Proposta di risoluzione - B7-0610/2011Proposta di risoluzione
B7-0610/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

15.11.2011

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑00648/2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Marielle Gallo, Jean Paul Gauzes a nome del gruppo PPE
Kay Swinburne Ashley Fox

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0608/2011

Procedura : 2011/2898(RSP)
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Ciclo del documento :  
B7-0610/2011
Testi presentati :
B7-0610/2011
Testi approvati :

B7‑0610/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

Il Parlamento europeo,

–   vista l'interrogazione [del 30 settembre 2011] alla Commissione intitolata "Modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale" (O-000226/2011 – B7-00648/2011),

–   visti gli articoli 113 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

–   vista la direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi,

–   vista la comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva",

–   vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda digitale per l'Europa ",

–   visto il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA,

–   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 sulle industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare,

–   vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA,

–   viste le linee guida dell'OCSE sulla neutralità dell'IVA,

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la strategia UE 2020 contiene un'iniziativa faro relativa alla creazione di un mercato unico del digitale;

B.  considerando che il mercato unico del digitale nell'UE rimane frammentato, in parte a causa del sistema fiscale dell'Unione e, in particolare, delle imposte sui consumi applicate ai beni e ai servizi;

C. considerando che la crisi economica ha gravemente danneggiato le opportunità di crescita economica e che l'economia digitale ha le potenzialità per contribuire in misura significativa alla prosperità dell'Europa negli anni a venire;

D. considerando che l'Unione europea deve realizzare le potenzialità del mercato unico facilitando il commercio online e transfrontaliero tra Stati membri;

E.  considerando che la Commissione sta attualmente riflettendo sul futuro dell'IVA e che occorre tener presente la strategia UE 2020;

1.  sottolinea che il quadro giuridico attuale, e in particolare l'allegato III della direttiva 2006/112/CE, rappresenta un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali ed è, di conseguenza, incompatibile con gli obiettivi fissati nell'agenda digitale;

2.  ritiene che le aliquote IVA applicabili ai libri siano una dimostrazione delle carenze della legislazione attuale; osserva che, mentre gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, i libri elettronici sono soggetti a un'aliquota standard pari ad almeno il 15%; che tale discriminazione è insostenibile date le potenzialità di crescita di tale segmento di mercato;

3.  sottolinea che l'Unione europea deve dar prova di ambizione anziché limitarsi a porre rimedio alle incoerenze del quadro giuridico attuale; ritiene che il fatto di incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi online paneuropei dovrebbe costituire una priorità nella revisione della normativa in materia di IVA;

4.  ricorda l'esempio dell'Internet Tax Freedom Act statunitense entrato in vigore nel 1998 e da allora sempre prorogato; osserva che tale legge, che vieta al governo federale e locale di applicare aliquote fiscali discriminatorie alle vendite online, ha avuto un impatto significativo sul commercio elettronico e ha contribuito alla creazione di società che dominano il mercato a livello globale;

5.  rileva, tuttavia, che l'Unione europea dovrebbe elaborare soluzioni calibrate alle proprie esigenze; ritiene che per lo sviluppo di un vero e proprio mercato unico, la legislazione dell'Unione europea potrebbe consentire agli Stati membri di applicare, a titolo temporaneo, un'aliquota IVA ridotta ai servizi di contenuto culturale forniti per via elettronica;

6.  osserva che questa nuova categoria, che verrebbe inclusa nell'attuale allegato III della direttiva 2006/112/CE, potrebbe comprendere la fornitura di servizi online quali i programmi televisivi, la musica, i libri o la stampa, da parte di un prestatore stabilito all'interno dell'UE, a qualsiasi persona anch'essa stabilita all'interno dell'Unione;

7.  sottolinea che l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta per i contenuti culturali online stimolerà inevitabilmente la creazione, la produzione e la distribuzione nell'Unione europea di contenuti digitali su tutte le piattaforme;

8.  ricorda i principi dell'OCSE sulla tassazione dell'e-commerce concordati alla conferenza di Ottawa del 1998; osserva che tali principi stabiliscono che le norme relative alle imposte sui consumi, quali l'IVA, debbano tradursi in un'imposizione nella giurisdizione in cui avviene il consumo; fa presente che in base alla direttiva 2008/8/CE i principi dell'OCSE si applicheranno all'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015;

9.  ritiene che un riesame della legislazione in materia di IVA che offra maggiore flessibilità agli Stati membri in merito alle aliquote IVA ridotte debba accompagnarsi a un riesame delle aliquote IVA ridotte nonché all'applicazione dei principi stabiliti dalla direttiva 2008/8/CE; rileva, tuttavia, che per permettere a tutti gli Stati membri di beneficiare allo stesso modo del mercato unico del digitale, occorra applicare quanto prima il principio dell'imposizione nello Stato membro di appartenenza del consumatore; sottolinea che qualsiasi riesame debba portare alla semplificazione del sistema dell'IVA, ad esempio uno sportello unico IVA, e all'eliminazione della doppia imposizione;

10. invita la Commissione a esaminare la possibilità di un riesame della direttiva 2008/8/CE prima del 1° gennaio 2015 per far sì che l'IVA sia pagata conformemente al principio di destinazione;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.