Proposta di risoluzione - B7-0705/2010Proposta di risoluzione
B7-0705/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a partire dal 2012

13.12.2010

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0657/2010
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Esther de Lange a nome del gruppo PPE
James Nicholson a nome del gruppo ECR
Lorenzo Fontana a nome del gruppo EFD

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0705/2010

Procedura : 2010/2979(RSP)
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B7-0705/2010
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B7-0705/2010
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B7‑0705/2010

Risoluzione dell Parlamento europeo sul settore delle galline ovaiole nell'UE: divieto di utilizzo di gabbie in batteria a partire dal 2012

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, entrata in vigore il 3 agosto 1999, la quale ha introdotto un divieto sull'utilizzo di gabbie in batteria per le galline ovaiole, prevedendo nel contempo un periodo transitorio superiore a dodici anni al fine di consentire ai produttori di cambiare i propri metodi di allevamento,

–   visto il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione recante modalità di applicazione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova,

–   visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

–   vista la comunicazione della Commissione n. 2007/865, dell'8 gennaio 2008, sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE,

–   vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla crisi nel settore dell'allevamento dell'UE[1],

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Commissione non è stata in grado di dare risposte soddisfacenti ai membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo durante le sue riunioni del 30 agosto e 29 settembre 2010,

B.  considerando che la direttiva 1999/74/CE relativa al benessere delle galline ovaiole proibisce, a partire dal 1° gennaio 2012, l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate, e che gli Stati membri e i produttori nell'UE-15 avranno avuto entro tale data più di dodici anni per garantire la loro conformità con i termini della legislazione, e i produttori nell'UE-12 avranno avuto più di otto anni, fin dall'allargamento, per mettersi in conformità,

C. considerando che, negli ultimi anni, il settore ha affrontato gravi epizootie e una profonda crisi del mercato in parte a causa degli enormi costi di produzione causati dall'aumento dei prezzi dei mangimi, che rappresentano fino al 60% dei costi totali dei produttori, risultanti dalla speculazione sul mercato dei cereali,

D. considerando che numerosi produttori nell'Unione hanno iniziato a modificare i loro sistemi di produzione in modo da conformarsi alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, ma che non avranno completato il processo entro la data limite del 1° gennaio 2012,

E.  considerando che, nel 2008, la Commissione ha adottato una comunicazione sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare quelli coperti dalla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, confermando che la decisione di eliminare progressivamente le gabbie in batteria entro il 1° gennaio 2012 è giustificata e che non è necessaria alcuna modifica alla direttiva; che la Commissione ha ribadito la sua posizione durante la riunione del Consiglio "Agricoltura" il 22 febbraio 2010,

F.  considerando che le uova che non sono prodotte conformemente alla direttiva 1999/74/CE non possono essere legalmente commercializzate nell'UE,

G. considerando che tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, nella loro legislazione nazionale, ma che tale recepimento non garantisce il pieno rispetto dei requisiti della direttiva, compresa l'eliminazione graduale entro il 1° gennaio 2012 dell'utilizzo di gabbie in batteria,

H. considerando che agli Stati membri incombe l'istituzione di sistemi di sanzioni proporzionati, efficaci e dissuasivi per garantire l'attuazione della direttiva, mentre la Commissione, in veste di guardiana dei trattati, ha l'obbligo di sorvegliare i progressi realizzati nell'attuazione della direttiva in tutta l'UE e di adottare le misure che si impongono,

I.   considerando che le relazioni della DG AGRI sulla situazione attuale e le stime del settore per i prossimi anni indicano che si prevede che un numero considerevole di Stati membri e il 30% dei produttori di uova non rispetteranno il divieto di utilizzo di gabbie in batteria entro il 1° gennaio 2012,

J.   considerando che la direttiva 1999/74/CE non prevede un meccanismo specifico che consenta a uno Stato membro di impedire la commercializzazione sul suo territorio di uova o di prodotti derivati da uova provenienti da un altro Stato membro che non adotta le misure necessarie per far cessare l'immissione sul mercato di uova provenienti da stabilimenti non conformi alla direttiva 1999/74/CE,

K. considerando che il settore del pollame e della produzione di uova non riceve sovvenzioni dell'UE nel quadro del primo pilastro della PAC, pur dovendo conformarsi alle norme dell'UE sulla salute e il benessere degli animali, che figurano tra le più rigorose del mondo,

L.  considerando che i costi di produzione per i produttori di uova che utilizzano gabbie modificate sono superiori dell'8%-13% rispetto a quelli dei produttori che utilizzano gabbie convenzionali, e che la differenza di entrate risultante è stimata al 3%-4%,

1.  invita la Commissione a mantenere il requisito di un divieto delle gabbie in batteria dal 1° gennaio 2012, come previsto dalla direttiva relativa al benessere delle galline ovaiole (1999/74/CE);

2.  sottolinea che, in linea di principio, il rinvio del divieto o le deroghe allo stesso pregiudicherebbero gravemente il benessere delle galline ovaiole, distorcerebbero il mercato e penalizzerebbero i produttori che hanno già investito in sistemi senza gabbie o in sistemi con gabbie modificate; ritiene, tuttavia, che si debba trovare una soluzione, con condizioni chiaramente definite, per i produttori che hanno iniziato a modificare i loro sistemi di allevamento passando a nuove gabbie o a sistemi di allevamento alternativi, ma che non avranno concluso il processo entro il 1° gennaio 2012;

3.  esprime profonda preoccupazione per il consistente numero di Stati membri e produttori di uova che registrano ritardi per rispettare la scadenza del 2012;

4.  è profondamente deluso per l'assenza di un piano d'azione della Commissione riguardo alla questione e per la riluttanza della Commissione a fornire adeguate informazioni ai membri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento nelle sue riunioni del 30 agosto e 29 settembre 2010;

5.  si compiace dell'intenzione della Commissione di incontrare le principali parti interessate e le autorità competenti nel gennaio 2011 al fine di valutare il quadro della situazione relativo all'attuazione della direttiva, ma sottolinea che questi sforzi avrebbero dovuto essere attuati ormai da tempo;

6.  invita la Commissione a fare chiarezza con urgenza sulla questione e a rivelare, al più tardi entro il 1° marzo 2011, le misure che intende adottare per garantire l'osservanza della direttiva;

7.  sottolinea che tali misure dovrebbero, innanzitutto, mantenere condizioni eque di concorrenza e tutelare i produttori che siano in regola entro il 1° gennaio 2012 dalla concorrenza sleale dei produttori all'interno e all'esterno dell'UE che continuano ad utilizzare illegalmente gabbie in batteria dopo tale data;

8.  invita la Commissione a monitorare con frequenza i progressi realizzati e ad adottare misure urgenti nei confronti degli Stati membri per assicurarsi che i loro produttori di uova rispettino il divieto entro il 1° gennaio 2012 e li esorta a elaborare piani d'azione nazionali, corredati di sanzioni dissuasive, volti a garantire che si ponga termine all'utilizzo di gabbie in batteria sul loro territorio entro il 1° gennaio 2012;

9.  sottolinea che le uova non prodotte in conformità con la direttiva 1999/74/CE non possono essere legalmente commercializzate o far parte del commercio interno nell'UE; esorta pertanto la Commissione ad adottare misure per evitare le distorsioni commerciali e impedire ai produttori che non sono in regola di esportare al di fuori del loro territorio nazionale;

10. sottolinea il fatto che le imprese di trasformazione delle uova e il settore al dettaglio hanno la responsabilità sociale di non utilizzare o commercializzare uova e prodotti derivati dalle uova che non siano fabbricati conformemente alla direttiva 1999/74/CE;

11. osserva che alcuni Stati membri si sono avvalsi della possibilità di fornire finanziamenti al fine di sostenere la loro conversione alle gabbie modificate; sottolinea, tuttavia, che le attuali restrizioni alle finanze di alcuni Stati membri e le difficoltà cui sono confrontati gli agricoltori dell'UE nell'ottenere prestiti bancari per finanziare investimenti nelle aziende agricole possono rendere più difficile il processo di conversione alle gabbie modificate prima del 1° gennaio 2012;

12. esorta tutti gli Stati membri a includere nei loro programmi di sviluppo rurale misure volte ad aiutare il settore del pollame a conformarsi alla direttiva;

13. sottolinea la necessità di sensibilizzare i consumatori sulla questione e sugli effetti del mancato rispetto della direttiva in termini di benessere delle galline ovaiole e di concorrenza sleale tra gli agricoltori; invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per far sì che i consumatori siano in grado di distinguere le uova e i prodotti derivati dalle uova conformi alla direttiva 1999/74/CE da quelli che non si attengono alle norme dell'UE e a sbloccare fondi per sensibilizzare il mercato delle uova in questo senso;

14. osserva che le uova dovrebbero essere considerate un alimento di base fondamentale e sottolinea che la mancata conformità alla direttiva 1999/74/CE può dar luogo a una produzione di uova "illegali", con il conseguente rischio di una penuria di uova e di un aumento significativo del prezzo al consumo; sottolinea, inoltre, che tale penuria e l'aumento dei prezzi potrebbero portare a un aumento delle importazioni di uova o prodotti derivati dalle uova da paesi terzi che non rispettano le norme dell'UE in materia di benessere degli animali;

15. invita la Commissione a intensificare il suo controllo sull'attuazione della direttiva, aumentando le ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario;

16. chiede alla Commissione di presentare, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, un elenco dei produttori, dei trasformatori e dei dettaglianti di uova e prodotti derivati dalle uova che non rispettano le disposizioni della direttiva 1999/74/CE;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.