PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili
11.6.2012 - (2012/2684(RSP))
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a nome del gruppo PPE
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0304/2012
B7‑0310/2012
Risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili
Il Parlamento europeo,
– visti le relazioni presentate nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo opzionale, nonché la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE[1],
– vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2011, dal titolo "Ending female genital mutilation" (abolizione delle mutilazioni genitali femminili),
– visti le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea e il suo appello per un approccio internazionale alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili,
– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 12 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica,
– visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati dal Consiglio Affari generali l'8 dicembre 2008,
– vista la sua risoluzione A7-0065/2011 del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne,
– vista la sua risoluzione A7-0086/2012 del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione irreparabile che altera o danneggia intenzionalmente i genitali femminili per ragioni non mediche, che ha conseguenze irreversibili e riguarda attualmente 140 milioni di donne e ragazze; che ogni anno altri tre milioni di ragazze rischiano di essere sottoposte alla procedura in questione;
B. considerando che la mutilazione genitale femminile è una pratica tradizionale dannosa che non può essere ritenuta un'usanza religiosa, bensì un atto di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, che costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del diritto alla sicurezza e all'integrità della persona, oltre che alla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva, e rappresenta un abuso sui minori nel caso delle bambine; che tale violazione non può in nessun caso essere giustificata in virtù del rispetto delle diverse tradizioni culturali o delle cerimonie di iniziazione;
C. considerando che la mutilazione genitale femminile è indice di un'inferiorità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari di altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario integrare sistematicamente la lotta alla mutilazione genitale femminile in un approccio generale e coerente volto a contrastare la violenza fondata sul genere e la violenza sulle donne;
1. accoglie favorevolmente la decisione, adottata l'8 marzo 2012 in occasione della 56ª sessione, con cui la commissione sulla condizione femminile ha auspicato la trattazione del problema della mutilazione genitale femminile durante la prossima sessione (la 67ª) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2. invita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare, in occasione della sua 67ª sessione, un progetto di risoluzione volta a proibire le mutilazioni genitali femminili in tutto il mondo, procedendo a un'armonizzazione delle azioni dei paesi membri e fornendo raccomandazioni e orientamenti per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti giuridici regionali e internazionali nonché di norme nazionali;
3. sostiene fermamente le raccomandazioni formulate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite in cui si auspica l'adozione di una legislazione globale che proibisca ogni forma di mutilazione genitale femminile e ne punisca i responsabili; sollecita inoltre i paesi terzi ad attuare le decisioni e le convenzioni vincolanti nazionali e internazionali;
4. invita gli organi pertinenti delle Nazioni Unite e la società civile a sostenere attivamente, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi e a diffondere le migliori pratiche che rispondono alle esigenze e alle priorità delle ragazze in situazioni vulnerabili, come quelle sottoposte a mutilazioni genitali femminili, che hanno difficoltà ad accedere ai servizi e ai programmi;
5. sottolinea la necessità di sostenere la società civile, e in particolare le organizzazioni delle donne, lavorando nelle loro comunità per porre fine alle violenze contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili;
6. esorta la Commissione a garantire che la violenza fondata sul genere e l'emancipazione delle donne siano integrate in tutte le politiche e i programmi di sviluppo dell'Unione europea attraverso il suo piano d'azione per l'uguaglianza di genere del 2010; sottolinea l'importanza di coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali, nonché la società civile nei paesi partner;
7. esorta la Commissione ad accordare particolare attenzione alle mutilazioni genitali femminili nel quadro di una strategia generale di lotta contro la violenza nei confronti delle donne, includendo azioni congiunte contro le mutilazioni genitali femminili;
8. esorta la Commissione a considerare prioritaria la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e a sostenere, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi sia all'interno dell'Unione europea che nei paesi terzi;
9. invita vivamente gli Stati membri ad agire con determinazione per combattere questa pratica illegale;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e agli Stati membri.
- [1] GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.