Proposta di risoluzione - B7-0150/2012Proposta di risoluzione
B7-0150/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP))

9.3.2012

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0106/2012
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Klaus-Heiner Lehne a nome della commissione giuridica
Juan Fernando López Aguilar a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Procedura : 2012/2575(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B7-0150/2012

B7‑0150/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a garantire "un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari",

–   viste la sua risoluzione del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo[1], la sua posizione del 24 settembre 2002 sull'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria[2], la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo[3] e la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea[4],

–   vista la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma[5],

–   vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma[6],

–   vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria[7],

–   vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2011 intitolata "Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea"[8];

–   visto il progetto pilota in materia di formazione giudiziaria proposto dal Parlamento nel 2011,

–   visto lo studio comparativo sulla formazione giudiziaria negli Stati membri dell'UE commissionato dal Parlamento e condotto dall'Accademia di diritto europeo in collaborazione con la Rete europea di formazione giudiziaria[9],

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che lo studio sopra menzionato stila un bilancio delle attività condotte in questo campo dagli istituti nazionali per magistrati, inclusi il tipo di formazione offerta, le relative condizioni e le risorse di bilancio previste, al fine di individuare esigenze, proposte di miglioramento e buone prassi, e presenta i risultati di un'indagine approfondita che ha coinvolto più di 6 000 giudici e pubblici ministeri degli Stati membri, concentrandosi in particolare sulla loro esperienza di formazione in materia di diritto dell'UE e sulle loro proposte di miglioramento;

B.  considerando che la formazione giudiziaria dovrebbe essere indicata con il nome più appropriato di "studi giudiziari", in modo da dare risalto alla speciale natura del continuo processo di evoluzione intellettuale che i membri della magistratura devono seguire, e che i migliori formatori nell'ambito degli studi giudiziari sono i giudici stessi;

C. considerando che attualmente la formazione offerta è ben lungi dall'obiettivo stabilito dalla Commissione di essere accessibile alla metà dei professionisti legali dell'UE;

D. considerando che, secondo lo studio, gli ostacoli linguistici, la carenza di informazioni (tempestive) sui programmi esistenti, il fatto che i programmi non siano sempre adeguati alle esigenze dei giudici, l'elevato carico di lavoro di questi ultimi e la scarsità di congrui finanziamenti sono tra le cause del fatto che solo una percentuale relativamente bassa di intervistati abbia ricevuto una formazione in materia diritto dell'UE (53%, di cui solo 1/3 negli ultimi 3 anni);

E.  considerando che è saggio, anche in un'ottica di bilancio nell'attuale situazione di rigore finanziario, profittare delle istituzioni esistenti, in particolare gli istituti nazionali di formazione giudiziaria come pure le università e le organizzazioni professionali, per quanto concerne gli aspetti di "diritto nazionale" della costruzione di una cultura giudiziaria europea; che così facendo è possibile individuare, promuovere e diffondere le migliori prassi degli Stati membri in tutta l'UE; che l'Accademia di diritto europeo (ERA) dovrebbe continuare a svolgere il proprio ruolo per quanto concerne la formazione in materia di diritto dell'UE;

F.  considerando che, come già messo in luce dal Parlamento, lo spazio giudiziario europeo deve essere fondato su una cultura giudiziaria condivisa tra i professionisti del settore, la magistratura e i pubblici ministeri, che non sia esclusivamente basata sul diritto dell'Unione ma si sviluppi attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche dei sistemi giudiziari nazionali, un rinnovamento radicale dei corsi di studio universitari, scambi, visite di studio e formazioni comuni, con il sostegno attivo dell'Accademia di diritto europeo, della Rete europea di formazione giudiziaria e dell'Istituto di diritto europeo;

G. considerando che la formazione giudiziaria dovrebbe essere collegata a un dibattito sul ruolo tradizionale della magistratura e sulla sua modernizzazione, in particolare per quanto concerne le modalità di apertura e di allargamento dei suoi orizzonti; che a tal fine è altresì necessario assicurare la formazione linguistica e promuovere lo studio del diritto comparato e del diritto internazionale;

H. considerando che è inoltre necessario creare una cultura giudiziaria comune tra i magistrati sulla base della Carta dei diritti fondamentali, dei lavori della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e così via, al fine di promuovere i valori fondamentali della professione giudiziaria discutendo e divulgando un'etica professionale comune, lo Stato di diritto e i principi per la nomina e la selezione dei giudici, nonché per evitare la politicizzazione della magistratura, promuovendo in tal modo la fiducia reciproca necessaria per concretizzare lo spazio giudiziario comune;

I.   considerando che è necessario istituire reti tra i giudici delle diverse culture e migliorare il coordinamento delle reti esistenti per definire "cerchi di coerenza"; che, a tal fine, la comunicazione elettronica non è sufficiente e devono piuttosto esistere sedi in cui i giudici possano entrare in contatto e in cui è fondamentale assicurare la partecipazione di giudici delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo;

J.   considerando che gli studi giudiziari non possono essere limitati al diritto sostanziale e procedurale e che i giudici necessitano di una formazione relativa alle loro attività giudiziarie e al ruolo di giudice;

1.  ritiene, pur riconoscendo che i contatti diretti rappresentano l'opzione migliore, che alla luce dei vincoli di bilancio e delle risposte fornite dai giudici nell'ambito dello studio sopra menzionato, la formazione e la consulenza di cui trattasi potrebbero essere fornite anche via Internet (videoconferenze, corsi on-line, streaming web) nonché sotto forma di scambi; rileva che i giudici chiedono una migliore valutazione dei programmi di formazione e un ulteriore adeguamento degli stessi alle loro esigenze, mentre sembrano prediligere una formazione interattiva, che consenta lo scambio di esperienze e il confronto su casi pratici, rispetto alle formule formative "classiche" (dall'alto verso il basso);

2.  ritiene che coordinare la formazione fornita dagli istituti di formazione giudiziaria esistenti e agevolare e promuovere il dialogo e i contatti professionali dovrebbero rappresentare ulteriori obiettivi;

3.  prende atto dell'importanza della formazione plurilingue, in quanto dallo studio sopra citato emerge che solo un numero relativamente ridotto di giudici ha una padronanza di una lingua straniera tale da poter partecipare attivamente alla formazione giudiziaria in un altro Stato membro;

4.  ritiene che una soluzione ai problemi menzionati (formazione linguistica, costi ed efficacia sul piano dei costi) consista nell'utilizzo delle moderne tecnologie e nel finanziamento della creazione di applicazioni ("app") analoghe a quelle utilizzate nel sistema "iTunes U" di Apple; rileva che tali "app", preparate dagli istituti nazionali, dall'ERA, dalle università o da altri soggetti formativi, offrirebbero corsi di formazione corredati di materiali video, tra cui formazioni linguistiche (con particolare attenzione alla terminologia giuridica) e informazioni riguardanti sistemi giuridici nazionali, procedure legali specifiche ecc., e sarebbero gratuite per i membri della magistratura;

5.  reputa che una partecipazione proficua a questo genere di corsi potrebbe consentire ai giudici di prendere parte a scambi Erasmus e a corsi di formazione all'estero;

6.  suggerisce che tali "app" potrebbero essere fornite a un prezzo modico anche a operatori della giustizia, organizzazioni professionali, membri del mondo accademico e studenti di giurisprudenza e rileva che il loro sviluppo e la loro produzione apporterebbero uno stimolo, seppur modesto, all'economia e all'occupazione a fronte di un investimento relativamente contenuto;

7.  ritiene che il progetto pilota presentato da Luigi Berlinguer ed Erminia Mazzoni, in programma per il 2012, dovrebbe innanzitutto proporsi di individuare e diffondere le migliori prassi per quanto concerne l'organizzazione dell'accesso alla formazione in materia di diritto dell'UE e alle altre formazioni pertinenti nel quadro degli ordinamenti giudiziari e degli istituti di formazione nazionali; reputa ad esempio che l'UE debba incoraggiare gli Stati membri a imitare le istituzioni che operano con successo, come i coordinatori per il diritto dell'UE che esistono in Italia e nei Paesi Bassi nelle strutture giudiziarie nazionali, nonché promuovere la formazione di tali coordinatori e agevolarne in altro modo l'operato a livello dell'UE;

8.  è dell'avviso che il progetto pilota dovrebbe prevedere la creazione di un gruppo di lavoro che includa responsabili della formazione giudiziaria a livello nazionale ed europeo così come attori non appartenenti al settore giudiziario, al fine di individuare una serie di categorie tematiche comprendenti le questioni relative al diritto dell'UE che sembrano essere le più pertinenti nella pratica giudiziaria quotidiana, per quanto concerne sia le questioni "pratiche" (come presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, come accedere alle banche dati sul diritto dell'UE ecc.) sia quelle sostanziali;

9.  suggerisce che il progetto pilota potrebbe coordinare (a) lo scambio di consulenze e conoscenze sui singoli sistemi giuridici tra i diversi istituti di formazione giudiziaria, basandosi sulle reti e sulle risorse esistenti, e (b) la formazione formale e la familiarizzazione con gli ordinamenti giuridici stranieri;

10. propone infine che la Commissione organizzi un forum annuale in cui i giudici di tutti i livelli di anzianità che operano nei settori del diritto in cui sorgono di frequente questioni interne e transfrontaliere possano tenere discussioni su ambiti che hanno causato di recente controversie o difficoltà giuridiche, in modo da incoraggiare la discussione, stabilire contatti, creare canali di comunicazione e instaurare fiducia e comprensione reciproche; ritiene che tale forum potrebbe inoltre fornire alle autorità competenti, ai soggetti formativi e agli esperti, comprese le università e le organizzazioni professionali, la possibilità di discutere le politiche di formazione giudiziaria e il futuro dell'istruzione giuridica in Europa;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.