PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa
17.1.2011
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Willy Meyer, Ilda Figueiredo, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis a nome del gruppo GUE/NGL
B7‑0052/2011
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei cristiani nel contesto della libertà religiosa
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni,
– visti gli articoli 18 della Carta delle Nazioni Unite e del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo,
– viste le risoluzioni della commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNCHR) sulla lotta contro la "diffamazione delle religioni",
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il 1° gennaio 2011 l'attacco terroristico contro una chiesa cristiano copta ad Alessandria ha causato 21 morti e dozzine di feriti nelle comunità cristiana e mussulmana,
B. considerando che il 24 dicembre 2010 sono stati perpetrati attacchi contro alcune chiese a Maiduguri e il 25 dicembre sono stati sferrati attacchi dinamitardi nella città nigeriana di Jos, con un bilancio di 38 civili uccisi e di diverse dozzine di feriti,
C. considerando che il 25 dicembre 2010 a Jolo (Filippine) l'esplosione di una bomba in una chiesa cristiana ha causato il ferimento di numerose persone,
D. considerando che il 25 dicembre 2010 nei villaggi di Rizokarpaso e Ayia Triada della penisola di Karpaz, nella parte occupata di Cipro, il regime di occupazione turco ha interrotto con la forza la messa di Natale celebrata per la popolazione greco-cipriota dell'enclave,
E. considerando che secondo gli articoli 18 della Carta delle Nazioni Unite e del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea "ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione"; che "tale diritto include la libertà di cambiare la propria religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti",
F. considerando che diverse risoluzioni dell'UNCHR invitano tutti gli Stati, nell'ambito del loro ordinamento giuridico interno e conformemente agli strumenti internazionali in materia di diritti umani, ad adottare tutte le misure necessarie per combattere l'odio, la discriminazione, l'intolleranza e gli atti di violenza, intimidazione e coercizione motivati dall'intolleranza religiosa, inclusi gli attacchi contro i luoghi di culto, e ad incoraggiare la comprensione, la tolleranza e il rispetto nelle questioni che riguardano la libertà di religione o credo,
1. condanna vivamente gli attacchi dinamitardi compiuti contro la chiesa dei Due Santi ad Alessandria, così come in Nigeria e nelle Filippine; condanna fermamente tutti i tipi di violenza, discriminazione e intolleranza basati sulla religione e sul credo, nei confronti di persone religiose, apostati e non credenti;
2. esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e dei feriti dei recenti attacchi sferrati contro talune comunità religiose; invita i governi interessati a effettuare delle indagini sugli attacchi per assicurare che non restino impuniti;
3. condanna l'interruzione con la forza, da parte del regime di occupazione turco, della messa celebrata il giorno di Natale per i 300 cristiani tuttora residenti nella parte occupata di Cipro; sottolinea che questo atto costituisce una violazione del diritto umano fondamentale all'esercizio della libertà religiosa sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal 3° accordo di Vienna (1975) che stabilisce le condizioni di vita della popolazione greco-cipriota dell'enclave nella parte occupata di Cipro;
4. sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale garantito dagli strumenti giuridici internazionali; ribadisce al contempo la sua adesione al concetto fondamentale dell'interdipendenza di tutti i diritti umani;
5. denuncia la strumentalizzazione della religione in diversi conflitti politici; appoggia tutte le iniziative volte a promuovere il dialogo e il rispetto reciproco tra le comunità religiose; invita tutti i governi e le autorità religiose a promuovere la tolleranza e il rispetto della libertà di religione e a prendere iniziative contro l'odio; chiede ai governi di garantire la libertà di religione e di credo; ribadisce la sua adesione al valore della laicità;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.