PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla richiesta di un parere alla Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
19.10.2011
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides a nome del gruppo GUE/NGL
B7‑0537/2011
Risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di un parere alla Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare i paragrafi 6 e 11,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (09825/2011),
– visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera,
– vista la comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (COM(2010)0492),
– viste le sue risoluzioni del 14 febbraio 2007 su SWIFT, l'accordo PNR e il dialogo transatlantico su tali questioni[1], del 22 ottobre 2008 sulla valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNR[2], del 5 maggio 2010 sull'avvio dei negoziati per la conclusione di accordi sui dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti, l'Australia e il Canada[3], e dell'11 novembre 2010 sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi[4],
– visti i parere del Garante europeo della protezione dei dati del 19 ottobre 2010 sulla comunicazione della Commissione sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi[5] e del 15 luglio 2011 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'Agenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera[6],
– visto il parere 7/2010 del gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, adottato il 12 novembre 2010, concernente la comunicazione della Commissione europea sull'approccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi,
– visti l'articolo 16 del TFUE e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2011),
– visto l'articolo 90, paragrafo 6, del suo regolamento,
A. considerando che un quadro giuridico europeo che consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dei passeggeri è stato istituito dalla decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (in appresso "l'accordo");
B. considerando che l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 30 giugno 2008 soltanto in 17 Stati membri dell'UE, poiché in sede di Consiglio non è stato possibile raggiungere l'unanimità necessaria alla sua conclusione;
C. considerando che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la conclusione di nuovi accordi in materia di dati PNR è subordinata all'approvazione del Parlamento europeo prima dell'adozione definitiva da parte del Consiglio;
D. considerando che il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha chiesto l'approvazione del Parlamento europeo sulla conclusione di un nuovo accordo in materia di dati PNR con l'Australia;
E. considerando che il 5 maggio 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per rinviare la votazione sulla richiesta di approvazione, provocando ritardi nella conclusione dell'accordo e portando la Commissione e l'Australia ad avviare nuovi negoziati nel gennaio 2011;
F. considerando che la Commissione ha siglato un nuovo accordo e che, il 19 maggio 2011, ha inviato una raccomandazione al Consiglio ai fini della conclusione dell'accordo, che il Consiglio ha poi firmato il 29 settembre 2011; che lo stesso giorno il Parlamento europeo ha ricevuto la richiesta di approvazione del Consiglio;
G. considerando che l'accordo mira chiaramente, come affermato all'articolo 1, a stabilire le condizioni alle quali i dati PNR possono essere trasferiti e utilizzati e le modalità di protezione dei dati;
1. ritiene che sussista un'incertezza giuridica in merito alla conformità del progetto di accordo con la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e, conseguentemente, in merito alla compatibilità dell'accordo con i trattati in tale ambito; mette in discussione, inoltre, la scelta della base giuridica, ossia l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE (cooperazione giudiziaria e di polizia) piuttosto che l'articolo 16 del TFUE (protezione dei dati);
2. decidere di chiedere alla Corte di giustizia di formulare un parere sulla compatibilità dell'accordo con i trattati;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, per informazione, e di prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'ottenimento del parere della Corte di giustizia.