Proposta di risoluzione - B7-0698/2011Proposta di risoluzione
B7-0698/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla proposta di risoluzione relativa al futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco

12.12.2011

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0671/2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Nikolaos Chountis a nome del gruppo GUE/NGL

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0691/2011

Procedura : 2011/2949(RSP)
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B7-0698/2011
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B7‑0698/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di risoluzione relativa al futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco

Il Parlamento europeo,

–    visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (regolamento (CE) n. 764/2006, del 22 maggio 2006),

 

–    visto l'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno de Marocco (0000/2011),

 

–    vista la procedura di approvazione a norma degli articoli 43, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2011),

 

–    visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0000/2011 e A7-0000/2011),

 

–    vista la valutazione esterna ex post del precedente protocollo all'accordo, in vigore nel periodo 2007-2011,

 

–   visto il parere giuridico sull'accordo di partenariato tra la Comunità europea e il Regno del Marocco formulato dal Servizio giuridico del Parlamento europeo (SJ‑0269/09, D (2009) 37828) in data 14 luglio 2009,

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che gli accordi di partenariato nel settore della pesca devono basarsi sulla realizzazione degli obiettivi economici e sociali attraverso una stretta cooperazione a livello scientifico e tecnico, in condizioni atte ad assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

 

B.   considerando che tale cooperazione deve basarsi sul reciproco interesse e la complementarietà delle iniziative e delle azioni svolte dalle parti, congiuntamente o separatamente, in modo da assicurare la coerenza delle politiche;

 

C. considerando che, secondo la relazione di valutazione esterna ex post effettuata a nome della Commissione europea al precedente protocollo, quest'ultimo è stato chiaramente insoddisfacente; che, tra gli altri aspetti, esso ha fallito nel suo contributo allo sviluppo del settore della pesca in Marocco e che persistono preoccupazioni sullo stato di conservazione di molte specie ittiche;

D.  considerando che il protocollo concluso tra l'UE e il Marocco riconosce implicitamente la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale nonché sulle relative acque e risorse alieutiche, in netto contrasto con il diritto internazionale e tutte le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite in materia;

 

E.   considerando che la sovranità del Marocco non è mai stata riconosciuta dal diritto internazionale, come sottolinea il parere della Corte internazionale di giustizia dell'Aia dell'ottobre 1975; che il Marocco, il quale occupa illegalmente il territorio del Sahara Occidentale, non ha quindi alcuna sovranità sulle risorse naturali di questo territorio;

 

F.  considerando che qualsiasi futuro protocollo negoziato dalla Commissione dovrà correggere i gravi problemi identificati con i protocolli precedenti e attuali;

1.   richiede che qualsiasi futuro protocollo relativo all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e il Marocco che conceda possibilità di pesca ai pescatori dell'UE nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione del Regno del Marocco sia limitato alle acque situate esclusivamente a nord del parallelo 27º 40' N, in conformità con il diritto internazionale;

 

2.   sottolinea che, per rispettare il diritto internazionale, le attività economiche connesse allo sfruttamento delle risorse naturali di un territorio non autonomo devono essere intraprese a favore della popolazione di detto territorio e rispettandone i desideri; ritiene indispensabile sentire i legittimi rappresentanti della popolazione del Sahara Occidentale in merito a qualsiasi accordo che preveda lo sfruttamento delle risorse naturali di tale territorio;

 

3.   difende i diritti inalienabili di sovranità del popolo del Sahara Occidentale sulle risorse naturali esistenti nel loro territorio, fra cui i diritti sulle proprie risorse ittiche;

 

4.   richiama l'attenzione sulla necessità imperativa di salvaguardare, a medio e lungo termine, gli ecosistemi marini; sollecita un significativo potenziamento della cooperazione con il Marocco anche in questo campo;

 

5.  segnala con preoccupazione che, in genere, gli accordi di partenariato nel settore della pesca spesso si sono tradotti nel trasferimento di fondi verso i paesi terzi in cambio del diritto di sfruttarne le risorse alieutiche, trascurando la dimensione di cooperazione di tali accordi; ritiene che ne sia un esempio anche l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e il Marocco; fa presente che tale visione restrittiva degli accordi di partenariato nel settore della pesca è in contrasto con lo spirito e gli obiettivi enunciati;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri, nonché alle autorità marocchine.