PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
14.11.2011
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0588/2011
B7‑0593/2011
Risoluzione del Parlamento europeo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo
Il Parlamento europeo,
– vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), firmata da 108 paesi e ratificata da 66,
– vista la dichiarazione di Christine Beerli, vicepresidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, rilasciata a Beirut il 16 settembre 2011,
– vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo,
– visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite destinato alla seconda riunione degli Stati parti della Convenzione sulle munizioni a grappolo, presentato da Sergio Duarte, altro rappresentante per il disarmo, il 13 settembre 2011 a Beirut,
– viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton, in particolare la dichiarazione del 1° agosto 2010 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo e del 29 aprile 2011 sulle informazioni riguardanti l'uso delle munizioni a grappolo in Libia,
– viste le sue risoluzioni, in particolare quella sull'entrata in vigore in data 1° agosto 2010 della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'UE,
– visto l’articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la CCM è stata aperta alla firma il 3 dicembre 2008 a Oslo e presso la sede delle Nazioni Unite a New York ed è entrata in vigore il 1° agosto 2010,
B. considerando che la CCM definisce le munizioni a grappolo quali munizioni convenzionali concepite per disperdere o rilasciare sottomunizioni esplosive con un peso inferiore ai 20 kg per ciascuna di esse,
C. considerando che la CCM vieta l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo, nell'interezza di questa categoria di armi, e chiede agli Stati parti della Convenzione di distruggere le scorte di tali munizioni,
D. considerando che la CCM ha segnato un cambiamento di fondamentale importanza nella posizione di molti governi che, prima, consideravano le munizioni a grappolo quale elemento essenziale delle loro dottrine militari e di sicurezza,
E. considerando che ventidue Stati membri dell'UE hanno firmato la CCM, quindici l'hanno ratificata e cinque non l'hanno né firmata né ratificata,
F. considerando che la CCM ha fissato un nuovo criterio umanitario di assistenza alle vittime e imporrà agli Stati di rimuovere i residuati inesplosi delle munizioni a grappolo che restano dopo i conflitti; che la Commissione, affiancata da alcuni altri Stati, stanzia fondi specifici per le operazioni di rimozione delle munizioni a grappolo nei paesi interessati,
G. considerando che, secondo le segnalazioni ricevute, le munizioni a grappolo sono state utilizzate recentemente contro la popolazione civile in Cambogia, Tailandia e in Libia e che occorre adottare misure urgenti per garantire che le sottomunizioni a grappolo inesplose siano rimosse onde prevenire ulteriori morti o feriti,
H. considerando che il piano d'azione di Vientiane illustra fasi, azioni e obiettivi concreti e misurabili volti a garantire un'attuazione efficace e puntuale delle disposizioni della CCM,
I. considerando che la quarta conferenza di revisione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali (CCW) si svolgerà a Ginevra dal 14 al 25 novembre 2011,
J. considerando che il progetto di testo del protocollo IV che sarà discusso durante la quarta conferenza di revisione della CCW non è giuridicamente compatibile né complementare alla CCM; che, mentre gli Stati parti della CCM sono giuridicamente tenuti a distruggere tutte le munizioni, il progetto di protocollo in parola vieta soltanto le munizioni a grappolo antecedenti al 1980, prevede un lungo periodo di transizione che permetterebbe di posticipare l'osservanza della convenzione di almeno 12 anni, autorizza l'uso delle munizioni a grappolo dotate soltanto di meccanismo di autodistruzione e consente agli Stati di utilizzare le munizioni a grappolo con un cosiddetto tasso d'errore pari o inferiore all'1%,
1. plaude all'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) avvenuta il 1° agosto 2010;
2. ribadisce che gli Stati parti della Convenzione promuovono l'universalizzazione e l'attuazione della CCM conformemente all'articolo 21; esorta in particolare gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati che non hanno firmato o ratificato la CCM ad aderire alla convenzione in parola quanto prima;
3. accoglie con favore il fatto che quindici Stati parti e firmatari della convenzione abbiano portato a termine la distruzione delle scorte, che altri dodici la completeranno entro il termine previsto e che le operazioni di rimozione delle munizioni siano in corso in diciotto paesi e in altre tre zone;
4. sollecita gli Stati membri dell'UE ad adottare iniziative per avviare l'attuazione della Convenzione, anche tramite la distruzione delle scorte, lo svolgimento di operazioni di rimozione delle munizioni e la fornitura di assistenza alle vittime, e a contribuire al finanziamento, o a forme diverse di aiuti, a favore di altri Stati per incoraggiarli ad attuare la Convenzione;
5. ribadisce con fermezza che, in virtù della CCM, gli Stati sono tenuti in ogni circostanza ad ottemperare al divieto di utilizzare, sviluppare, produrre o acquisire in altro modo, stoccare, conservare o trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, le munizioni a grappolo;
6. esprime profondo rammarico per la minaccia che il progetto di testo del protocollo VI, da discutere in occasione della quarta conferenza di revisione della CCW, pone alle norme internazionali chiare e rigorose stabilite dalla CCM, che vieta completamente la categoria di armi in questione, e per il fatto che il progetto di protocollo provocherebbe altresì un indebolimento della protezione dei civili;
7. esorta gli Stati a riconoscere le conseguenze umanitarie e l'elevato costo politico che derivano dal sostenere il progetto di protocollo proposto, in quanto contiene numerosissime eccezioni e lacune che consentirebbero l'uso delle munizioni a grappolo;
8. invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a mettere in evidenza in particolare gli obiettivi tematici di riduzione della minaccia posta dalle munizioni a grappolo e, pertanto, a completare l'adesione dell'Unione alla CMM, come reso possibile dal trattato di Lisbona;
9. ritiene che il protocollo VI non sia compatibile alla CCM e che gli Stati membri dell'UE abbiano l'obbligo legale di opporsi con determinazione all'introduzione del protocollo e a respingerlo;
10. esorta vivamente l'alto rappresentante dell'Unione a ricordare agli Stati membri l'obbligo legale cui sono vincolati a norma della CCM;
11. invita il Consiglio e la Commissione a includere il divieto sulle munizioni a grappolo quale clausola standard negli accordi con paesi terzi, in aggiunta alla clausola standard sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.