PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'ACTA
17.11.2010
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Kader Arif, Véronique De Keyser a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0617/2010
B7‑0620/2010
Risoluzione del Parlamento europeo sull'ACTA
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 207 e 218 del TFUE,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,
– vista la strategia per un'applicazione efficace della Carta dei diritti fondamentali da parte dell'Unione europea,
– vista la conclusione, il 2 ottobre 2010, dell'ultimo ciclo di negoziati dell'accordo commerciale anticontraffazione,
– vista la pubblicazione del testo finale dell'ACTA, il 15 novembre 2010,
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (2008/2133(INI)),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sulla trasparenza e la situazione dei negoziati ACTA,
– having regard to its Written Declaration 0012/2010 on the lack of transparent process for the Anti-counterfeiting trade agreement (ACTA),
– viste le discussioni in plenaria dell'8 settembre 2010 sull'accordo commerciale anticontraffazione,
– vista la sua decisione del 20 ottobre 2010 sulla revisione dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea,
– visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2003/C 321/01),
– vista la decisione del Mediatore europeo in merito alla denuncia 90/2009/(JD)OV relativa all'accesso ai documenti sull'ACTA,
– visti i pareri espressi dal garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sui negoziati ACTA in corso e la lettera del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati indirizzata alla Commissione europea,
– vista la pratica denominata "Amici della Presidenza" volta a discutere tutti gli aspetti del contratto relativi al diritto penale che possono presentarsi,
– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"),
– vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, quale modificata da ultimo dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,
– visto l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS),
– vista la controversia DS409 nel quadro dell'OMC, che coinvolge l'Unione europea e uno Stato membro- Sequestro di farmaci generici in transito,
– visto il comunicato stampa dell'OMC sul Consiglio TRIPS dell'8 e del 9 giugno 2010,
– visto l'articolo 110 del suo regolamento,
Il trattato di Lisbona
A. considerando che all'UE spetta la competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune (PCC); considerando che, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è tenuto a dare la sua approvazione al testo dell'ACTA prima che esso entri in vigore nell'Unione europea,
Stato di avanzamento dei negoziati e negoziatori
B. considerando che nel 2008 l'Unione europea e altri paesi membri dell'OCSE hanno avviato i negoziati su un nuovo accordo multilaterale preposto a rafforzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e a combattere la contraffazione (accordo commerciale anticontraffazione - ACTA),
C. considerando che l'undicesimo e ultimo ciclo dei negoziati relativi all'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) è stato concluso a Tokyo, in Giappone, il 2 ottobre 2010,
D. considerando che, il 6 ottobre 2010, i negoziatori ACTA hanno reso pubblico il testo consolidato e che, successivamente, la Commissione ha informato il Parlamento; considerando che il 15 novembre 2010 la Commissione ha reso pubblico il testo definitivo dell'ACTA; che una riunione tecnica di finalizzazione giuridica si terrà a Sydney (dal 30 novembre al 3 dicembre, o se necessario al 4 dicembre 2010),
E. considerando che i rappresentanti del Consiglio hanno preso parte ai cicli dei negoziati ACTA accanto ai rappresentanti della Commissione,
F. considerando che solo 11 paesi (l'UE viene considerata come un paese) e tra questi solo due paesi in via di sviluppo (Marocco e Messico) hanno partecipato ai negoziati,
G. considerando che l'obiettivo delle parti negoziali è quello di estendere l'ACTA ai paesi in via di sviluppo e emergenti; considerando che importanti partner commerciali come India, Brasile e Cina hanno affermato in sede di Consiglio TRIPS dell'OMC che l'ACTA potrebbe entrare in conflitto con l'Accordo TRIPS e con altri accordi dell'OMC,
H. considerando che la definizione di contraffazione nell'accordo TRIPS si riferisce esclusivamente alla violazione intenzionale di un marchio su scala commerciale (TRIPS, Parte III, Sezione 4, art. 51)[1],
Acquis comunitario
I. considerando che la Commissione, in quanto custode dei trattati, è obbligata a rispettare l'acquis comunitario in sede di negoziazione di accordi internazionali che incidono sulla legislazione nella UE,
J. considerando che la Commissione ha fatto riferimento alla decisione del Mediatore per giustificare il fatto che l'ACTA venga negoziato come un accordo commerciale e non come un trattato di esecuzione; considerando che il Mediatore ha valutato che la conclusione dell'ACTA può effettivamente rendere necessario che l'UE proponga e adotti una legislazione; che, in tal caso, l'ACTA costituirebbe l'unica o la principale base di questa legislazione, e sarebbe nel chiaro interesse dei cittadini essere informati al riguardo,
Diritti fondamentali
K. considerando che qualsiasi accordo raggiunto dall'Unione europea sull'ACTA deve rispettare gli obblighi giuridici imposti all'UE in relazione alla legge sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati, come previsto segnatamente dalla direttiva 95/46/CE, dalla direttiva 2002/58/CE (come modificata da ultimo dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009), dalla direttiva 2009/136/CE e dalla direttiva 2009/140/CE sulla reti e i servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia,
L. considerando che nella sua comunicazione del 19 ottobre 2010 la Commissione affermava che "l'azione dell'Unione in materia di diritti fondamentali dev'essere irreprensibile" e che "l'Unione deve essere esemplare" a tale riguardo; considerando che il 20 ottobre 2010 la Commissione ha dichiarato in plenaria che l'ACTA non è ancora stato siglato e che è prerogativa della Commissione, in veste di negoziatore, determinare il punto in cui i negoziati sono tecnicamente conclusi e in cui è possibile siglare l'accordo,
M. considerando che nessuna disposizione dell'accordo ACTA deve essere interpretata per creare un precedente o per consentire deroghe presenti o future, o modifiche dell'acquis che potrebbero determinare un indebolimento della tutela dei diritti fondamentali previsti dal diritto comunitario, e che la Commissione e il Consiglio dovrebbero dichiarare esplicitamente il loro accordo su questo principio,
Indicazioni geografiche
N. considerando che la Commissione ha affermato a più riprese l'importanza di applicare la protezione delle indicazioni geografiche (IG); considerando che è stato concordato dalle parti che l'ACTA provvederà all'esecuzione di tutte le categorie di proprietà intellettuale riconosciute ai sensi della parte II dell'accordo TRIPS, tra cui le IG,
Applicazione e sanzioni penali
O. considerando che nel 2007 la Commissione ha lanciato un questionario rivolto agli Stati membri al fine di condurre uno studio per verificare se le sanzioni penali siano indispensabili per garantire l'attuazione efficace del diritto comunitario in materia di diritti di proprietà intellettuale, come richiesto dall'art 83, paragrafo 2 del TFUE,
P. considerando che la sezione dell'ACTA relativa all'applicazione delle norme penali riguarda disposizioni in materia di procedure penali, responsabilità penali, reati, applicazione e sanzioni penali; considerando che la Presidenza del Consiglio ha negoziato le disposizioni in materia di applicazione delle norme penali nell'ACTA,
Q. considerando che la dichiarazione scritta 12/2010 sottolineava che i rischi economici e relativi all'innovazione devono essere valutati prima dell'introduzione di sanzioni penali ove siano già in atto misure civili,
R. considerando che l'articolo 2.14.1 dell'ACTA contiene una definizione di scala commerciale ai sensi della quale gli atti svolti su scala commerciale comprendono almeno quelli effettuati come attività commerciali volte a conseguire un vantaggio economico o commerciale diretto,
S. considerando che ai sensi della nota 9 dell'ACTA ciascuna parte considera l'importazione o l'esportazione intenzionale di merci oggetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore su scala commerciale come attività illegali soggette a sanzioni penali. La nota afferma inoltre che ogni parte può adempiere al suo obbligo in materia di esportazione e importazione di merci oggetto di usurpazione del diritto d'autore o di contraffazione del marchio prevedendo che la distribuzione, la vendita o l'offerta di vendita di merci oggetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore su scala commerciale siano considerate attività illegali soggette a sanzioni penali,
T. considerando che gli effetti dell'articolo 2.5 1 e 2.5.1a sono estremamente preoccupanti e possono dare adito a misure che minacciano il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati dei cittadini,
Accesso ai medicinali
U. considerando che, nella plenaria del 20 ottobre 2010, il Commissario per il commercio ha invitato il Parlamento ad esprimere il proprio parere sulla questione in sospeso relativa all'eventualità di includere i brevetti nella sezione dell'accordo relativa alla procedura esecutiva in materia civile; considerando che i negoziatori ACTA hanno affermato che l'ACTA non ostacolerà il transito transfrontaliero di farmaci generici legittimi; considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione e dichiarazione scritta, ha dichiarato che ogni misura tesa a rafforzare i poteri di indagini transfrontaliere e sequestro di merci non deve compromettere l'accesso globale a medicinali legali, sicuri e a un prezzo ragionevole;
Diritti di proprietà intellettuale in ambito digitale
V. ritiene che i fornitori di servizi Internet non dovrebbero essere considerati responsabili dei dati che trasmettono o conservano tramite i loro servizi a un punto tale da rendere necessari un controllo o un filtraggio preventivi di tali dati; che, nel parere sull'ACTA, il Garante europeo della protezione dei dati segnala che i fornitori di accesso a Internet potrebbero inserire nei loro contratti con i clienti clausole che consentono il controllo dei loro dati e l’annullamento dei loro abbonamenti,
W. considerando che nell'ACTA le parti hanno assunto l'impegno di ribadire gli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo TRIPS onde contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica; considerando fondamentale che le politiche dell'UE legate all'interoperabilità facciano riferimento all'acquis dell'Unione (segnatamente nella direttiva 91/250/CEE) in materia di decompilazione e aggiramento,
X. considerando che una serie di garanzie importanti sono incluse nell'ACTA, sia nel preambolo che nelle disposizioni sostanziali del testo; che l'articolo 1.2 dell'accordo precisa che ogni parte è libera di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni dell'accordo nell'ambito del proprio ordinamento e prassi giuridici,
Y. considerando che, allo stato attuale delle leggi internazionali e nazionali, il diritto d'autore e i diritti ad esso connessi consentono al titolare di vietare determinate azioni come le riproduzioni, le fissazioni, gli adattamenti, la distribuzione di copie e la comunicazione al pubblico (compreso mettere un'opera a disposizione del pubblico in un modo interattivo). Nessuna di queste azioni soggette a restrizione dovrebbe essere confusa con il diritto di impedire l'uso (ad esempio, la lettura, la visione) di un'opera. Qualsiasi tentativo di espandere il diritto d'autore sino a contemplare l''uso" andrebbe a confondere la distinzione tra PI e accesso condizionato. La Commissione non può seguire un approccio in cui il controllo dell'accesso ai servizi si confonde con la violazione dei diritti di PI,
Z. considerando che la vicepresidente Kroes, ha dichiarato recentemente ad Avignone che evitare un dibattito, o inquadrare la discussione sul diritto d'autore in termini moralistici che non fanno altro che demonizzare milioni di cittadini poteva essere utile a qualcuno ma non era un approccio sostenibile e che invece di un sistema disfunzionale basato su una serie di muri di Berlino culturali, era necessario affidarsi al buon senso. Un sistema in cui vi è il margine per creare nuove opportunità per artisti e creatori, e nuovi modelli imprenditoriali che si adattano meglio all'era digitale. Il primo ministro britannico David Cameron ha annunciato modifiche sostanziali alla normativa britannica in materia di PI, importando, tra gli altri, il concetto di "fair use".
Comitato ACTA
AA. considerando che le disposizioni istituzionali dell'ACTA conferiscono al suo Comitato competenze relative, tra l'altro, all'attuazione e al funzionamento dell'accordo, alla modifica dell'accordo, alla partecipazione non governativa e alle decisioni in merito al regolamento e alle procedure del Comitato; che l'articolo 21 del TFUE invita l'Unione a cercare il progresso della democrazia;
1. prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la trasparenza e il suo impegno per proteggere l'innovazione e la competitività dell'Unione europea; sollecita la Commissione, nello spirito dell'accordo quadro rivisto, a tenere pienamente conto del parere del Parlamento europeo prima di siglare l'accordo;
Acquis comunitario
2. sostiene l'ambizione della Commissione di garantire la piena applicazione dell'acquis communautaire;
3. chiede alla Commissione di confermare in modo esplicito, in tempo utile prima dell'inizio della procedura di approvazione da parte del Parlamento, che le disposizioni dell'ACTA lasciano inalterato l'acquis communautaire, in particolare le disposizioni contenute nella direttiva 95/46 ("protezione dei dati"), nella direttiva 91/250/CEE ( "direttiva programmi per elaboratore"), nella direttiva 2001/29/CE ("direttiva società dell'informazione"), nella direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico), nella direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata da ultimo dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e nella direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
4. chiede alla Commissione di confermare esplicitamente che, né ora né in futuro, proporrà di modificare l'acquis, al fine di allinearlo con una qualsiasi delle disposizioni non vincolanti dell'accordo ACTA in un modo che potrebbe comportare una diminuzione del livello di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea;
Base giuridica
5. plaude al fatto che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri del Parlamento europeo siano stati ampiamente estesi alla politica commerciale comune, e in particolare che il Parlamento debba esprimere la propria approvazione su tutti gli accordi commerciali conclusi dall'UE;
6. chiede alla Commissione di chiarire la suddivisione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione per quanto riguarda la sezione dell'ACTA relativa all'applicazione di sanzioni penali, anche in relazione alla sua siglatura; insiste per ricevere, prima della sigla dell'accordo, prove che dimostrino che la base giuridica su cui negoziare l'ACTA è pienamente conforme al trattato di Lisbona;
7. chiede quindi di venire messo a conoscenza degli argomenti giuridici su cui verte il disaccordo tra Consiglio e Commissione sul formato del trattato e del mandato che è stato affidato al negoziatore;
Misure alle frontiere
8. esorta la Commissione ad assicurare che la portata dell'accordo sia limitata all'attuale sistema europeo di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) contro la contraffazione; ritiene quindi che il termine "ingiustificabilmente" non dovrebbe figurare all'articolo 2.X;
9. esprime preoccupazione per il contenuto dell'articolo 2.X della sezione 3, che menziona il fatto che il bagaglio personale dei viaggiatori, anche quando i beni trasportati sono di natura non commerciale, è coperto dall'accordo a meno che le parti non decidano altrimenti; ritiene che tale articolo costituisca un incitamento affinché le parti adottino norme più severe riguardo ai controlli del bagaglio personale dei viaggiatori alle frontiere, mentre al contrario la Commissione avrebbe dovuto difendere a livello internazionale una maggiore protezione dei diritti fondamentali delle persone, in particolare il diritto alla vita privata;
Procedimenti e sanzioni penali
10. sollecita la Commissione a pubblicare le risposte al questionario lanciato nel 2007, volto a verificare se le sanzioni penali siano essenziali per assicurare l'applicazione efficace del diritto UE nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, e lo studio da essa condotto, esortandola a tenere conto delle risposte al questionario prima di siglare l'accordo;
11. rileva che l'ACTA consente alle autorità giudiziarie di emanare un'ordinanza (ossia un'ingiunzione secondo l'articolo 2.X) nei confronti di una parte o di una terza parte; rileva che tale potere di ingiunzione va al di là della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che prevede l'ingiunzione solo per "prevenire qualsiasi violazione imminente"; rileva inoltre che, secondo detta direttiva, i terzi devono essere implicati nella violazione per essere potenzialmente soggetti all'ingiunzione dell'autorità giudiziaria;
12. rileva che la definizione di scala commerciale (articolo 2.14, paragrafo 1) va al di là della definizione adottata il 25 aprile 2007 nel quadro delle sue votazioni sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/0127 (COD));
13. rileva che la definizione di scala commerciale all'articolo 2.14, paragrafo 1 non rispetta il principio di proporzionalità;
14. ritiene che non sia opportuno ampliare la responsabilità penale in una nota a piè di pagina, come nel caso della nota 9;
15. sollecita i negoziatore dell'UE a difendere l'uso del termine "può" all'articolo 2.14, paragrafo 3 (che prevede che ogni parte possa stabilire procedimenti e sanzioni penali);
16. chiede quindi alla Commissione di insistere affinché si aggiunga il termine "può" e inoltre, per motivi di chiarezza, di sostituire la formulazione relativa alle violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale semplicemente con il termine "contraffazione";
17. chiede alla Commissione di spiegare in modo convincente e di confermare che eventuali provvedimenti penali previsti dall'ACTA saranno limitati alle attività commerciali su ampia scala e che i singoli utenti non implicati in tali attività non possono e non devono essere soggetti a procedimenti penali a norma dell'ACTA;
18. sottolinea che in assenza di una valutazione d'impatto significativa e di una salvaguardia ad hoc che assicuri la proporzionalità dei provvedimenti penali nel testo dell'ACTA, tali provvedimenti dovrebbero rimanere nel campo di applicazione previsto sia da TRIPS che dall'acquis comunitario;
19. chiede che il Garante europeo della protezione dei dati presenti un parere sul più recente testo dell'ACTA;
Indicazioni geografiche
20. sollecita la Commissione a lavorare attivamente per assicurare la prosperità dei prodotti europei nell'economia mondiale attraverso pratiche di applicazione efficaci contemplate nell'ACTA;
21. deplora che l'accordo non dia una definizione relativa alle indicazioni geografiche contraffatte nel suo articolo 1.X, dato che tale omissione può generare confusione o come minimo complicare i compiti delle autorità amministrative e giudiziarie nell'interpretazione e nell'applicazione dell'ACTA;
22. non concorda con la posizione della Commissione, che afferma di avere realizzato importanti progressi in relazione alla protezione delle indicazioni geografiche; ritiene che, dal momento che le indicazioni geografiche continueranno a non essere protette in nessuno dei paesi che non le riconoscono nella propria legislazione nazionale, i progressi registrati in questo campo siano insoddisfacenti;
Diritti fondamentali
23. sottolinea che la protezione della vita privata e dei dati sono valori centrali dell'Unione europea, riconosciuti all'articolo 8 della CEDU e agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che vanno rispettati in tutte le politiche e norme adottate dall'UE ai sensi dell'articolo 16 del TFUE;
24. incarica la Commissione di presentare al Parlamento, prima di siglare l'accordo, un'analisi giuridica del significato, della legalità e dell'attuabilità delle politiche auspicate nell'ACTA per quanto riguarda la cooperazione tra i fornitori di servizi e i detentori di diritti, in particolare in relazione alla questione di come gli sforzi di cooperazione all'interno della comunità imprenditoriale non limiteranno i diritti fondamentali dei cittadini, compresi il diritto alla riservatezza, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un giusto processo; rammenta alla Commissione che a norma dell'accordo interistituzione del 2003 le è preclusa la possibilità di sostenere meccanismi di regolamentazione autonoma o congiunta qualora siano in causa diritti fondamentali come il diritto alla libertà di espressione;
25. invita la Commissione a condurre, in tempo utile prima dell'inizio della procedura di approvazione del Parlamento, una valutazione dell'impatto dell'applicazione dell'ACTA sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati, sugli sforzi in atto dell'UE per armonizzare le misure di attuazione dei DPI e sul commercio elettronico; ritiene che la Commissione debba consultare tempestivamente il Parlamento circa i risultati di tale valutazione e, se necessario, ritornare al tavolo dei negoziati se i risultati della valutazione d'impatto lo richiedano;
Accesso ai medicinali
26. accoglie con favore il fatto che i brevetti possano essere esclusi dalla sezione dell'ACTA relativa alle sanzioni civili, in quanto ciò avrebbe potuto ostacolare l'accesso a farmaci legali, abbordabili e salva-vita; sostiene che un incremento sostanziale dei risarcimenti e di altri ricorsi per eventuali violazioni della proprietà intellettuale dissuaderebbe la concorrenza generica e i terzi che concorrono alla produzione, alla vendita o alla distribuzione di farmaci generici a prezzi modici, specialmente se tali disposizioni fossero applicate ai beni in transito; teme che l'applicazione ai brevetti dei provvedimenti in materia di sanzioni civili previsti dall'ACTA possa andare contro l'interesse pubblico, qualora vengano si possano brevettare organismi viventi, prodotti autoctoni e medicinali tradizionali, e possa aumentare i rischi di investimento e l'incertezza del mercato nonché mettere a repentaglio l'innovazione tecnologica, segnatamente in settori in cui la violazione è difficilmente determinabile; sollecita pertanto la Commissione a escludere i brevetti dalla sezione sulle sanzioni civili;
27. accoglie con favore i miglioramenti nel progetto di testo dell'ACTA che forniscono migliori salvaguardie in materia di riservatezza, salute pubblica e alcune delle tutele dell'accordo TRIPS; sollecita la Commissione a verificare se le disposizioni di salvaguardia nell'ACTA sono attuabili anche in relazione alle disposizioni di applicazione; chiede alla Commissione di dimostrare che l'ACTA non impedirà agli Stati membri di introdurre normative che limitino i mezzi di ricorso per le violazioni, ad esempio al fine di ampliare l'accesso a opere orfane coperte da diritti d'autore e di avvalersi delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS per garantire una gamma completa di opzioni politiche future; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione per stabilire se l'ACTA sarà di fatto un accordo vincolante e se l'articolo 1.2 prevede una flessibilità generale in merito a ogni elemento del diritto nazionale che possa essere in contrasto con l'ACTA; chiede alla Commissione di presentare i meccanismi che accordano alle parti flessibilità per adottare deroghe legittime agli obblighi dell'accordo, che siano coerenti con gli obiettivi e i principi dell'accordo TRIPS e la dichiarazione di Doha su TRIPS e la salute pubblica del 2001;
28. sollecita la Commissione a includere garanzie sanitarie nel testo dell'accordo e non solo nel preambolo;
I diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale
29. ritiene che la "collaborazione" tra i titolari dei diritti e gli intermediari nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale dovrebbe essere rimossa dall'ACTA, in quanto rischia di imporre all'accordo la messa in atto di sistemi di monitoraggio e di composizione extra-giudiziale, che a loro volta minacciano i diritti degli utenti finali alla riservatezza, alla protezione dei dati e a debite garanzie processuali;
30. esprime preoccupazione per il fatto che una definizione molto ampia di atti di scala commerciale (articolo 2.14, paragrafo 1) unita a un obbligo di garantire l'applicazione di sanzioni penali in caso di violazione dei DPI in ambiente digitale (articolo 2.18, paragrafo 1), anche per favoreggiamento e complicità (art. 2.14, paragrafo 4), può incoraggiare le parti contraenti dell'accordo ad adottare una legislazione che condurrà in pratica all'incriminazione degli utenti privati e degli intermediari;
31. rileva che l'accordo (articolo 2.18, paragrafo 3) impone una forma di cooperazione quale risultato di un obbligo delle parti ad affrontare in modo efficace le violazioni;
32. esprime profonda preoccupazione per la divulgazione di informazioni a detentori di diritti (articolo 2.18, paragrafo 4) da parte di autorità non necessariamente giudiziarie ("autorità competenti");
33. sollecita i negoziatori dell'UE a includere nuovamente nell'ACTA la disposizione di cui all'articolo 2.18, paragrafo 9, secondo la quale le procedure descritte nelle disposizioni 1-8 vanno attuate facendo salva la legislazione di una delle parti, la quale adotta o mantiene un regime che prevede la limitazione della responsabilità dei prestatori di servizi Internet e il divieto di obbligo generale relativo ai contenuti ospitati e memorizzati dai fornitori di servizi internet su richiesta degli utenti;
34. esprime preoccupazione per l'inefficacia globale dell'avvertenza inserita alla nota 14 a piè di pagina, che fa salva la portata dei diritti d'autore o dei diritti correlati contenuti nella legislazione di una delle parti, e per la nota riguardante il negoziatore aggiunta alla nota 15, secondo cui non sussiste obbligo per una delle parti di rendere obbligatoria l'interoperabilità, il che sembra contraddire il messaggio contenuto nell'agenda digitale di recente adozione;
Comitato ACTA
35. ritiene che il comitato ACTA dovrebbe operare con modalità aperte, inclusive e trasparenti; incarica la Commissione di presentare in tempo utile, prima che il Parlamento esamini il suo parere relativo all'approvazione, le raccomandazioni concernenti la governance del comitato ACTA, con particolare riguardo alla partecipazione del Parlamento europeo e al processo di modifica dell'accordo;
36. ritiene che la Commissione dovrebbe puntare a che le procedure e i termini di accesso all'ACTA siano adeguatamente flessibili e tengano in conto i livelli, le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei paesi aderenti, in linea con le conclusioni del Consiglio sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo;
37. sottolinea che qualsiasi modifica all'accordo deve essere soggetta dal controllo pubblico di tutte le parti interessate e deve essere oggetto di approvazione parlamentare; chiede alla Commissione di consultare il Consiglio e il Parlamento europeo prima di accettare o proporre qualsiasi modifica all'attuale testo in seno al comitato ACTA, in un processo che assicuri trasparenza, controllo parlamentare e partecipazione pubblica;
Plurilateralismo contro multilateralismo
38. deplora che l'impatto globale dell'accordo sia per sua natura limitato dal fatto che i paesi che sono la fonte principale di contraffazioni non aderiscano all'accordo;
39. deplora che i negoziati e l'accordo stiano indebolendo le sedi multilaterali (ad esempio OMPI e OMC); sottolinea che il comitato ACTA non dovrebbe divenire una nuova istituzione internazionale;
40. chiede alla Commissione europea di chiarire se il testo ha natura vincolante o volontaria;
Condizioni poste dal Parlamento europeo per l'approvazione
41. ricorda che l'accordo ACTA necessita dell'approvazione del Parlamento europeo per entrare in vigore; invita la Commissione e il Consiglio a non proporre alcuna applicazione provvisoria dell'accordo prima che il Parlamento europeo abbia espresso la sua approvazione; ricorda alla Commissione e al Consiglio che il Parlamento si riserva il diritto di rifiutare di dare la propria approvazione; subordina ogni eventuale approvazione dell'accordo ACTA alla piena cooperazione sulla presente risoluzione;
42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati partecipanti ai negoziati ACTA.