PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))
12.12.2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
Carl Haglund a nome del gruppo ALDE
Carmen Fraga Estévez a nome del gruppo PPE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0692/2011
B7‑0692/2011
Risoluzione del Parlamento europeo sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (2011/2949(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006[1]),
– visto il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (0000/2011),
– vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2011),
– visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0000/2011 e A7-0000/2011),
– vista la motivazione inclusa nella raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0394/2011) che evidenzia le lacune dell'attuale protocollo annuale,
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, secondo la valutazione ex-post esterna della Commissione, il rapporto costi-benefici dell'attuale protocollo è palesemente insoddisfacente in virtù del limitato tasso di utilizzazione delle possibilità di pesca negoziate e delle questioni ecologiche e sociali lasciate in sospeso;
B. considerando che il nuovo protocollo che la Commissione si appresta a negoziare per i dodici mesi successivi al 28 febbraio 2012 dovrebbe tenere conto degli aspetti di seguito illustrati;
1. invita la Commissione a portare avanti i negoziati per un nuovo protocollo in modo da scongiurare il rischio di un'applicazione provvisoria in attesa dell'approvazione del Parlamento;
2. chiede alla Commissione di garantire in ogni caso la sostenibilità economica, ecologica e sociale del futuro protocollo, che dovrà altresì risultare vantaggioso per entrambe le parti;
3. sollecita la Commissione ad assicurare il rispetto, in tutti i protocolli futuri, del principio secondo cui le imbarcazioni dell'UE hanno accesso unicamente agli stock eccedenti;
4. chiede alla Commissione di garantire che, nell'ambito del futuro protocollo, le possibilità di pesca saranno adattate sulla base dei pareri scientifici e delle valutazioni degli stock nonché delle esigenze del settore ittico; insiste inoltre sulla necessità che le misure tecniche e le possibilità di pesca siano in linea con i pareri scientifici;
5. invita la Commissione a garantire un impiego più efficiente del sostegno settoriale e una maggiore efficacia dell'azione di monitoraggio;
6. invita la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti del caso per ottenere le necessarie informazioni sull'attuazione del protocollo e quindi dare la massima trasparenza possibile alla procedura legislativa;
7. chiede alla Commissione di assicurarsi che il futuro protocollo rechi beneficio ai gruppi delle popolazioni locali interessati;
8. invita inoltre la Commissione a rispettare il quadro interistituzionale e il ruolo del Parlamento, in conformità con le disposizioni del trattato di Lisbona;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.
- [1] GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.