di indurre vari paesi che mantengono la pena di morte a esaminare la costituzionalità di questo tipo di pena;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nonché ai governi degli Stati membri delle Nazioni Unite.