Proposta di risoluzione - B7-0720/2010Proposta di risoluzione
B7-0720/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul benessere delle galline ovaiole

13.12.2010

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0657/2010
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Luis Manuel Capoulas Santos a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0705/2010

Procedura : 2010/2979(RSP)
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B7-0720/2010
Testi presentati :
B7-0720/2010
Testi approvati :

B7‑0720/2010

Risoluzione del Parlamento europeo sul benessere delle galline ovaiole

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, entrata in vigore il 3 agosto 1999, la quale ha introdotto un divieto sull'impiego di gabbie di batteria per l'allevamento delle galline ovaiole, accordando nel contempo un periodo transitorio superiore a dodici anni al fine di consentire ai produttori di cambiare i propri metodi di allevamento,

–   visto il regolamento 589/2008/CE della Commissione recante modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili alle uova,

–   visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),

 

–   vista la comunicazione n. 2007/865 della Commissione dell'8 gennaio 2008 sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole, in particolare sui sistemi di cui alla direttiva 1999/74/CE,

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che alle riunioni della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo tenutesi il 30 agosto e il 29 settembre 2010 ha avuto luogo una discussione tra la Commissione europea e i deputati presenti in merito all'effettiva applicazione della direttiva sulla protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE),

B.  considerando che la direttiva sulla protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE) vieta dal 1° gennaio 2012 l'allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate e che gli Stati membri e i produttori dell'UE-15 avranno avuto fino a detta data oltre dodici anni per conformarsi ai termini della legislazione e i produttori dell'UE-10 e dell'UE-12 ne avranno avuti rispettivamente otto e cinque a decorrere dall'allargamento,

C. considerando che molti produttori dell'Unione europea hanno iniziato a modificare i propri sistemi produttivi al fine di conformarsi alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, ma che alcuni di essi non avranno ultimato il processo entro il termine del 1° gennaio 2012,

 

D. considerando che gli Stati membri sono tenuti a istituire sistemi sanzionatori proporzionati, efficaci e dissuasivi al fine di garantire l'attuazione della direttiva, mentre la Commissione, in qualità di custode del trattato, ha l'obbligo di sorvegliare lo stato dell'attuazione, di esercitare pressioni sugli Stati membri che registrano ritardi nel processo di attuazione e di adottare misure adeguate,

E.  considerando che il settore del pollame e della produzione di uova non beneficia di sovvenzioni dell'UE nell'ambito del primo pilastro della PAC e che da qualche anno si trova ad affrontare una profonda crisi di mercato, tra cui i recenti considerevoli rincari dei mangimi, dovendo nel contempo ottemperare alle norme UE in materia di salute e di benessere degli animali, che sono tra le più rigorose del mondo,

F.  considerando che gli allevatori di pollame per la produzione di uova sono stati costretti a sostenere nuovi investimenti nel contesto dell'influenza aviaria, dell'aumento dei prezzi dei mangimi, dello stallo dei prezzi delle uova negli ultimi tre anni e in particolare della crisi economica che ha colpito alcuni paesi più di altri,

G. considerando che i produttori dell'UE si trovano in condizioni di svantaggio dinanzi ai prodotti importati da paesi che non aderiscono alle stesse norme di benessere animale applicate negli Stati membri dell'UE;

1.  prende atto delle informazioni fornite dalla Commissione durante le riunioni del 30 agosto e 29 settembre 2010;

2.  invita la Commissione ad assicurare la corretta applicazione della direttiva che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (1999/74/CE);

3.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di incontrare le principali parti interessate e le autorità competenti nel gennaio 2011 al fine di valutare la situazione relativa all'attuazione della direttiva, ma sottolinea che tali sforzi si stanno facendo attendere da molto tempo;

4.  invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo entro il 30 marzo 2011 una relazione dettagliata sulla situazione concernente l'attuazione della direttiva 1999/74/CE in ogni Stato membro e a istituire misure a livello di UE per evitare il crollo del mercato delle uova a partire dal 2012;

5.  invita la Commissione a verificare con frequenza i progressi e ad adottare misure urgenti dirette agli Stati membri per garantire che i produttori di uova si conformino alla direttiva 1999/74/CE e sollecita gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali, corredati di misure dissuasive, intesi a garantire la messa al bando delle gabbie in batteria dal loro territorio entro il 1° gennaio 2012;

6.  chiede alla Commissione quali misure saranno adottate in caso di non conformità con la direttiva 1999/74/CE entro il 1° gennaio 2012 e quali implicazioni ciò possa avere sulle uova importate dai paesi terzi;

7.  sottolinea la necessità di sensibilizzare i consumatori su tale questione e sugli effetti della presenza di uova non conformi con il benessere delle galline ovaiole nonché sulla concorrenza sleale tra allevatori; invita la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire che i consumatori saranno in grado di distinguere le uova e gli ovoprodotti ottenuti con metodi conformi alle disposizioni della direttiva 1999/74/CE da quelli che non rispondono alle norme UE e a mettere a disposizione fondi per sensibilizzare il mercato delle uova in questo senso;

 

8.  invita la Commissione a garantire che entro il 2012 nell'UE venga applicata la reciprocità delle norme in materia di politica commerciale, in modo che gli agricoltori europei siano in grado di competere in condizioni di parità con le importazioni dai paesi terzi;

9.  invita la Commissione a intensificare il suo controllo dell'attuazione della direttiva, aumentando le ispezioni eseguite dall'Ufficio alimentare e veterinario;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.