PROPOSTA DI RISOLUZIONE su siti internet discriminatori e le reazioni delle autorità (2012/2554(RSP))
12.3.2012
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka a nome del gruppo GUE/NGL
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0152/2012
B7‑0153/2012
Risoluzione del Parlamento europeo su siti internet discriminatori e le reazioni delle autorità (2012/2554(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 3, 4 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 e 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale[1],
– vista la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[2],
– vista la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[3],
– vista la dichiarazione della Vicepresidente della Commissione Reding sul sito del PVV dell'11 febbraio 2012[4],
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, all'inizio di febbraio, il Partito per la libertà olandese (PVV) ha creato un sito internet denominato "Meldpunt Midden en Oost Europeanen", nel quale si invitano i cittadini a segnalare reclami derivanti dalla "massiccia migrazione del lavoro" verso "cittadini dell'Europa centrale e orientale", in particolare polacchi, rumeni e bulgari; considerando che alle persone viene chiesto, in particolare, se hanno avuto problemi in termini di comportamenti antisociali e se hanno perso il lavoro a vantaggio di uno di questi cittadini;
B. considerando che la libera circolazione dei cittadini nell'Unione europea è sancita dall'articolo 21 del TFUE, e la libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea dall'articolo 45 del TFUE;
C. considerando che il diritto alla protezione da ogni discriminazione in base alla nazionalità è sancito dall'articolo 18 del TFUE, e la protezione dalle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica dall'articolo 10 del TFUE;
D. considerando che il diritto alla libertà di pensiero è sancito dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali, e la libertà di espressione dall'articolo 11;
E. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori della democrazia e dello Stato di diritto, come previsto all'articolo 2 del TUE, e sul rispetto inequivocabile dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla CEDU;
F. considerando che gli Stati membri hanno l'obbligo, nei confronti di tutti i cittadini dell'Unione europea, di garantire che essi non siano discriminati o stigmatizzati quando vivono e lavorano in Europa;
G. considerando che il sito internet attivato dal PVV incita apertamente alla discriminazione nei confronti dei lavoratori dell'Unione europea provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale e sta creando divisioni tra le comunità nella società olandese;
H. considerando che il sito internet attivato dal PVV insidia la libera circolazione delle persone e il diritto alla non discriminazione secondo la direttiva 2004/38/CE e gli articoli pertinenti del trattato;
I. considerando che il governo dei Paesi Bassi ha firmato con il PVV un accordo di sostegno parlamentare e può quindi contare su una maggioranza nel Parlamento olandese;
J. considerando che, finora, il governo dei Paesi Bassi non ha condannato ufficialmente il sito internet attivato dal PVV;
K. considerando che situazioni analoghe si sono verificate in altri Stati membri;
1. condanna fermamente il sito internet attivato dal PVV, che va contro i valori europei fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e rischia di distruggere il fondamento stesso dell'Unione, costituito da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e libera circolazione;
2. ritiene che il sito internet attivato dal PVV sia un'iniziativa mal intenzionata, volta a creare divisioni all'interno della società e ad ottenere un vantaggio a detrimento dei lavoratori provenienti dall'Europa centrale e orientale;
3. è profondamente preoccupato per la crescente tendenza dei governi di stigmatizzare determinati gruppi sociali per la loro origine etnica o il loro credo; denuncia la strumentalizzazione delle politiche migratorie a fini politici o elettorali;
4. sottolinea l'obbligo di tutti i governi dell'Unione europea di garantire i diritti di libera circolazione e di non discriminazione; invita il Consiglio europeo e il governo dei Paesi Bassi a condannare ufficialmente il sito internet attivato dal PVV in quanto lede tali diritti e costituisce un affronto ai valori e ai principi europei;
5. esorta le autorità dei Paesi Bassi ad accertare se questa iniziativa costituisce un reato in termini civili o penali;
6. invita tutti gli Stati membri a promuovere la mobilità dei lavoratori nell'Unione europea, dando seguito alle richieste formulate dal Parlamento stesso nelle sue risoluzioni;
7. invita la Commissione a documentare iniziative o azioni analoghe negli Stati membri, che possano costituire una violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà civili come sanciti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nel diritto dell'Unione europea, raccogliendo parimenti le reazioni delle autorità nazionali competenti a tali iniziative, e a riferire in proposito al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 31 luglio 2012;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 382 del 6.12.2008, pag. 55.
- [2] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
- [3] GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
- [4] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm