Proposta di risoluzione - B7-0617/2010Proposta di risoluzione
B7-0617/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

16.11.2010

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab‑Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philip Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström, Margrete Auken a nome del gruppo Verts/ALE  

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0617/2010

Procedura : 2010/2935(RSP)
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B7-0617/2010
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B7‑0617/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

Il Parlamento europeo,

–   visto il testo consolidato dell'Accordo commerciale anticontraffazione del 15 novembre 2010,

–   vista la strategia per un'applicazione efficace della Carta dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea,

–   vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA,

–   vista la sua dichiarazione scritta 0012/2010 sulla mancanza di un processo trasparente per l'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) ,

–   vista la discussione in plenaria del 20 ottobre 2010 sull'Accordo commerciale anticontraffazione,

–   vista la decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 90/2009/(JD)OV relativa all'accesso ai documenti dell'ACTA,

–   viste le dichiarazioni del ministro svedese dalla giustizia sull'ACTA del 21 ottobre 2010,

–   visti i pareri del garante europeo della protezione dei dati sugli attuali negoziati condotti dall'Unione europea sull'Accordo commerciale anticontraffazione e la lettera del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati alla Commissione,

–   viste la direttiva 2000/31/CE sull'e-commerce, la direttiva 2001/29/CE sulla società dell'informazione e la comunicazione della Commissione su un'Agenda digitale per l'Europa,

–   vista la relazione sulla riformulazione dei diritti creativi nell'era di internet della commissione per la cultura, la scienza e l'istruzione del Consiglio d'Europa (Doc. 12101, 7 gennaio 2010),

–   vista dal decisione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

–   visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2003/C 321/01),

–   viste la conclusioni del Consiglio sulla coerenza delle politiche europee per lo sviluppo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio,

–   visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

–   vista la dichiarazione di Doha sui TRIPS e la sanità pubblica, approvata il 14 novembre 2001 dall'OMC

–   visto il contenzioso OMC DS409, Unione europea e uno Stato membro – sequestro di farmaci generici in transito,

–   visto il contenzioso OMC Dispute DS362, Cina – misure attinenti alla protezione e all'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale,

–   visti gli interventi dei membri dell'OMC sull'ACTA al consiglio TRIPS dell'OMC del 26-27 ottobre 2010,

–   visti i nuovi punti OMC del consiglio TRIPS dell'OMC dell'8-9 giugno 2010,

–   vista la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i negoziatori ACTA hanno sottolineato che l'affettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è un fattore essenziale per sostenere la crescita economica in tutti i settori industriali e su scala mondiale; considerando che i negoziatori ACTA hanno reso pubblico il testo in ampia misura definitivo il 6 ottobre e successivamente la Commissione ne ha informato il Parlamento e la sua commissione competente; considerando che l'esame del pacchetto finale con la soluzione delle riserve formulate nel testo dell'ACTA al termine del ciclo di Tokio è stato accettato dalla parti restanti e quindi il testo è stato reso pubblico il 15 novembre 2010,

B.  considerando che la Commissione ha più volte affermato l'importanza di applicare la protezione delle indicazioni geografiche (IG); considerando che le parti hanno convenuto che l'ACTA concorrerà all'applicazione delle IG nelle sezioni generali nonché in quelle relative al codice civile, doganale e digitale,

C.  considerando che la Commissione ha fatto riferimento alla decisione del Mediatore per motivare il fatto che l'ACTA è negoziato come accordo commerciale e non come trattato di applicazione; considerando che il Mediatore ha convenuto "che la conclusione dell'ACTA può effettivamente rendere necessario per l'UE proporre e adottare una legislazione e in tal caso, l'ACTA costituirebbe l'unico o il maggiore presupposto alla base di siffatta legislazione, e i cittadini avrebbero un chiaro interesse ad essere informati sull'ACTA"; considerando che taluni governi ritengono che l'ACTA richiederà modifiche della legislazione nazionale intese a incrementare i poteri della polizia di agire di sua iniziativa per imporre l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale,

D.  considerando che gli accordi istituzionali nell'ACTA conferiscono al comitato ACTA l'autorità in materia di, tra l'altro, attuazione e funzionamento dell'accordo, modifica dell'accordo, partecipazione non governativa e decisioni riguardanti il regolamento e le procedure del comitato; considerando che l'articolo 21 del TUE prevede che l'Unione si prefigge di promuovere la democrazia,

E.  considerando che la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati enuncia la rilevanza dei lavori preparatori ai fini dell'interpretazione dei trattati; considerando che le dichiarazioni rese dalla Commissione su elementi dell'ACTA, segnatamente sulle misure di risposta graduale "tre avvisi" siano in contraddizione con i pochi testi preparatori finora disponibili al pubblico,

F.  considerando che nella sua comunicazione del 19 ottobre 2010 la Commissione ha dichiarato che "l'azione dell'Unione deve essere esemplare in materia di diritti fondamentali" e che "l'Unione deve essere esemplare in materia"; considerando che nella seduta plenaria del 20 ottobre la Commissione ha dichiarato che l'ACTA non è ancora siglato e che è prerogativa della Commissione, in quanto negoziatore, determinare il punto in cui le negoziazioni sono tecnicamente terminate e in cui è possibile siglare l'accordo,

G.  considerando che la direttiva 2001/29/CE ha lo scopo di definire un quadro giuridico armonizzato sui diritti d'autore e sui diritti connessi; considerando che l'articolo 5 della direttiva presenta un elenco esaustivo delle possibili eccezioni e limitazioni e restringe la facoltà degli Stati membri di prevedere nuove eccezioni e limitazioni, un approccio definito "fallimentare" dal Consiglio d'Europa; considerando che l'ACTA non comprende la possibilità di estendere le attuali eccezioni e limitazioni e può restringere la discrezionalità della magistratura nazionale nell'interpretare in modo flessibile le eccezioni vigenti; considerando che i progressi tecnologici hanno moltiplicato e diversificato i vettori di creazione, produzione e sfruttamento delle opere creative e un bilanciamento equilibrato tra gli interessi dei detentori dei diritti e gli utenti esige nuovi approcci per rendere più flessibile l'accesso alle opere attraverso le tecnologie digitali; considerando che la Commissione sta preparando una proposta legislativa sulle opere orfane per facilitare la digitalizzazione e la divulgazione delle opere culturali in Europa,

H.  considerando che la parti dell'ACTA hanno convenuto che la copertura dei brevetti nella sezione delle sanzioni civili sarà facoltativa; considerando che i negoziatori dell'ACTA hanno dichiarato che l'ACTA non ostacolerà gli scambi transfrontalieri di farmaci generici legittimi; considerando che nella sua risoluzione e dichiarazione scritta il Parlamento ha dichiarato che qualsiasi misura tesa a rafforzare i poteri per lo svolgimento di indagini transfrontaliere e per il sequestro di merci non deve compromettere l’accesso generalizzato a medicinali legittimi, economici e sicuri; considerando che il regolamento n. 1383/2003, le cui disposizioni sono oggetto di discussioni in un contenzioso OMC, prevede misure esecutive alle frontiere per i beni in transito; considerando che le imprese, i produttori di farmaci generici e i sostenitori della medicina per tutti hanno segnalato i rischi dell'inserimento dei brevetti nell'ACTA e allertato sugli effetti potenzialmente perniciosi per l'innovazione tecnologica, l'accesso ai farmaci e la concorrenza in genere,

I.   considerando che nella sua dichiarazione scritta il Parlamento adotta la posizione che i fornitori di servizi internet non dovrebbero essere responsabili per i dati che trasmettono o ospitano nei loro servizi nel senso che siano imposte la vigilanza previa o la selezione di detti dati; considerando che il parere del garante europeo della protezione dei dati sull'ACTA segnala che i fornitori di servizi internet (ISP) possono inserire nei rispettivi contratti con i clienti clausole che consentano il controllo dei loro dati e la sospensione del loro abbonamento,

J.   considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 10 marzo, ha espresso profonda preoccupazione per il fatto che all'avvio dei negoziati dell'ACTA non era stata ancora definita la base giuridica; considerando che la sezione dell'ACTA riguardante l'applicazione di sanzioni penali contiene disposizioni riguardanti le procedure penali, la responsabilità penale, i reati, i procedimenti penali e le pene; considerando che la Presidenza del Consiglio ha negoziato le disposizioni sulle sanzioni penali nell'ACTA; considerando che la definizione di "scala commerciale" nelle sanzioni penali dell'ACTA è più ampia dell'interpretazione OMC nell'azione esecutiva relativa alla Cina,

K.  considerando che nell'ACTA le parti hanno assunto l'impegno di ribadire gli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo TRIPS onde contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica; considerando fondamentale che le politiche dell'UE legate all'interoperabilità facciano riferimento all'acquis dell'Unione in materia di decompilazione,

L.  considerando che talune importanti salvaguardie sono state inserite nell'ultima versione dell'ACTA sia nel preambolo che nelle disposizioni sostanziali del testo; considerando che le disposizioni dell'ACTA possono tuttora restringere il ricorso alle eccezioni a norma della legislazione nazionale, esigere modifiche legislative onde soddisfare i più rigorosi standard in materia di risarcimenti e altre sanzioni o ostare all'introduzione di schemi riguardanti norme in materia di responsabilità per limitare i mezzi di ricorso per violazioni; considerando che l'articolo 1.2 dell'accordo stabilisce che "Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione delle disposizioni dell'accordo nel quadro del proprio sistema giuridico e delle proprie procedure"; considerando che non esistono disposizioni generali che consentano a una parte di ignorare gli obblighi specifici nell'ACTA,

M.  considerando che lo scopo delle parti negoziali è estendere l'ACTA ai partner commerciali nei paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti; considerando che importanti partner commerciali hanno dichiarato nel Consiglio TRIPS dell’OMC che l'ACTA può contrastare con l'accordo TRIPS e con altri accordi dell'OMC, mettere a rischio le norme e le procedure dell'OMC in quanto opera al di fuori del quadro giuridico dell'OMC, pregiudicare l'equilibrio dei diritti, degli obblighi e delle flessibilità negoziato con cura nei diversi accordi OMC, distorcere il commercio, erigere barriere commerciali e comprimere le flessibilità insite nel TRIPS e nella dichiarazione di Doha sui TRIPS e la sanità pubblica, segnatamente per quanto riguarda la sanità pubblica e gli scambi commerciali di farmaci generici,

1.  si compiace con la Commissione per i suoi sforzi intesi a migliorare la trasparenza dei negoziati dell'ACTA e per il suo impegno mirato a proteggere l'innovazione e la competitività nell'UE; riconosce che un equilibrio accurato tra gli interessi dei detentori dei diritti e la società in generale è essenziale per assicurare il ruolo d'avanguardia dell'UE nella società della conoscenza; accoglie con favore la costruttiva cooperazione della Commissione e del Parlamento nello spirito dell'accordo quadro riveduto;

2.  sostiene gli ambiziosi progetti della Commissione tesi ad assicurare la piena applicazione dell'acquis dell'Unione in merito alle IG, deplora tuttavia la mancanza di miglioramenti significativi in merito alla loro applicazione; sollecita la Commissione a operare attivamente per assicurare la diffusione dei prodotti europei nell'economia mondiale con un'applicazione efficace delle IG nell'ACTA e l'equiparazione rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale;

3.  prende atto della decisione del Mediatore e del suo parere secondo cui i cittadini hanno un chiaro interesse a essere informati e a verificare se sono tutelati gli interessi pubblici, in particolare nella legislazione imposta dall'ACTA; riconosce che le critiche pubbliche alla riservatezza delle negoziazioni sono un chiaro segnale dell'insostenibilità politica del processo seguito per la negoziazione; rammenta alla Commissione il suo obbligo derivante dal trattato TFUE, all'articolo 15, "di promuovere il buongoverno e garantire la partecipazione della società civile" e di operare "nel modo più trasparente possibile"; sollecita la Commissione a predisporre un'opportunità per accogliere e valutare debitamente gli apporti dai cittadini dell'UE sul testo dell'accordo prima di siglarlo;

4.  ritiene che il comitato ACTA dovrebbe operare con modalità aperte, inclusive e trasparenti; incarica la Commissione di definire, prima di siglare l'accordo, raccomandazioni sulla governance democratica del comitato ACTA, segnatamente per quanto riguarda il rispetto della partecipazione dei soggetti interessati, e studiare procedure specifiche da osservare nella modifica dell'accordo, comprese procedure per assicurare la trasparenza, permettere l'apporto del pubblico in linea con gli obblighi dell'UE di cui all'articolo 15 del TFUE e precisare il ruolo del Parlamento;

5.  invita la Commissione a rendere disponibili al pubblico tutti i lavori preparatori pertinenti al fine di consentire al Parlamento una decisione politica ponderata sulla rilevanza dei testi dell'accordo;

6.  insiste che la Commissione non deve siglare l'ACTA prima di completare e divulgare una valutazione dell'impatto dell'ACTA sui diritti fondamentali in conformità con la sua comunicazione del 19 ottobre 2010;

7.  chiede alla Commissione di comprovare per iscritto alla commissione competente, a tempo debito prima di siglare l'accordo dell'ACTA, che l'ACTA non condiziona l'armonizzazione delle eccezioni e dei limiti in materia di diritti di proprietà intellettuale e di diritti connessi nell'UE; che non restringerà le possibilità di futura espansione delle eccezioni e limitazioni oltre quelle di cui alla direttiva 2001/29/CE; che non escluderà future opzioni politiche e azioni giudiziarie per estendere l'accesso alle opere creative con il ricorso alle eccezioni e alla luce dei progressi tecnologici; che non restringerà le opzioni politiche all'esame della Commissione sulle opere orfane né impedirà agli Stati membri di introdurre una legislazione intesa ad estendere l'accesso alle opere soggette a diritti di proprietà intellettuale divenute orfane limitando i mezzi di tutela in caso di violazione di questi ultimi;

8.  osserva che i brevetti resteranno indubbiamente all'interno dell'ambito di applicazione di diverse sezioni dell'ACTA; osserva che applicare ai brevetti le misure esecutive in campo civile previste nell'ACTA ostacolerebbe seriamente l'accesso a farmaci salvavita legali a prezzi modici, fungerebbe da mezzo per differire l'immissione in commercio di farmaci generici e distorcerebbe la concorrenza; sostiene che netti aumenti dei risarcimenti e rigorose sanzioni per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale comporterebbero incertezza giuridica e dissuaderebbero i produttori e i terzi che concorrono alla produzione, vendita o distribuzione di farmaci generici nonché i fabbricanti di sostanze farmacologiche attive, le organizzazioni umanitarie, i finanziatori di programmi sanitari e le autorità di deregolamentazione, specialmente se tali disposizioni fossero applicate ai beni in transito;

9.  osserva che le impugnazioni di brevetti sono sovente contenziosi commerciali ed esprime la propria preoccupazione per il fatto che applicare le disposizioni sull'esecuzione civile dell'ACTA ai brevetti può aumentare il rischio degli investimenti e le incertezze sui mercati e pregiudicare l'innovazione tecnologica specialmente nei settori in cui è difficile accertarne l'inosservanza, rallentare la diffusione delle tecnologie verdi essenziali negli sforzi globali per lottare contro il cambiamento climatico, ostare all'effettiva condivisione delle conoscenze, allo sviluppo dell'economia pubblica e alla vitalità del settore pubblico e infine alterare l'equilibrio a danno dell'interesse pubblico a livello dell'applicazione di brevetti sulla materia vivente, sui prodotti indigeni e sui farmaci tradizionali; chiede alla Commissione di farsi carico, prima di siglare l'accordo, dell'ampia gamma di riserve espresso nella presente risoluzione in merito all'opzione di applicare le disposizioni di esecuzione civile ai brevetti e a presentare poi una relazione al Parlamento;

10. incarica la Commissione di presentare al Parlamento, prima di siglare l'accordo, un'analisi giuridica della portata, della legalità e sul carattere esecutivo delle misure delineate nell'ACTA per quanto riguarda la cooperazione tra i fornitori di servizi e i detentori dei diritti, in particolare in relazione alla questione di come gli sforzi di cooperazione all'interno dell'industria non limiteranno diritti fondamentali dei cittadini, compresi il diritto alla riservatezza, il diritto alla libertà di espressione e il diritto al giusto processo; rammenta alla Commissione che a norma dell'accordo interistituzione del 2003 le è preclusa la possibilità di sostenere meccanismi di regolamentazione autonoma o congiunta qualora siano in causa diritti fondamentali come il diritto alla libertà di espressione; chiede alla Commissione di valutare soprattutto se l'ACTA possa alterare l'attuale equilibrio nella legislazione UE tra obblighi legali dei fornitori di servizi internet di proteggere i dati personali degli utenti finali e di fornire gli stessi dati ai detentori di diritti di proprietà intellettuale o ad autorità amministrative e giudiziarie;

11. ribadisce la sua profonda preoccupazione espressa nella risoluzione del 10 marzo sulla mancanza di base giuridica; sollecita la Commissione a chiarire la suddivisione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione per quanto riguarda la sezione sull'esecuzione penale dell'ACTA, anche in relazione alla siglatura; insiste che al Parlamento va presentata la comprova che la base giuridica per i negoziati dell'ACTA è pienamente conforme al trattato di Lisbona prima della siglatura; sollecita il Consiglio e la Commissione a procedere, prima di siglare l'accordo, a una valutazione giuridica delle modalità con cui la definizione dell'ACTA "scala commerciale" siano compatibili con la decisione OMC sulla Cina e in linea con i principi UE di proporzionalità e sussidiarietà e non limiteranno il ricorso da parte degli Stati membri alle eccezioni nazionali nel settore delle misure di esecuzione penale;

12. chiede alla Commissione di confermare espressamente, in tempo debito prima della siglare l'accordo, che le disposizioni ACTA non pregiudicano quelle dell'acquis dell'Unione, per esempio quelle delle direttive sul software 91/205/CE e sulla società dell'informazione 2001/29/CE e la relativa applicazione da parte degli Stati membri che in taluni casi consente la decompilazione dei programmi per computer e di aggirare i moduli per una piattaforma fidata (TPM) onde consentire l'interoperabilità, promuovendo così concorrenza e innovazione;

13. accoglie con favore detti miglioramenti nel progetto di testo dell'ACTA che forniscono migliori salvaguardie in materia di riservatezza, sanità pubblica e alcune delle tutele dell'accordo TRIPS; sollecita la Commissione a verificare le modalità con cui le disposizioni di salvaguardia nell'ACTA siano esecutive anche in relazione alle disposizioni di applicazione; chiede alla Commissione di comprovare che l'ACTA non impedisce agli Stati membri o all'Unione di avvalersi delle flessibilità dell'accordo TRIPS per garantire una gamma completa di future opzioni politiche; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione giuridica delle modalità con cui l'ACTA sarà effettivamente un accordo vincolante e l'articolo 1.2 stabilisce una flessibilità generica in merito a ogni elemento che possa contrastare con l'ACTA nella legislazione nazionale; chiede alla Commissione che indicare i meccanismi che consentono alle parti la flessibilità per adottare eccezioni legittime degli obblighi dell'accordo, disponibili nel testo dell'accordo o nella procedura del comitato dell'ACTA;

14. ritiene che la Commissione dovrebbe puntare a che le procedure e i termini di accesso all'ACTA siano abbastanza flessibili e tengano in conto i livelli, le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei paesi aderenti, in linea con le conclusioni del Consiglio sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sull'impatto potenziale dell'ACTA sulla politica esterna e di sviluppo dell'UE, con particolare riferimento al suo ruolo nell'OMC e nell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e alle disposizioni TRIPS+ dell'ACTA;

15. ribadisce l'invito rivolto il 10 marzo alla Commissione di procedere, prima di siglare l'accordo, a una valutazione dell'impatto dell'applicazione dell'ACTA in relazione ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati, agli sforzi dell'UE di armonizzare le misure riguardanti l'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale e il commercio elettronico; sollecita inoltre una valutazione dei costi potenziali di concentrare risorse esecutive su atti di inosservanza civilistica tramite la rete internazionale dell'ACTA, alla luce dell'obiettivo primario di lottare contro la proliferazione della contraffazione e della pirateria;

16. rammenta alla Commissione e al Consiglio che l'approvazione dell'ACTA da parte del Parlamento dipenderà da una cooperazione piena e paritaria con il Parlamento e dall'osservanza integrale della presente risoluzione, segnatamente per quanto riguarda la siglatura dall'accordo, nonché dal seguito pieno dato ai pareri espressi dal Parlamento;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partecipanti ai negoziati ACTA.