PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza
18.11.2010
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
Sharon Bowles a nome della commissione per i problemi economici e monetari
B7‑0623/2010
Risoluzione del Parlamento europeo sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 101, paragrafi 1 e 3, l'articolo 103, paragrafo 1, e l'articolo 105, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso, il "TFUE"),
– visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate[1],
– visto il regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione[2] (il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione, in appresso il "BER relativo agli accordi di specializzazione"),
– visto il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo[3] (il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo, in appresso il "BER relativo agli accordi di R&S"),
– visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di specializzazione (il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di specializzazione, in appresso il "nuovo progetto di BER relativo agli accordi di specializzazione"), pubblicato il 4 maggio 2010 sul sito Internet della Commissione,
– visto il progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi nel settore della ricerca e sviluppo (il nuovo regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di ricerca e sviluppo, in appresso il "nuovo progetto di BER relativo agli accordi di R&S"), pubblicato il 4 maggio 2010 sul sito Internet della Commissione,
– vista la comunicazione della Commissione sulle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (in appresso "linee direttrici orizzontali")[4],
– visto il progetto di comunicazione della Commissione sulle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (in appresso, "le nuove linee direttrici orizzontali"), pubblicato il 4 maggio 2010 sul sito Internet della Commissione,
– visti i contributi delle varie parti interessate inviati alla Commissione durante i periodi di consultazione pubblica e pubblicati sul sito Internet della Commissione,
– vista la discussione tra il commissario Almunia e i membri della commissione per i problemi economici e monetari del 6 luglio 2010,
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 (2009/2173(INI))[5],
– vista l'interrogazione del 28 settembre 2010 alla Commissione sul riesame delle norme sulla cooperazione orizzontale in materia di concorrenza (O-131/2010 – B7‑0565/2010),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il BER relativo agli accordi specializzazione e il BER relativo agli accordi di R&S arriveranno a scadenza il 31 dicembre 2010; che la Commissione ha lanciato il processo di riesame di entrambi i regolamenti e delle linee direttrici che li accompagnano,
B. considerando che vi sono state rilevanti modifiche legislative dall'adozione dei due regolamenti e delle linee direttrici orizzontali, in particolare l'adozione del pacchetto sulla modernizzazione nel 2003, che ha introdotto la necessità dell'autovalutazione da parte delle imprese che hanno sottoscritto gli accordi,
C. considerando che la Commissione, negli ultimi anni, ha acquisito esperienza nell'applicazione di tale regolamentazione e che una serie di nuove norme derivate dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte attendono ancora di essere codificate,
D. considerando che è buona pratica trarre insegnamenti anche dall'esperienza delle autorità nazionali dell'Unione europea per la concorrenza e delle autorità per la concorrenza di tutto il mondo; che è consigliabile, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica, tentare di concordare norme convergenti in materia di concorrenza a livello mondiale, dato che molti accordi e molte pratiche rientrano in diversi regimi di concorrenza legali,
1. si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato due diverse consultazioni pubbliche in relazione al riesame delle norme in materia di concorrenza applicabili agli accordi di cooperazione orizzontale; sottolinea l'importanza di ascoltare e tenere quanto più possibile conto, nel processo decisionale, delle opinioni delle parti interessate, al fine di mettere a punto un quadro normativo realistico ed equilibrato;
2. invita la Commissione a precisare chiaramente, alla fine della procedura di riesame, le modalità con cui ha tenuto conto dei contributi delle parti interessate;
3. apprezza il fatto che la Commissione abbia inviato tempestivamente al Parlamento il progetto di regolamento; incoraggia la Commissione a continuare a lavorare proattivamente con il Parlamento in uno spirito di apertura; valuta positivamente la disponibilità mostrata dal commissario Almunia a discutere il progetto di regolamento con i membri della commissione per i problemi economici e monetari;
4. ricorda l'importanza della certezza giuridica; apprezza che la Commissione abbia elaborato delle risposte alle domande più frequenti per la seconda consultazione pubblica, allo scopo di evidenziare le principali modifiche proposte nel progetto di regolamento; invita la Commissione, una volta adottato il nuovo quadro normativo definitivo, a elaborare una nota sintetica e nuove FAQ per illustrare nei dettagli il quadro definitivo agli operatori del mercato;
5. sottolinea l'importanza dei due regolamenti di esenzione per categoria nel settore della cooperazione orizzontale per l'analisi degli accordi che rientrano nel loro campo di applicazione;
6. osserva che, sebbene un approccio basato sulla definizione di un approdo sicuro basato sulle quote di mercato non sia perfetto, esso riflette un dato economico ed è abbastanza semplice da comprendere e da applicare; concorda sul fatto che gli accordi orizzontali suscitano generalmente più preoccupazioni in merito alla concorrenza rispetto agli accordi verticali e comprende pertanto che la Commissione mantenga un approccio più restrittivo nella definizione della soglia delle quote di mercato per quanto riguarda gli accordi orizzontali;
7. osserva tuttavia che la maggior parte degli accordi di cooperazione orizzontale non rientra nel campo di applicazione di questi due regolamenti di esenzione per categoria; chiede alla Commissione di analizzare se le parti interessate e l'obiettivo di mantenere una concorrenza effettiva trarrebbero beneficio dall'emanazione di nuovi regolamenti di esenzione per categoria specifici intesi a coprire particolari tipi di accordi orizzontali diversi dagli accordi di R&S e di specializzazione; invita la Commissione, in caso affermativo, a chiedere al Consiglio l'opportuna autorizzazione ad adottare, previa consultazione del Parlamento, questi nuovi tipi di regolamento di esenzione per categoria;
8. ritiene che le linee direttrici orizzontali rappresentino per le imprese un utile strumento di analisi e autovalutazione che, mediante un sofisticato approccio economico, consente di stabilire se un accordo di cooperazione orizzontale viola o meno l'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE;
9. apprezza pertanto che le nuove linee direttrici orizzontali riflettano la necessità di autovalutazione introdotta dal regolamento (CE) n. 1/2003 e forniscano una guida chiara per accordi complessi, quali le joint ventures e gli accordi che prevedono più tipi di cooperazione; ritiene che tale approccio non dovrebbe tuttavia complicare ulteriormente il quadro normativo;
10. ricorda, a tale riguardo, il principio del legiferare meglio che consiste nel migliorare la qualità del processo legislativo e normativo, in particolare attraverso l'utilizzo di un linguaggio chiaro e preciso; è quindi favorevole a linee direttrici estremamente chiare e di semplice lettura, che includano, ove opportuno, esempi più concreti, come richiesto da numerose parti interessate;
11. si compiace del nuovo capitolo sullo scambio di informazioni nel nuovo progetto di linee direttrici orizzontali; osserva che si tratta di una questione sensibile nella relazione tra i concorrenti e ritiene essenziale che le imprese siano in grado di riconoscere quali informazioni possono essere condivise, senza generare effetti restrittivi sulla concorrenza, in particolare nell'attuale contesto di autovalutazione degli accordi;
12. valuta positivamente la revisione del capitolo sulla normazione nel nuovo progetto di linee direttrici orizzontali e lo spazio attribuito agli aspetti ambientali in tale progetto; ricorda gli evidenti benefici di un processo di definizione degli standard trasparente; apprezza pertanto le disposizioni intese ad affrontare l'incertezza legata all'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale in questo contesto e le condizioni commerciali che sarebbero adottate per la concessione in licenza di tali diritti; ritiene estremamente importante evitare controversie nell'adozione degli standard;
13. sottolinea l'importanza di rispettare i diritti di proprietà intellettuale che contribuiscono in modo decisivo all'innovazione; rammenta che la capacità di innovazione è un elemento chiave per la costruzione di un'economia competitiva e per il conseguimento degli obiettivi UE 2020; sostiene la prevenzione degli abusi dei diritti di proprietà intellettuale anche attraverso la legislazione in materia di concorrenza;
14. ritiene tuttavia che tale questione vada esaminata in un quadro normativo sostanziale più ampio e non soltanto nell'ambito della politica in materia di concorrenza; sottolinea che questo capitolo del nuovo progetto di linee direttrici orizzontali dovrebbe essere considerato parte di un quadro normativo integrato sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
15. concorda con la Commissione sul fatto che tutte le parti che aderiscono a un accordo di ricerca e sviluppo debbano innanzitutto divulgare i loro diritti di proprietà intellettuale esistenti e pendenti nella misura in cui siano pertinenti per lo sfruttamento dei risultati dell'accordo compiuto dalle altre parti;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.