Proposta di risoluzione - B7-0014/2013Proposta di risoluzione
B7-0014/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla normativa concernente il marchio d'origine (made in)

9.1.2013 - (2012/2923(RSP))

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0552/2012
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Robert Sturdy, Cristiana Muscardini a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0013/2013

Procedura : 2012/2923(RSP)
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B7-0014/2013
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B7-0014/2013
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B7‑0014/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sulla normativa concernente il marchio d'origine (made in)

(2012/2923(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)), presentata dalla Commissione,

–   vista la relazione della sua commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2010),

–   vista la sua posizione in prima lettura adottata il 21 ottobre 2010[1],

–   visto l'allegato della comunicazione del 23 ottobre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Programma di lavoro della Commissione per il 2013" (COM(2012)0629),

–   viste tutte le sue precedenti risoluzioni sul marchio d'origine,

–   vista l'interrogazione alla Commissione relativa al regolamento sull'obbligatorietà del marchio di origine per taluni prodotti importati da paesi terzi (O-000217/2012 – B7-0552/2012),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il 21 ottobre 2010 ha adottato una posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (in prosieguo il regolamento "Made in") con 525 voti favorevoli, 49 contrari e 44 astensioni;

B.  considerando che, sebbene siano passati più di due anni, il Consiglio non ha ancora adottato una posizione comune, lasciando la procedura di codecisione in una situazione di stallo;

C. considerando che nel suo Programma di lavoro per il 2013 la Commissione ha indicato che, oltre alla mancanza di un accordo in seno al Consiglio, i recenti sviluppi nell'interpretazione giuridica delle norme dell'OMC da parte dell'organo d'appello dell'organizzazione hanno reso obsoleta la sua proposta;

D. considerando che nell'UE non si applicano norme armonizzate sull'attestazione di origine delle merci importate, ad eccezione di determinati casi nel settore agricolo;

E.  considerando che paesi membri dell'OMC non appartenenti all'UE quali il Brasile, il Canada, la Cina e gli USA impongono l'obbligo di un marchio di origine per alcuni prodotti;

F.  considerando che per i responsabili politici, i consumatori e le imprese sarebbe utile disporre di dati che indichino in quali settori sono necessarie disposizioni comuni per garantire e accrescere la competitività tra i paesi membri dell'OMC e ridurre i problemi della contraffazione;

G. considerando che numerose imprese europee utilizzano volontariamente le indicazioni "Made in" su alcuni prodotti venduti nel mercato unico ed esportati all'estero, mentre le merci importate nell'UE da paesi terzi non sono soggette a disposizioni analoghe;

H. considerando che l'informazione è uno degli elementi fondamentali delle libertà dei cittadini;

1.  deplora la decisione della Commissione di ritirare il regolamento sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, approvato in prima lettura dal Parlamento, senza aver debitamente informato quest'ultimo o aver fornito ai colegislatori una motivazione dettagliata della sua decisione;

2.  invita la Commissione a informare senza indugio il Parlamento e il Consiglio sui recenti sviluppi relativi all'interpretazione giuridica delle norme dell'OMC nel contesto della controversia DS384, avviata dal Canada contro alcune misure statunitensi sull'etichettatura del paese di origine (COOL), nell'ambito della quale Argentina, Australia, Brasile, Cina, Colombia, Unione europea, Guatemala, India, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Perú e Taipei cinese sono parti terze;

3.  invita la Commissione ad avviare con urgenza uno studio comparativo sulle procedure legislative in materia di marchio d'origine attualmente in vigore e applicate in ogni paese membro dell'OMC, al fine di esaminarne i principi sottostanti e valutarne la compatibilità con le norme dell'OMC;

4.  ricorda che il successo degli scambi commerciali aperti ed equi dell'Unione europea con i paesi terzi è contestuale al rispetto delle norme dell'OMC;

5.  sottolinea l'importanza di mantenere nell'ambito degli scambi commerciali multilaterali condizioni omogenee tra le imprese dell'UE e i concorrenti dei paesi terzi, e di evitare i danni della contraffazione a carico dalle imprese e dei consumatori dell'UE;

6.  sottolinea la necessità di utilizzare in maniera più efficiente tutte le risorse disponibili a livello regionale, nazionale e UE, onde consentire ai consumatori del mercato unico di prendere decisioni di acquisto più informate, anche attraverso l'educazione e una maggiore sensibilizzazione del pubblico mediante i mezzi di comunicazione;

7.  elogia RAPEX, il sistema di allerta rapida dell'UE, che agevola lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulle misure adottate per impedire o limitare la commercializzazione o l'utilizzo di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori e dei professionisti o per altri interessi pubblici tutelati dalla pertinente normativa dell'UE (ad esempio in materia di ambiente e sicurezza), ad eccezione dei prodotti alimentari e farmaceutici e dei dispositivi medici, i quali sono coperti da altri meccanismi;

8.  apprezza tutti gli sforzi volti ad armonizzare i controlli e a rafforzare l'efficienza delle dogane UE nella lotta agli scambi illeciti di merci e prodotti contraffatti, e sottolinea a tal fine l'importanza della cooperazione globale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD);

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.