PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull’adozione internazionale nell'Unione europea
17.1.2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
Cecilia Wikström, Renate Weber, Sonia Alfano, Luigi de Magistris, Diana Wallis a nome del gruppo ALDE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0029/2011
B7‑0038/2011
Risoluzione del Parlamento europeo sull’adozione internazionale nell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, in particolare l’articolo 21,
– viste la Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (firmata a L’Aia nel 1993) e la Convenzione europea, del 25 gennaio 1996, sull’esercizio dei diritti dei minori (STE n. 160),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento della legislazione e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione di minori (A4-0392/1996),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2007/2093(INI)),
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il benessere di ogni minore è della massima importanza,
B. considerando che tutti gli Stati membri UE hanno firmato la Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
C. considerando che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la convenzione dell'Aia descrivono la famiglia, nella vasta maggioranza dei casi, quale gruppo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere dei minori, in quanto sede ideale per la custodia dei minori,
D. considerando che, qualora risulti impossibile alla famiglia esercitare detta custodia dei minori, l'adozione dovrebbe essere una delle opzioni secondarie naturali a disposizione, mentre il collocamento di un minore in un istituto dovrebbe essere l'ultima opzione in assoluto,
E. considerando che esistono punti di vista divergenti nei vari Stati membri per quanto riguarda i principi che dovrebbero reggere l'adozione di minori, le procedure di adozione e le sue conseguenze giuridiche,
F. considerando che l’accettazione di principi e prassi rivisti comuni per quanto riguarda l’adozione di minori contribuirebbe a ridurre le difficoltà causate dalle differenze nelle legislazioni nazionali e, al contempo, promuoverebbe gli interessi dei minori adottati,
G. considerando che, in Europa, il problema dei bambini abbandonati è sempre più grave e urgente e che per rispondere a questa emergenza è importante tutelare il diritto del bambino ad essere adottato anche a livello internazionale per evitare che i bambini siano costretti a vivere negli orfanatrofi,
H. considerando che sono vigenti varie convenzioni sulla protezione dei minori e sulle responsabilità parentali, in particolare: la Convenzione europea del 1967 sull’adozione di minori, che intende armonizzare la legislazione degli Stati membri nei casi in cui l’adozione implichi lo spostamento del bambino da un paese all’altro, e la Convenzione del 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
I. considerando che, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta europea dei diritti fondamentali è diventata vincolante: ai sensi dell’articolo 24, “I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”; che, inoltre, l’articolo 3 del trattato di Lisbona stabilisce che la "tutela dei diritti del minore" rientra tra gli obiettivi dell’Unione,
J. considerando che la violazione dei diritti dei bambini, la violenza contro gli stessi e il traffico di bambini per l’adozione illegale, la prostituzione, il lavoro illegale, il matrimonio forzato, e l'accattonaggio sulle strade o per qualsiasi altro scopo illegale, permangono un problema nell’UE,
K. considerando che gli interessi superiori dei bambini sono di capitale importanza,
1. invita ad esaminare la possibilità di coordinare, a livello europeo, le politiche e le strategie relative allo strumento di adozione internazionale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e ad altre norme internazionali, al fine di migliorare l’assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l’adozione internazionale, il trattamento delle procedure di candidatura all’adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti del bambino riconoscono il diritto dei bambini orfani o abbandonati di avere una famiglia e di ricevere protezione;
2. ritiene che l'adozione di un bambino, nel suo paese di origine o trovando una famiglia attraverso l'adozione internazionale, debba essere effettuata conformemente alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali pertinenti, e che la collocazione in un istituto debba essere utilizzata soltanto come soluzione temporanea; è del parere che potrebbe essere presa in considerazione una soluzione alternativa di accoglienza in famiglia quale l'affido familiare;
3. esorta gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con la Conferenza dell'Aia, il Consiglio d'Europa, e le organizzazioni per i minori, a sviluppare un quadro per garantire la trasparenza e un controllo efficace dello sviluppo dei bambini abbandonati e adottati, e a coordinare le loro azioni in modo da prevenire il traffico di bambini;
4. esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai bambini con necessità speciali, per esempio i bambini che necessitano di cure mediche e i bambini disabili;
5. riconosce che i certificati di nascita aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite possa impedire la tratta di minori a scopo di adozione;
6. chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di partecipare attivamente alla lotta contro le adozioni illegali;
7. chiede alle istituzioni dell'UE di svolgere un ruolo più attivo nell’ambito della Conferenza dell'Aia per esercitare pressioni in tale sede al fine di migliorare, semplificare e agevolare le procedure di adozione internazionale ed eliminare gli inutili intralci burocratici, pur impegnandosi a salvaguardare i diritti dei minori provenienti da paesi terzi;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti e governi degli Stati membri.