Proposta di risoluzione - B7-0618/2010Proposta di risoluzione
B7-0618/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

17.11.2010

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere a nome del gruppo PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil a nome del gruppo ECR

Procedura : 2010/2935(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B7-0618/2010
Testi presentati :
B7-0618/2010
Discussioni :
Testi approvati :

B7‑0618/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Accordo commerciale anticontraffazione (ACTA)

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–    vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA,

–    vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,

–    vista la discussione sull'accordo commerciale anticontraffazione svoltasi in Aula il 20 ottobre 2010,

–    visto il progetto di Accordo commerciale anticontraffazione del 2 ottobre 2010,

–    vista la decisione del Mediatore europeo in merito alla denuncia 90/2009/(JD)OV relativa all'accesso ai documenti sull'ACTA,

–    visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003,

–    visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2003/C 321/01),

–   visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la lotta alla contraffazione costituisce un elemento fondamentale della strategia politica dell'Unione europea finalizzata a garantire la giustizia, la parità di condizioni per i produttori europei, il mantenimento dell'occupazione per i cittadini e il rispetto dello stato di diritto,

B.  considerando che per aumentare l'efficacia della lotta alla contraffazione, che è un fenomeno globale, è necessaria una più intensa cooperazione internazionale tra i principali attori a livello mondiale,

C. considerando che i molteplici tentativi di giungere a un approccio multilaterale, che rimane l'obiettivo principale della strategia dell'Unione europea, sono falliti a causa della resistenza e dell'opposizione da parte di altri attori globali e che pertanto un accordo plurilaterale sembra essere lo strumento più idoneo per affrontare questioni specifiche a livello internazionale,

D. considerando che, come ha ripetutamente affermato la Commissione, l'ACTA riguarda unicamente misure di esecuzione e non include disposizioni che modificano il diritto sostanziale in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) nell'Unione europea o in altre parti dell'ACTA, ma crea, per la prima volta, un quadro internazionale globale per assistere le parti nei loro sforzi intesi a contrastare efficacemente le violazioni dei DPI e non implica pertanto alcuna modifica dell'acquis dell'Unione,

E.  considerando che in molti settori, quali le disposizioni relative al settore digitale e il campo di applicazione delle misure alla frontiera obbligatorie, l'ACTA va oltre l'accordo TRIPS garantendo una migliore protezione ai titolari dei diritti,

F.  considerando che, a seguito delle forti proteste da parte del Parlamento, il livello di trasparenza dei negoziati ACTA è stato sostanzialmente migliorato e che, a partire dal ciclo negoziale che si è tenuto in Nuova Zelanda, il Parlamento è stato pienamente informato sugli sviluppi dei negoziati e ha potuto prendere visione del testo negoziato una settimana dopo la conclusione dell'ultimo ciclo di negoziati in Giappone,

G. considerando che il testo negoziato affronta le principali preoccupazioni espresse dal Parlamento negli ultimi mesi, in particolare in merito a questioni quali il rispetto dei diritti fondamentali, la privacy e la protezione dei dati, il riconoscimento del ruolo importante della gratuità di Internet, l'importanza della salvaguardia del ruolo dei fornitori di servizi e la necessità di garantire l'accesso ai farmaci, con l'inclusione nel preambolo dell'accordo di un riferimento alla dichiarazione di Doha concernente l'accordo TRIPS e la sanità pubblica adottata il 14 novembre 2001,

H. considerando che la Commissione ha ripetutamente affermato l'importanza di attuare la protezione delle indicazioni geografiche; considerando altresì che le parti contraenti hanno concordato che l'ACTA prevederà l'attuazione delle indicazioni geografiche;

I.   considerando che la Commissione, in qualità di custode dei trattati, è obbligata a rispettare l'acquis dell'Unione nel'lambito dei negoziati su accordi internazionali che incidono sulla legislazione nell'Unione europea, e che la Commissione stessa si è impegnata a fornire immediatamente informazioni complete al Parlamento europeo durante tutte le fasi dei negoziati sugli accordi internazionali,

J.   considerando che è cruciale garantire che lo sviluppo delle misure di attuazione dei DPI avvenga in modo da non ostacolare l'innovazione o la concorrenza, pregiudicare le limitazioni applicabili a tali diritti e la protezione dei dati personali, limitare la libera circolazione delle informazioni o gravare indebitamente sugli scambi commerciali legittimi,

K. considerando che qualsiasi accordo raggiunto dall'Unione europea sull'ACTA deve rispettare pienamente l'acquis dell'Unione, in particolare gli obblighi giuridici imposti all'UE per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati, come stabilito segnatamente dalle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia,

L.  considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009, il Parlamento europeo è tenuto a dare la sua approvazione al testo dell'accordo ACTA prima che l'accordo entri in vigore nell'Unione europea,

1.  accoglie positivamente la pubblicazione del progetto di Accordo commerciale anticontraffazione, il 2 ottobre 2010 a conclusione del ciclo negoziale di Tokyo, e si attende che la Commissione renda noto al Parlamento e al pubblico il testo definitivo dell'ACTA a seguito dei negoziati tecnici che si terranno a Sydney il 30 novembre e il 3 dicembre 2010;

2.  ribadisce che la lotta alla contraffazione è una priorità nell'ambito della sua strategia politica interna e internazionale e che la cooperazione internazionale costituisce un aspetto essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo;

3.  è pienamente consapevole del fatto che l'accordo negoziato non risolverà il problema complesso e multidimensionale della contraffazione; ritiene tuttavia che esso costituisca un passo avanti nella giusta direzione;

4.  accoglie con favore le ripetute dichiarazioni della Commissione, secondo cui l'attuazione delle disposizioni dell'ACTA, in particolare quelle relative alla protezione del diritto d'autore nell'ambiente digitale, sarà pienamente conforme all'acquis dell'Unione e l'accordo non introdurrà né perquisizioni né la cosiddetta procedura di risposta graduale ("three strikes"); sottolinea che l'ACTA non potrà obbligare nessuna parte firmataria, e in particolare l'Unione europea, a introdurre la procedura "three strikes" o sistemi analoghi;

5.  si compiace del fatto che il progetto di testo deliberativo del 2 ottobre 2010 conferma, nel preambolo, che l'ACTA ha lo scopo di fornire strumenti efficaci e adeguati per l'attuazione dei DPI, che integrano l'accordo TRIPS e tengono conto delle differenze tra le prassi e i sistemi giuridici delle parti dell'ACTA; sottolinea che i principi enunciati nella dichiarazione di Doha concernente l'accordo TRIPS e la sanità pubblica, adottata dall'OMC il 14 novembre 2001 in occasione della sua quarta conferenza ministeriale tenuta a Doha (Qatar), costituiscono i fondamenti su cui si basa il progetto di testo deliberativo dell'ACTA del 2 ottobre 2010 e che pertanto l'applicazione dell'ACTA deve essere conforme a tali principi;

6.  sottolinea che l'ACTA non modificherà l'acquis dell'Unione europea per quanto concerne l'attuazione dei DPI, visto che il diritto dell'Unione europea è già molto più avanzato rispetto alle norme internazionali in vigore, e che pertanto l'accordo rappresenta un'opportunità per lo scambio di migliori prassi e orientamenti in questo settore;

7.  ritiene che l'ACTA costituisca uno strumento per migliorare l'efficacia delle norme in vigore e che esso favorirà pertanto le esportazioni dell'Unione europea e proteggerà i titolari dei diritti che operano sul mercato globale e che attualmente subiscono violazioni sistematiche e diffuse dei loro diritti di proprietà intellettuale, dei marchi commerciali, dei brevetti, dei disegni e delle indicazioni geografiche;

8.  sottolinea l'importanza della protezione delle indicazioni geografiche per le imprese europee e per l'occupazione nell'Unione europea; prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per includere la protezione delle indicazioni geografiche nel campo di applicazione dell'ACTA;

9.  si rammarica che l'accordo non includa la "contraffazione delle indicazioni geografiche" nelle definizioni di cui all'articolo 1.X, in quanto tale omissione rischia di creare confusione o quanto meno di complicare il compito delle autorità amministrative e giudiziarie nell'interpretazione e nell'applicazione dell'ACTA;

10. si compiace dell'inclusione della parola "può" all'articolo 2.14, paragrafo 3, dell'accordo ("Ciascuna parte può prevedere procedimenti penali e sanzioni […]";

11. accoglie con favore il fatto che, su insistenza dell'Unione europea, le parti hanno deciso che la penalizzazione del "camcording" deve essere del tutto facoltativa (articolo 2.14, paragrafo 3, e articolo 2.15);

12. prende atto della decisione del Mediatore europeo in merito alla denuncia 90/2009/(JD)OV, presentata da una fondazione olandese, in cui il Mediatore ha affermato che "la divulgazione dei documenti avrebbe avuto un effetto negativo sul clima di fiducia prevalente nei negoziati sull'ACTA e che avrebbe reso difficile una cooperazione aperta e costruttiva"; a tale riguardo, è tuttora del parere che nei negoziati commerciali internazionali si debba trovare un giusto equilibrio tra trasparenza e riservatezza;

13. si compiace del fatto che l'adesione all'ACTA non è esclusiva e che altri paesi in via di sviluppo ed emergenti potranno aderire all'accordo, il che permetterà di estendere la protezione dei DPI e di rafforzare la lotta alla contraffazione a livello mondiale; ritiene che in futuro l'ACTA potrebbe raggiungere un livello multilaterale;

14. sottolinea che qualsiasi decisione adottata dalla Commissione nell'ambito del comitato ACTA deve rientrare nel campo di applicazione dell'acquis e non può modificare unilateralmente il contenuto dell'ACTA; ritiene pertanto che qualsiasi proposta di modifica dell'ACTA dovrebbe essere approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma degli articoli 207 e 218 del TFUE;

15. invita la Commissione a confermare che l'attuazione dell'ACTA non avrà alcuna ripercussione sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati, sugli attuali sforzi dell'Unione europea per armonizzare le misure di attuazione dei DPI e sul commercio elettronico;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partecipanti ai negoziati ACTA.